Cassazione Civile, Ordinanza n. 13399/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la disciplina economica dell'attività libero-professionale intramuraria (ALPI) svolta da un dirigente medico in un contesto di azienda ospedaliera universitaria. Il medico sosteneva che l'IRAP dovesse gravare sull'azienda sanitaria e non potesse essere recuperata mediante trattenuta sui suoi compensi; contestava inoltre la legittimità della ritenuta ulteriore del 5% prevista dalla legge per finalità di prevenzione o riduzione delle liste di attesa, deducendo carenza di accordo sindacale, insussistenza dei presupposti concreti nel caso di specie, e violazione delle regole di interpretazione del regolamento aziendale e della contrattazione. Con il ricorso principale la struttura sanitaria censurava la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso la possibilità di addebitare al medico il costo IRAP già attraverso il recupero sui compensi e aveva affermato che, per conseguire tale effetto, sarebbe stata necessaria la revisione delle tariffe secondo le procedure previste. Il medico, con ricorso incidentale, insisteva sulla illegittimità della ritenuta del 5% e sulla violazione di parametri costituzionali e lavoristici.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati i motivi della struttura sanitaria, affermando che l'IRAP non può essere traslata sul dirigente medico mediante decurtazione dei compensi già determinati, perché il costo fiscale deve essere considerato nella fissazione delle tariffe e, se occorre assorbirlo, va prima modificata la tariffa secondo le regole previste. Ha inoltre rigettato le doglianze del medico sulla ritenuta del 5%, osservando che la trattenuta è imposta dalla legge, ha finalità generali e non richiede una correlazione al singolo caso, e che le censure erano in larga parte meramente assertive o volte a ottenere una diversa ricostruzione del merito. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
Nel testo riformato, l'appello deve contenere una chiara individuazione dei punti contestati e delle doglianze, con parte argomentativa idonea a confutare le ragioni del primo giudice, senza formule sacramentali o progetto alternativo di decisione.
Vale il medesimo principio dell'art. 342 c.p.c. sul contenuto dell'impugnazione in appello e sull'onere di specificità dei motivi.
Richiamato nel motivo relativo alla legittimazione passiva nella controversia sull'ALPI; la Corte ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva dell'azienda sanitaria e dell'università nei rapporti con il personale.
Richiamato nel motivo sulla legittimazione e sull'interesse ad agire o resistere; la Corte ha confermato la legittimazione passiva della struttura sanitaria e dell'università.
La Corte richiama le precedenti pronunce senza riprodurne integralmente la motivazione.
art. 15-quinquies d.lgs. n. 502/1992
Costituisce base normativa della disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria e del ruolo della contrattazione collettiva nella determinazione di criteri, tariffe e compensi.
Concorre al quadro normativo che attribuisce rilievo alla contrattazione integrativa nella determinazione delle tariffe ALPI.
In caso di disavanzo della contabilità ALPI, il direttore generale deve adottare i provvedimenti necessari, compreso l'adeguamento delle tariffe o la sospensione del servizio.
art. 1, co. 1, lett. c), L. n. 120/2007
Richiamato nei motivi sul regime della trattenuta del 5% e sulla sua destinazione a interventi per la riduzione delle liste di attesa.
art. 1, co. 4, lett. c), L. n. 120/2007
Prevede una ulteriore quota di ritenuta pari al 5% sui compensi dei medici, vincolata a interventi di prevenzione o riduzione delle liste di attesa; la Corte la qualifica come trattenuta imposta dalla legge e destinata a finalità generali.
art. 28, co. 5, L. n. 488/1999
Richiamato per sostenere che la contrattazione di settore disciplina la gestione economica dell'intramoenia e i criteri di calcolo delle tariffe.
art. 57, co. 2, lett. c), CCNL Dirigenza medica e veterinaria
Richiamato dal ricorrente principale per sostenere che la disciplina collettiva esclude costi a carico dell'amministrazione sanitaria nella gestione dell'attività intramuraria.
Richiamato per l'interpretazione del regolamento ALPI e delle convenzioni; la Corte osserva che le censure mirano in realtà a una diversa lettura del merito e non denunciano correttamente la violazione dei canoni ermeneutici.
Richiamato nei motivi sull'interpretazione del regolamento ALPI e delle convenzioni.
Richiamato nei motivi sull'interpretazione del regolamento ALPI e delle convenzioni.
Richiamato nei motivi sull'interpretazione del regolamento ALPI e delle convenzioni.
Richiamato nei motivi sull'interpretazione del regolamento ALPI e delle convenzioni.
Richiamato nei motivi sull'interpretazione del regolamento ALPI e delle convenzioni.
Richiamato nei motivi sull'interpretazione del regolamento ALPI e delle convenzioni.
Richiamato nei motivi sull'interpretazione del regolamento ALPI e delle convenzioni.
Richiamato nei motivi sull'interpretazione del regolamento ALPI e delle convenzioni.
art. 2 L. n. 446/1997
Definisce il presupposto dell'IRAP come esercizio abituale di attività autonomamente organizzata; la Corte ribadisce che il tributo grava sull'azienda sanitaria e non sul dipendente che rende la prestazione.
art. 1-45 d.p.r. n. 446/1997
Richiamati nel motivo per sostenere che l'IRAP colpisce il valore della produzione; la Corte esclude la traslazione del tributo sul medico.
art. 53 Cost.
Invocato per sostenere che l'IRAP dovrebbe gravare su chi produce il reddito; la Corte ribadisce che ciò non consente la traslazione diretta del tributo sui compensi del medico.
Usato per denunciare violazione di legge e dei contratti collettivi nei ricorsi principale e incidentale.
Richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ribadisce che il motivo è ammissibile solo se deduce l'omessa valutazione di un fatto decisivo, non la mera insufficienza della motivazione.
art. 36 Cost.
Invocato contro la ritenuta del 5%; la Corte esclude la violazione, trattandosi di prestazioni aggiuntive disciplinate da una previsione legale generale.
Richiamato dal ricorrente incidentale in relazione alla decurtazione dell'onorario e al regime retributivo.
Richiamato dal ricorrente incidentale, ma la Corte lo ritiene estraneo al tema del contributo del 5% per l'ALPI.
art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
Indicato come principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale, derogato nei limiti previsti per l'attività libero-professionale intramuraria.
Inserito nel quadro normativo delle aziende ospedaliere universitarie e della legittimazione passiva delle parti pubbliche.
Inserito nel quadro normativo delle aziende ospedaliere universitarie e della legittimazione passiva delle parti pubbliche.
Conversione del d.l. n. 83/2012, rilevante per la riforma degli artt. 342 e 434 c.p.c.
Rilevante per la riforma degli artt. 342 e 434 c.p.c.
Ha modificato la disciplina richiamata dalla L. n. 120/2007 sulla ritenuta del 5%.
Conversione del d.l. n. 158/2012, richiamata nella disciplina della ritenuta del 5%.
Massime di principio
- Nell'attività libero-professionale intramuraria, il costo dell'IRAP non può essere trasferito sui compensi già determinati del medico mediante trattenuta: il tributo va considerato nella fissazione delle tariffe e, se occorre assorbirlo, le tariffe devono essere previamente rimodulate secondo le regole legali e contrattuali.
- La contrattazione collettiva e gli atti regolamentari dell'ALPI non possono essere modificati unilateralmente dall'amministrazione sanitaria per ridurre i compensi già spettanti al dirigente medico per prestazioni già rese.
- La ritenuta percentuale prevista dalla legge per finalità generali di prevenzione o riduzione delle liste di attesa opera in modo uniforme e astratto; non richiede che nel singolo caso vi siano liste d'attesa effettive o uno specifico uso delle strutture aziendali.
- Le censure in cassazione che prospettano una diversa lettura del materiale probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti di causa non integrano validi motivi di legittimità, se non denunciano specificamente un omesso esame di un fatto decisivo o una vera violazione dei canoni ermeneutici.
- La legittimazione passiva nelle controversie relative al personale delle aziende ospedaliere universitarie può spettare sia all'università sia all'ente del servizio sanitario di riferimento, in ragione dell'assetto normativo del rapporto di impiego e dell'organizzazione dell'attività sanitaria.
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