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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13391/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di un dirigente medico di ottenere dall'azienda sanitaria il pagamento di differenze retributive, quantificate in euro 12.960,00, per 56 ore di attività libero-professionale intramuraria svolta nel biennio 2005/2006. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che tali prestazioni fossero state svolte in base a un accordo verbale con la direzione aziendale, in ragione di una carenza di organico e per garantire i livelli di assistenza, applicando l'art. 55, comma 2, del CCNL dirigenza sanitaria 8 giugno 2000. La Corte d'appello, riformando, ha invece escluso la configurabilità di un incarico verbale, osservando che la disciplina legale, regolamentare e contrattuale richiedeva procedure rigorose e un assetto formale, e che un eventuale accordo non scritto sarebbe stato nullo; ha anche rilevato che non era stata proposta un'azione di indebito arricchimento. Con il ricorso per cassazione il medico ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 55, comma 2, CCNL, sostenendo che la forma scritta non fosse essenziale per il diritto al compenso e che la norma pattizia fosse diretta a fronteggiare esigenze temporanee e urgenti, diverse dall'ipotesi regolata dal regolamento aziendale per la libera professione intramuraria volontaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito. Dopo aver richiamato la disciplina legislativa e contrattuale sull'attività libero-professionale intramuraria e il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, ha affermato che l'attività intra moenia può essere svolta e remunerata solo se resa nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva. In tale contesto, la forma scritta di un'idonea convenzione o accordo tra ente e dirigente, previa verifica di compatibilità con il quadro normativo vigente, è necessaria; non è configurabile una prestazione intramuraria di fatto. Poiché la Corte territoriale aveva accertato la mancanza di un accordo scritto, il ricorso è stato rigettato. È stato inoltre precisato che non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo l'ASL svolto difese, e sono stati dati gli effetti di legge sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nella ricostruzione della disciplina applicabile all'attività libero-professionale intramuraria.

  • art. 55 c.c.n.l. dirigenza sanitaria 8 giugno 2000

    Le prestazioni richieste in via eccezionale e temporanea ad integrazione dell'attività istituzionale sono remunerabili solo se svolte nel rispetto delle condizioni previste dalla fonte collettiva e del quadro normativo di settore.

  • art. 15 quinquies d.lgs. n. 502/1992

    L'attività libero-professionale del dirigente sanitario è subordinata al corretto equilibrio con l'attività istituzionale, alla salvaguardia delle esigenze di servizio, ai piani regionali e aziendali e a specifiche verifiche e sanzioni in caso di violazioni.

  • art. 22 bis d.l. n. 223/2006

    Attribuisce alle Regioni il compito di controllare le modalità di svolgimento dell'attività intramuraria e di stabilirne i limiti quantitativi.

  • art. 1, comma 5, L. n. 120/2007

    Imputa agli enti del servizio sanitario nazionale la predisposizione di un piano aziendale sui volumi di attività istituzionale e libero-professionale e sulle relative condizioni di esercizio.

  • art. 54 CCNL 8 giugno 2000

    Prevede che le aziende negozino con i dirigenti i volumi di attività istituzionale e libero-professionale e i relativi meccanismi di verifica e sanzione.

  • art. 4 CCNL 3 novembre 2005

    Riserva alla contrattazione integrativa i criteri generali per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria e per l'attribuzione dei proventi.

  • art. 8 d.P.C.M. 27 marzo 2000

    Ribadisce la necessità di un atto aziendale, adottato previo confronto sindacale, per stabilire limiti minimi e massimi delle prestazioni e modalità di attribuzione dei compensi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'attività libero-professionale intramuraria del dirigente medico è remunerabile solo se svolta entro il perimetro rigoroso fissato da legge, regolamento, atto aziendale e contrattazione collettiva; non basta la mera esecuzione di fatto della prestazione.
  • Nell'ambito dell'intramoenia, la forma scritta dell'accordo o della convenzione tra azienda e dirigente costituisce requisito essenziale del titolo di pagamento, perché serve a verificare la compatibilità dell'attività con i vincoli organizzativi e normativi del servizio sanitario.
  • Le prestazioni aggiuntive del dirigente medico non si presumono retribuibili oltre il trattamento ordinario: occorre una specifica fonte attributiva del diritto e il rispetto delle condizioni da essa previste.
  • In mancanza dei presupposti formali e sostanziali previsti per l'intramoenia, eventuali pretese economiche non possono essere accolte sulla sola base dell'attività svolta di fatto; residuano, semmai, rimedi diversi se tempestivamente azionati.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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