Cassazione Civile, Ordinanza n. 01747/2025 del 24/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di opere edili eseguito da un imprenditore individuale per una società in nome collettivo. Il creditore otteneva decreto ingiuntivo per il corrispettivo residuo dell'appalto, sulla base di fatture per euro 52.000, oltre interessi. I committenti proponevano opposizione contestando l’ammontare dei lavori, l’entità degli acconti già versati e chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni per mancata ultimazione e consegna dell’opera, vizi dell’esecuzione e danni a un’autovettura. In primo grado il tribunale revocava il decreto ma condannava i committenti a pagare un importo inferiore, riconoscendo anche interessi ex d.lgs. n. 231/2002. In appello la corte riduceva ulteriormente il dovuto, detraendo acconti e una somma versata in corso di causa, ma escludeva gli interessi commerciali applicando solo il tasso legale, ritenendo non operante il d.lgs. n. 231/2002 per il fatto che il rapporto era tra privati. Il ricorrente per cassazione censurava proprio tale esclusione degli interessi moratori commerciali, sostenendo che la disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002 si applica anche all’appalto tra imprese, oltre a dolersi della regolazione delle spese di lite e della ctu.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata l’esclusione degli interessi moratori commerciali sull’appalto tra imprese. Ha affermato che la disciplina del d.lgs. n. 231/2002, attuativa della direttiva 2000/35/CE, è compatibile con il contratto di appalto, poiché rientra nella nozione di "prestazione di servizi". Il secondo motivo, relativo alle spese processuali e alla consulenza tecnica d’ufficio, è stato dichiarato assorbito perché la nuova decisione sul capo degli interessi impone la rivalutazione dell’intera regolazione delle spese in sede di rinvio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002
la Corte afferma che la disciplina sugli interessi moratori automatici si applica anche all’appalto tra imprese, poiché l’appalto è una prestazione di servizi
art. 2 del d.lgs. n. 231/2002
l’espressione "prestazione di servizi" comprende tutte le prestazioni di fare e di non fare corrisposte con un prezzo in denaro
art. 1655 c.c.
l’appalto è considerato compatibile con la disciplina degli interessi moratori commerciali
art. 1219 c.c.
è richiamato dal ricorrente nel denunciare la violazione della disciplina della mora
art. 1224 c.c.
è richiamato dal ricorrente in relazione agli interessi dovuti per il ritardo nell’adempimento
art. 1284 c.c.
la Corte d’appello aveva applicato solo il tasso legale; la Cassazione ne corregge l’esclusione degli interessi commerciali e non condivide la restrizione operata dal giudice di merito
art. 1284, primo comma, c.c.
richiamato per il tasso legale applicato in appello
art. 1284, quarto comma, c.c.
richiamato dal ricorrente; la Cassazione evidenzia che la questione non va risolta solo su tale disposizione, ma sulla operatività del d.lgs. n. 231/2002
art. 112 c.p.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di ultrapetizione/omessa pronuncia sui interessi richiesti
artt. 91 e 92 c.p.c.
richiamati dal ricorrente in tema di spese di lite
art. 336, primo comma, c.p.c.
la cassazione parziale del capo sugli interessi travolge per effetto espansivo interno la regolazione dipendente delle spese di lite
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 5 del d.lgs. n. 231/2002
richiamato per la domanda di interessi moratori commerciali sulle somme dovute per l’appalto
Massime di principio
- La disciplina sugli interessi moratori automatici prevista dal d.lgs. n. 231/2002 si applica anche ai contratti di appalto conclusi tra imprese, poiché l’appalto rientra nella nozione di "prestazione di servizi".
- Ai fini dell’applicazione del d.lgs. n. 231/2002 rileva la natura sostanziale del rapporto e non il solo fatto che si tratti di un contratto tra privati; se il rapporto è una transazione commerciale tra imprese, gli interessi commerciali possono spettare anche senza specifiche formule nella domanda.
- Quando viene cassato il capo di sentenza relativo agli interessi, la regolazione delle spese di lite ad esso dipendente deve essere rivalutata dal giudice di rinvio per effetto dell’art. 336, primo comma, c.p.c.
- La nozione di "prestazione di servizi" usata nella disciplina anti-ritardo nei pagamenti deve essere interpretata in senso ampio, comprensivo di tutte le obbligazioni di fare o non fare remunerate con un corrispettivo in denaro.
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