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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01720/2025 del 24/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

L'istituto di credito aveva ottenuto l'ammissione al passivo di un credito derivante da mutuo fondiario garantito da ipoteca, ma il credito era stato ammesso in via chirografaria e non con privilegio ipotecario, sul presupposto che il finanziamento avesse superato il limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma 2, TUB. Il Tribunale aveva ritenuto tale superamento causa di nullità del contratto per violazione di interesse pubblico, valorizzando anche una stima sfavorevole del compendio immobiliare. Con il ricorso per cassazione la banca ha denunciato, con il primo motivo, la violazione dell'art. 38, comma 2, TUB per avere il Tribunale affermato la nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità, sostenendo inoltre che l'orientamento seguito fosse superato dall'approdo che consente la conversione/riqualificazione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario con conservazione del privilegio. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame, ex art. 360, n. 5, c.p.c., degli elementi contenuti nella relazione peritale predisposta dalla banca sulla consistenza e sul valore dei beni ipotecati.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'art. 38, comma 2, TUB non è norma imperativa posta a presidio della validità del contratto, ma regola che integra l'oggetto del contratto nell'ambito della vigilanza prudenziale; pertanto il superamento del limite di finanziabilità non determina nullità del mutuo, né impone la riqualificazione del rapporto. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il decreto del Tribunale di Cagliari è stato cassato con rinvio al medesimo Tribunale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB)

    La disposizione sul limite di finanziabilità del mutuo fondiario non è stata ritenuta norma imperativa la cui violazione comporti nullità del contratto; essa integra un criterio di vigilanza prudenziale e non incide sulla validità del negozio.

  • art. 117, comma 8, d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB)

    La mancanza di una sanzione testuale di nullità per il superamento del limite di finanziabilità è stata richiamata per escludere che la nullità possa ricavarsi in via testuale; è stata poi negata anche la nullità virtuale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro del primo motivo, incentrato sulla violazione di legge relativa alla disciplina del mutuo fondiario.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato il parametro del secondo motivo, relativo al dedotto omesso esame di elementi istruttori sulla stima del compendio immobiliare.

Massime di principio

  • Il superamento del limite di finanziabilità del mutuo fondiario previsto dall'art. 38, comma 2, TUB non determina, di per sé, la nullità del contratto.
  • La norma sul limite di finanziabilità ha funzione di vigilanza prudenziale e opera come regola integrativa dell'operazione di finanziamento, non come presidio imperativo della validità del contratto.
  • In presenza di un contrasto giurisprudenziale risolto dalle Sezioni Unite, il giudice di legittimità deve uniformarsi al principio affermato dal massimo consesso, escludendo soluzioni incompatibili come la nullità o la riqualificazione automatica del mutuo.
  • Quando il primo motivo di ricorso è accolto per una questione assorbente di diritto, il secondo motivo che investe profili fattuali o istruttori resta assorbito e non viene esaminato nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoMutuoRicorso per cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

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