Cassazione Civile, Ordinanza n. 13390/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal collocamento a riposo di un dirigente medico al compimento del 67º anno di età, con successiva azione giudiziale per ottenere la riammissione in servizio fino al raggiungimento del 40º anno di servizio e il pagamento delle differenze retributive maturate. Dopo una prima fase di merito, nella quale era stata riconosciuta la debenza di somme con detrazione di quanto percepito dal medico come convenzionato presso altro ente, si è formato un giudicato favorevole alla detrazione dei compensi percepiti in relazione all’attività convenzionata. Nel giudizio monitorio successivamente instaurato per il pagamento delle retribuzioni dovute per il periodo di reintegra, la Corte d’appello ha quantificato l’aliunde perceptum e ha ridotto l’importo dovuto. Nel ricorso per cassazione il medico ha dedotto, con il primo motivo, la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata per avere la Corte aderito alla consulenza tecnica pur avendo il consulente dichiarato di non poter individuare le singole voci retributive del compenso percepito; con il secondo motivo ha denunciato l’erronea interpretazione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza, sostenendo che esso non imponesse la detrazione integrale di tutti i compensi percepiti come medico convenzionato e che dovesse invece operarsi una diversa specificazione del dovuto alla luce della disciplina di settore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo dell’indicazione delle norme violate e comunque formulato in modo non idoneo a consentire la comprensione della censura; inoltre ha osservato che non era denunciabile un vizio di motivazione per mera contraddittorietà o insufficienza, essendo ormai il sindacato di legittimità limitato al solo minimo costituzionale della motivazione, che nella specie era rispettato. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non adeguatamente specificato e perché la Corte territoriale aveva correttamente dato attuazione al giudicato, ritenendo detraibili tutti i compensi percepiti come medico convenzionato in quanto riferiti a un incarico incompatibile con il rapporto dirigenziale pubblico. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 15-nonies d.lgs. n. 502/1992
richiamato come base normativa della permanenza in servizio del dirigente sanitario sino al limite previsto dalla disciplina di settore
indicato come norma applicata per il collocamento a riposo al raggiungimento del limite di età
art. 38 Cost.
evocato nel giudizio di costituzionalità sulla disciplina del trattenimento in servizio
art. 3 Cost.
evocato nel giudizio di costituzionalità sulla disciplina del trattenimento in servizio
il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano
dopo la riforma del 2012 consente solo il controllo sul minimo costituzionale della motivazione, non più censure di contraddittorietà o insufficienza
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione è censurabile solo se manca, è apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile
art. 8, lett. m, d.lgs. n. 502/1992
richiamato dal ricorrente a sostegno dell’interpretazione del giudicato, ma ritenuto non decisivo nel ricorso per difetto di specificità
art. 18 ACN per la medicina generale
richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha rilevato che il riferimento non spiegava in che modo potesse superare il giudicato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve indicare in modo chiaro e specifico le norme di diritto asseritamente violate e la critica mossa alla decisione di merito; una doglianza priva di tale struttura è inammissibile ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più proponibili in cassazione censure di semplice contraddittorietà o insufficienza della motivazione; il controllo è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale della motivazione.
- Il vizio motivazionale è configurabile solo quando la sentenza presenti mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o formulazione obiettivamente incomprensibile, e ciò deve risultare dal testo della sentenza stessa.
- Quando su una determinata questione si è formato giudicato, il giudice successivo deve ad esso conformarsi e non può riaprire la qualificazione del criterio già definitivamente fissato, salvo che la dedotta questione sia effettivamente rimasta estranea al decisum precedente e ciò emerga con specificità dal ricorso.
- Se il compenso percepito dal lavoratore o dal professionista è riferibile a un incarico incompatibile con il rapporto principale, esso può essere integralmente considerato ai fini della detrazione dell’aliunde perceptum, senza necessità di distinguere analiticamente le singole voci retributive ove il giudicato o la ratio decidendi lo rendano irrilevante.
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