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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08402/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un soggetto destinatario di una cartella di pagamento riferita a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada ha proposto opposizione sostenendo di aver conosciuto l'atto solo tramite estratto di ruolo, deducendo sia l'omessa notifica della cartella sia l'estinzione del credito per prescrizione. Nei gradi di merito l'opposizione è stata rigettata; in appello la domanda è stata qualificata come opposizione recuperatoria e ritenuta tardiva perché proposta oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c. e dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, censurando la decisione per avere applicato il termine di trenta giorni a un'azione diretta a far accertare l'estinzione del credito per prescrizione. La Corte ha però esaminato preliminarmente l'effettiva ammissibilità dell'opposizione alla luce dello ius superveniens introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, che ha inserito nell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 il comma 4-bis sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo e sui limitati casi in cui ruolo e cartella non validamente notificata sono direttamente impugnabili. Il ricorrente, con memoria, ha invocato il pregiudizio da blocco dei pagamenti ex art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, affermando di vantare crediti superiori a 5.000 euro verso le amministrazioni resistenti; la Corte ha ritenuto tale allegazione insufficiente, perché la norma richiede che il debitore sia inadempiente verso una o più cartelle per importo complessivo almeno pari a 5.000 euro e nella specie non era stato neppure specificato l'importo della cartella opposta, verosimilmente inferiore alla soglia. Ne ha tratto la conclusione che mancava l'interesse ad agire necessario per l'impugnazione proposta mediante estratto di ruolo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che l'opposizione non era assistita da un concreto interesse ad agire nei casi consentiti dalla nuova disciplina sull'estratto di ruolo. Ha precisato che la novella del 2021 si applica ai processi pendenti perché specifica l'interesse alla tutela immediata contro ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata, e che tale interesse deve essere allegato e dimostrato dall'opponente. Nel caso concreto, la dedotta situazione di pregiudizio ex art. 48-bis non era configurabile, poiché non risultava provato che la cartella avesse importo almeno pari a 5.000 euro. Per la novità della questione e la sopravvenienza normativa, ha compensato integralmente le spese di legittimità. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come norma processuale violata; la Corte non accoglie la censura perché la verifica preliminare riguarda l'esistenza dell'interesse ad agire nell'opposizione proposta

  • art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011

    la sentenza impugnata aveva ritenuto tardiva l'azione proposta oltre il termine perentorio; la Corte, però, decide il ricorso sulla diversa ratio della mancanza di interesse ad agire dopo lo ius superveniens

  • art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146

    ha introdotto la disciplina sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo e sui limitati casi di impugnazione diretta del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata

  • art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi..."

    specifica e concretizza l'interesse ad agire contro ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata; si applica ai processi pendenti

  • art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973

    il pregiudizio rilevante ai fini dell'impugnazione diretta ricorre solo se il debitore sia inadempiente rispetto a cartelle per importo complessivo almeno pari a 5.000 euro, con conseguente blocco dei pagamenti da parte della P.A.

  • art. 80, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    richiamato nella disciplina dei casi in cui l'iscrizione a ruolo può pregiudicare la partecipazione a procedure di appalto

  • art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40

    richiamato come parte del sistema di verifiche ex art. 48-bis

  • art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    individua le amministrazioni pubbliche tenute alla verifica prima del pagamento

  • art. 372 c.p.c.

    la Corte richiama la possibilità di allegare in cassazione l'interesse ad agire mediante produzione documentale nei limiti consentiti

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso, consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo, di regola, non è autonomamente impugnabile; l'impugnazione diretta del ruolo o della cartella non validamente notificata è ammessa solo se il debitore dimostri uno specifico e attuale pregiudizio tra quelli tassativamente previsti dalla legge.
  • La disciplina introdotta nel 2021 sull'estratto di ruolo si applica anche ai processi pendenti, poiché specifica l'interesse ad agire richiesto per la tutela immediata contro il ruolo e la cartella non notificata o invalidamente notificata.
  • L'interesse ad agire è una condizione dell'azione di natura dinamica e deve sussistere fino alla decisione; nei giudizi pendenti l'opponente ha l'onere di allegarlo e dimostrarlo.
  • Ai fini del pregiudizio da blocco dei pagamenti ex art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973, non basta essere creditore di una pubblica amministrazione: occorre provare che l'inadempimento riguardi cartelle di importo complessivo almeno pari a 5.000 euro.
  • Quando manca la prova del concreto interesse ad agire, l'opposizione alla cartella conosciuta tramite estratto di ruolo è inammissibile o comunque non può essere accolta, a prescindere dalle ulteriori censure sulla prescrizione o sulla notifica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveRiscossioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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