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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05322/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'amministrazione finanziaria ha notificato a un mediatore immobiliare un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, recuperando a tassazione provvigioni ritenute maturate in quell'anno in relazione a tre affari di intermediazione immobiliare, per un importo complessivo di 114.000 euro. Il contribuente ha impugnato l'atto sostenendo, in sede di legittimità, che la decisione regionale fosse fondata su presunzioni semplici e non avesse considerato le peculiarità delle singole operazioni: in un caso la provvigione sarebbe stata convenzionalmente posta a carico del solo acquirente; in un altro il diritto alla provvigione sarebbe stato sospensivamente condizionato alla stipula del definitivo, avvenuta nel 2010; nel terzo, il contratto definitivo non sarebbe stato concluso e sarebbe stato versato solo un acconto. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 2729 c.c., degli artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 54 d.P.R. 633/1972, assumendo che l'accertamento fosse sorretto solo da presunzioni. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 109 TUIR e dell'art. 1757 c.c., insistendo sulla tesi della condizione sospensiva che avrebbe spostato la maturazione della provvigione all'anno 2010.

La decisione

La Corte ha ritenuto i motivi congiuntamente infondati e, per un profilo, inammissibili. Ha affermato che, ai fini del reddito d'impresa, i corrispettivi delle prestazioni di servizi si imputano al periodo d'imposta in cui la prestazione è ultimata e in cui il provento è certo nell'an e determinabile nel quantum. Nel caso del mediatore, il diritto alla provvigione sorge con la conclusione dell'affare, che può ravvisarsi già nella stipula del contratto preliminare procurato dal mediatore, indipendentemente dal successivo perfezionamento del definitivo o da eventuali vicende sopravvenute. Ha quindi ritenuto corretto l'accertamento dei ricavi nell'anno 2008, poiché i tre preliminari erano stati conclusi in tale anno. Quanto alla pretesa deroga convenzionale all'art. 1755 c.c., la Corte ha rilevato che la CTR aveva fatto una valutazione di merito delle prove, insindacabile in cassazione, e che la prova dell'accordo derogatorio non era stata offerta. Quanto alla dedotta condizione sospensiva sul pagamento della provvigione, la censura è stata dichiarata in parte inammissibile perché nuova e non trattata nei gradi di merito. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per censurare l'uso di presunzioni semplici; la Corte non ne fa applicazione decisiva, poiché valorizza invece l'accertamento di merito e la corretta sussunzione nella disciplina del principio di competenza.

  • art. 39 D.P.R. n. 600 del 1973

    Norma richiamata nel motivo di ricorso sulla legittimità dell'accertamento; la Corte non ravvisa violazioni, ritenendo corretto l'accertamento dei ricavi secondo il principio di competenza.

  • art. 54 D.P.R. n. 633 del 1972

    Norma richiamata nel motivo di ricorso; non emerge una sua specifica interpretazione autonoma, perché la decisione si concentra sul momento di imputazione dei ricavi/provvigioni.

  • art. 109 D.P.R. n. 917 del 1986

    "i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza"; "i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti [...] alla data in cui le prestazioni sono ultimate"

    Per i soggetti titolari di reddito d'impresa i componenti reddituali vanno imputati al periodo d'imposta in cui si verificano i presupposti giuridici del loro sorgere; per le prestazioni di servizi rileva la data di ultimazione della prestazione, non quella di incasso o pagamento.

  • art. 1755 c.c.

    "diritto del mediatore al pagamento della provvigione da ciascuna delle parti da lui messe in relazione"

    La conclusione dell'affare, ai fini del diritto alla provvigione, può realizzarsi già con il contratto preliminare procurato dal mediatore; una deroga convenzionale alla regola generale richiede specifica prova.

  • art. 1757 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il differimento del diritto alla provvigione; la Corte non accoglie la tesi perché reputa già maturato il diritto con il preliminare.

  • art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) c.p.c.

    È il parametro del ricorso per cassazione utilizzato per dedurre violazione di legge e vizio motivazionale, ma le censure risultano infondate e in parte inammissibili.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato in relazione al deposito del documento su cui si fondava una delle censure, ritenuta nuova e quindi inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del T.U. spese di giustizia.

Massime di principio

  • Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, i componenti positivi si imputano per competenza e non per cassa: rileva il momento in cui sorge giuridicamente il diritto al provento e la prestazione di servizi è ultimata, non il successivo incasso.
  • Nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione sorge quando l'affare è concluso per effetto dell'intervento del mediatore; la stipula del contratto preliminare può integrare tale conclusione anche se il definitivo sia successivo o non intervenga.
  • L'eventuale deroga convenzionale alla regola legale della provvigione dovuta da entrambe le parti deve essere provata in modo specifico da chi la invoca; in mancanza di prova, resta ferma la disciplina legale.
  • In cassazione, una censura è inammissibile se introduce per la prima volta un tema non trattato nei gradi di merito e non è accompagnata dalla necessaria indicazione della sua deduzione nel giudizio precedente.
  • La valutazione delle risultanze probatorie compiuta dal giudice di merito non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione coerente e non apparente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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