Cassazione Civile, Ordinanza n. 13341/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, regolarmente accettata dai controricorrenti e assistita dalle necessarie procure, ritenendo integrati i presupposti degli artt. 390 e 391, ultimo comma, c.p.c. Ha quindi dichiarato estinto il processo. Nessuna statuizione sulle spese e nessun raddoppio del contributo unificato, per mancanza dei presupposti indicati dalla Corte.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal giudizio promosso da alcuni lavoratori contro la società datrice, volto a ottenere il riconoscimento dell’anzianità maturata nei primi diciotto mesi di apprendistato ai fini degli scatti di anzianità, dopo il trasferimento del rapporto alle dipendenze della società resistente in applicazione dell’art. 2112 c.c. In primo e secondo grado era stata accertata la nullità delle clausole del CCNL 16 aprile 2003 e dell’accordo sindacale 1 marzo 2006 nella parte in cui escludevano tale anzianità dalla maturazione degli scatti, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma prima dell’udienza ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dai controricorrenti, con separata regolazione delle spese tra le parti.
Norme richiamate
richiamato come base del trasferimento del rapporto di lavoro dei lavoratori alla società subentrante
la rinuncia al ricorso, con i requisiti previsti dalla norma, consente l’estinzione del processo
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
unitamente alla rinuncia accettata, legittima la declaratoria di estinzione del processo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
escluso il raddoppio del contributo unificato in assenza dei presupposti
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, ove validamente proposta e accettata dalla parte intimata/controricorrente con procura speciale, determina l’estinzione del processo.
- Quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso, la Corte non provvede sulle spese se risulta una diversa regolazione già concordata tra le parti o comunque rappresentata in atti.
- Il raddoppio del contributo unificato non opera automaticamente in ogni caso di definizione del giudizio, ma presuppone la sussistenza delle condizioni stabilite dalla disciplina processuale e fiscale applicabile.
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