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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18868/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una serie di rapporti annuali formalmente qualificati come collaborazioni coordinate e continuative, intercorsi dal 1999 senza soluzione di continuità tra una lavoratrice e un ente operante nel settore dell'assistenza ai ciechi. La lavoratrice sosteneva che il rapporto, nella sostanza, fosse subordinato e chiedeva: accertamento dell'inefficacia dei contratti a termine/collaborazione, declaratoria di subordinazione dal 1999, conversione in rapporto a tempo indeterminato, reintegrazione, pagamento delle differenze retributive e risarcimento del danno. In appello la Corte territoriale aveva escluso la subordinazione per difetto di prova dell'assoggettamento gerarchico e della potestà disciplinare, aveva ritenuto nuova la deduzione relativa all'assenza di un progetto, e aveva comunque negato la conversione anche per la natura pubblica dell'ente. In cassazione la ricorrente articolava cinque motivi: (1) violazione degli artt. 414, 345, 346 e 112 c.p.c. e dell'art. 1362 c.c., assumendo che la questione dell'assenza di progetto non fosse nuova, perché già dedotta in primo grado; (2) violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. per avere la corte considerato ampliato illegittimamente il thema probandum; (3) violazione dell'art. 117 Cost., degli artt. 1 e 2 d.lgs. 368/2001, dell'art. 36 d.lgs. 165/2001 e dell'art. 112 Cost., contestando il divieto di conversione per gli enti pubblici e invocando anche la disciplina eurounitaria; (4) violazione degli artt. 2126 e 2094 c.c., 112 c.p.c., art. 36 d.lgs. 165/2001, art. 1 d.lgs. 368/2001 e art. 1362 c.c., lamentando il mancato esame delle domande di anzianità, professionalità, differenze retributive e risarcimento del danno; (5) violazione degli artt. 100, 112, 414 e 437 c.p.c., sostenendo che il divieto di conversione non escludeva il riconoscimento delle pretese economiche e risarcitorie e che il danno da abuso del contratto a termine/collaborazione doveva essere comunque riconosciuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza, perché non trascrivevano integralmente gli atti e i documenti rilevanti né li localizzavano nei fascicoli. Il terzo motivo è stato respinto nel merito: la Corte ha ribadito che la stipulazione, con una pubblica amministrazione, di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa fuori dai presupposti di legge non può mai determinare la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; al più il lavoratore può ottenere tutela nei limiti dell'art. 2126 c.c. se la collaborazione aveva sostanza subordinata. I motivi quarto e quinto sono stati dichiarati inammissibili perché non coglievano la ratio della decisione impugnata: una volta esclusa la subordinazione del rapporto, non potevano essere accolte le domande che presupponevano proprio la natura subordinata del rapporto e l'abusiva reiterazione di contratti a termine. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.c.

    richiamato per contestare la novità della domanda/questione in appello e per il contenuto del ricorso introduttivo

  • art. 345 c.p.c.

    invocato in relazione al divieto di nuove domande e nuovi temi di indagine in appello

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedotta omessa pronuncia e per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per la qualificazione/interpretazione dei contratti e delle allegazioni

  • art. 69 d.lgs. n. 276/2003

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la conversione del rapporto in difetto di progetto

  • art. 117 Cost.

    richiamato per l'assunto contrasto della disciplina interna con quella eurounitaria

  • artt. 1 e 2 d.lgs. n. 368/2001

    richiamati in tema di contratto a termine e dei relativi presupposti

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    interpretato nel senso che, nel pubblico impiego privatizzato, il divieto di conversione impedisce la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato a seguito di violazioni nella disciplina dell'assunzione

  • art. 112 Cost.

    richiamato dalla ricorrente ma non decisivo nella motivazione della Corte

  • art. 2126 c.c.

    indicato come limite di tutela nel caso in cui la collaborazione abbia sostanza di rapporto subordinato, consentendo ricostruzione della posizione contributiva e non la conversione

  • art. 2094 c.c.

    richiamato per la definizione della subordinazione

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel quinto motivo con riferimento all'interesse ad agire

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato in relazione ai limiti del giudizio di appello e al divieto di ampliamento del thema probandum

  • art. 1 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato assieme all'art. 36 per sostenere la disciplina del lavoro pubblico

  • art. 32, comma 5, L. n. 183/2010

    invocato per il risarcimento del danno/indennizzo conseguente all'abuso del contratto a termine

  • art. 8 L. n. 604/1966

    richiamato dalla ricorrente per la quantificazione del danno richiesto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • Direttiva 1999/70/CE

    richiamata dalla ricorrente per sostenere la tutela del lavoratore e l'ammissibilità della conversione, ma non accolta dalla Corte

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che deduce la novità di una questione o l'erronea qualificazione di fatti già allegati deve rispettare rigorosamente gli oneri di specificità e autosufficienza, trascrivendo e localizzando nel ricorso gli atti e i documenti rilevanti.
  • La deduzione in appello di una diversa argomentazione giuridica fondata sugli stessi fatti già introdotti nel giudizio non integra, di per sé, una mutatio libelli; la preclusione opera solo quando l'esame della censura richieda un nuovo accertamento di merito e un ampliamento del thema probandum.
  • Nel pubblico impiego privatizzato, la stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa o di un contratto a termine fuori dei presupposti di legge non può determinare la conversione del rapporto in tempo indeterminato con la pubblica amministrazione.
  • Quando la domanda principale di accertamento della subordinazione è respinta, restano assorbite o comunque non accoglibili le domande economiche e risarcitorie che presuppongono proprio la natura subordinata del rapporto.
  • Nei rapporti con una pubblica amministrazione, la tutela del lavoratore irregolarmente utilizzato può al più collocarsi nei limiti dell'art. 2126 c.c., ove il rapporto abbia in concreto i caratteri della subordinazione, ma non può spingersi sino alla costituzione ex post di un rapporto stabile a tempo indeterminato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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