Cassazione Civile, Ordinanza n. 13329/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto tra un ente locale e un dipendente addetto, in sostituzione del segretario comunale, alla cura di atti pubblici per i quali il lavoratore rivendicava compensi a titolo di diritti di rogito per gli anni 2005 e 2006, mentre l'ente chiedeva il recupero di somme già erogate per gli anni 2002-2004. La Corte d'appello aveva ritenuto dovuto un compenso ad hoc, escludendo che operasse il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. In sede di legittimità, il Comune aveva già ottenuto l'accoglimento del ricorso principale con l'ordinanza n. 34080/2021, con cassazione e rinvio. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per revocazione di tale ordinanza, deducendo errore di fatto ex artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., per asserito mancato rilievo del giudicato interno formatosi sull'esclusione dei contratti a tempo determinato relativi al periodo 2004-2006 dal campo di applicazione del CCNL della dirigenza degli enti locali del 23.12.1999.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la dedotta omissione non integrasse un errore revocatorio di percezione, ma semmai una questione di diritto relativa al giudicato interno; inoltre ha escluso in concreto che si fosse formato un giudicato interno sull'esclusione dei contratti a tempo determinato dal CCNL, perché la statuizione era stata comunque devoluta con l'appello del Comune, e perché negli atti non risultava adeguatamente dedotta e specificata la formazione del giudicato secondo il principio di autosufficienza. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nei limiti dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., non per questioni di diritto o di valutazione delle risultanze processuali
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
l'errore revocatorio deve consistere in un errore di percezione o in una svista materiale su un fatto decisivo, non controverso e risultante incontestabilmente dagli atti
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione è dovuto, se previsto, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiamato solo in via generale nell'affermazione del principio di autosufficienza e della necessità di allegare e provare specificamente il dedotto giudicato interno
Massime di principio
- La revocazione della sentenza della Corte di cassazione è ammissibile solo se il giudice abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto risultante in modo incontestabile dagli atti, purché quel fatto non fosse oggetto di discussione e la decisione non dipenda da valutazioni giuridiche o interpretative.
- L'omessa percezione di un giudicato interno non integra di regola errore revocatorio quando si risolva in una valutazione giuridica sull'effettiva formazione del giudicato o sull'estensione del devolutum in appello.
- Il giudicato interno si forma soltanto sui capi della decisione dotati di autonomia precettiva, fondati su presupposti fattuali e giuridici indipendenti; non si forma su singoli segmenti fattuali o su passaggi motivazionali che concorrono a comporre un unico capo della sentenza.
- Chi deduce in cassazione la formazione di un giudicato interno deve indicare specificamente, in ossequio al principio di autosufficienza, gli atti e i passaggi processuali dai quali il giudicato risulterebbe; il vizio non è rilevabile d'ufficio.
- La censura contro una statuizione che investe anche solo uno degli elementi della sequenza fatto-norma-effetto impedisce la formazione del giudicato interno sul relativo capo decisorio.
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