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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13333/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un estratto di ruolo richiesto nel 2017, relativo ad avvisi di addebito e cartelle esattoriali già considerati definitivi dai giudici di merito per mancata tempestiva impugnazione. Il ricorrente sosteneva di avere interesse ad agire per far valere la prescrizione o altri fatti estintivi sopravvenuti del credito contributivo. In cassazione articolava tre censure: 1) violazione degli artt. 2702 c.c. e 214, 215 e 216 c.p.c., per avere la Corte d'appello valorizzato copie delle relate di notifica nonostante il tempestivo disconoscimento delle sottoscrizioni e senza querela di falso o verificazione; 2) violazione dell'art. 78 l. 890/1982 e dell'art. 14 l. 689/1981, perché la notifica a mezzo compiuta giacenza sarebbe stata priva della seconda raccomandata informativa (CAD); 3) violazione dell'art. 2944 c.c., poiché la domanda di rateizzazione non sarebbe idonea a interrompere la prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il disconoscimento delle copie era stato formulato in modo generico e preventivo, senza specifica indicazione del documento e dei profili di difformità dall'originale; ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché diretto a censurare accertamenti di fatto coperti da doppia conforme e non deducibili in cassazione nei limiti prospettati; ha ritenuto infondato il terzo motivo, ribadendo che la richiesta di rateizzazione, pur non integrando di per sé acquiescenza, vale come riconoscimento del debito e quindi interrompe la prescrizione, risultando incompatibile con la negazione della notifica delle cartelle. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore dell'INPS; nulla sulle spese nei confronti dell'agente della riscossione, considerato litis denuntiatio; disposto inoltre l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2702 c.c.

    La contestazione della conformità di una copia fotostatica al documento originale richiede un disconoscimento specifico e circostanziato; altrimenti la copia resta utilizzabile come prova.

  • artt. 214, 215 e 216 c.p.c.

    Il disconoscimento della scrittura privata e la successiva verificazione seguono regole formali che non risultano soddisfatte da un generico disconoscimento preventivo.

  • art. 221 c.p.c.

    La querela di falso è richiamata dal ricorrente come rimedio necessario per contestare formalmente gli atti, ma la Corte non la ritiene decisiva nel caso concreto, poiché manca un valido disconoscimento.

  • art. 78 l. 890/1982

    Invocato per contestare la notificazione a mezzo posta con compiuta giacenza e la necessità della seconda raccomandata informativa.

  • art. 14 l. 689/1981

    Invocato per sostenere l'invalidità della notifica degli avvisi e delle cartelle per mancata produzione della CAD.

  • art. 348 ter c.p.c.

    La doppia decisione conforme preclude in cassazione censure dirette a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il controllo sulla motivazione sui fatti è limitato; nella specie il vizio non era deducibile per effetto della doppia conforme.

  • art. 2944 c.c.

    La richiesta di rateizzazione del debito è considerata atto idoneo a interrompere la prescrizione perché integra riconoscimento del debito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Accertata la soccombenza, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale deve essere tempestivo, specifico e circostanziato: una contestazione generica o formulata in via preventiva non è idonea a privare di efficacia probatoria il documento.
  • Quando vi è doppia decisione conforme sui fatti, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per riesaminare gli accertamenti istruttori e fattuali compiuti dai giudici di merito, se non nei ristretti limiti consentiti dalla legge.
  • In materia di riscossione, la domanda di rateizzazione del debito, pur non equivalendo necessariamente ad acquiescenza alla pretesa, vale come riconoscimento del debito e interrompe la prescrizione, risultando incompatibile con la contestazione radicale della conoscenza/notifica delle cartelle.
  • La produzione di copie delle relate di notifica può essere sufficiente a dimostrare la regolarità del procedimento notificatorio se non sia stato efficacemente contestato il loro contenuto o la loro conformità agli originali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMoraContenzioso tributarioContributi previdenziali
RamiProcesso civileObbligazioniTributiPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

Testo integrale

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