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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13392/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dai controricorrenti, e ha dichiarato estinto il processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Non ha pronunciato sulle spese e ha escluso il raddoppio del contributo unificato per difetto dei presupposti. Non vi è stata quindi decisione nel merito sui quattro motivi di ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia traeva origine dalla sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità di alcune previsioni del CCNL 16 aprile 2003 e dell'accordo sindacale AFENS/OOSS 1 marzo 2006, nella parte in cui escludevano dal computo dell'anzianità utile per gli scatti di anzianità i primi diciotto mesi di apprendistato svolti da lavoratori poi trasferiti, ex art. 2112 c.c., da Trenitalia a Trenord e successivamente assunti a tempo indeterminato. La Corte d'appello di Milano aveva confermato tale decisione, riconoscendo il diritto dei lavoratori alla maturazione degli scatti anche in quel periodo e condannando la società al pagamento delle differenze retributive. Trenord ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma prima dell'udienza ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dai controricorrenti, con regolazione separata delle spese già pattuita tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    Richiamato solo come base del trasferimento del rapporto di lavoro al nuovo datore, in relazione alla continuità del rapporto dei lavoratori trasferiti.

  • art. 390 c.p.c.

    Norma che consente la rinuncia al ricorso per cassazione; nel caso è stata ritenuta rituale e idonea a fondare l'estinzione del processo.

  • art. 391 c.p.c.

    È stata applicata insieme all'art. 390 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del processo a seguito di rinuncia accettata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato, in assenza dei presupposti per applicarlo.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte e assistita dalle necessarie procure, determina l'estinzione del processo.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese quando risulti una diversa regolazione pattizia tra le parti.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica automaticamente in ogni declaratoria di estinzione, ma solo ove ne ricorrano i presupposti di legge.
  • Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di ricorso e non si pronuncia sul merito della controversia originaria.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

Testo integrale

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