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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18853/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una dipendente turnista di un'azienda ospedaliera volta ad ottenere il riconoscimento del diritto ai buoni pasto, ovvero al pagamento del loro controvalore in denaro pari a euro 5,16 per ciascun turno di lavoro eccedente le sei ore, per il periodo in cui il beneficio non le era stato riconosciuto. La Corte d'appello aveva accolto la domanda interpretando l'art. 29, comma 2, del CCNL comparto Sanità in combinato disposto con l'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, ritenendo che il diritto alla pausa coincidesse con quello alla consumazione del pasto e, quindi, con il diritto alla mensa; per i lavoratori che svolgevano turni oltre le sei ore e non potevano fruire del servizio mensa, spettavano i buoni pasto. L'azienda ospedaliera ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 29, comma 2, CCNL comparto Sanità e 8 d.lgs. n. 66/2003, sostenendo che la disciplina contrattuale non potesse essere letta in combinato disposto con la norma legale e che il diritto alla mensa non coincidesse con il mero diritto alla pausa, ma sorgesse solo quando, per l'orario osservato, il dipendente non potesse pranzare fuori dal luogo di lavoro; con il secondo, in via subordinata, ha denunciato violazione degli artt. 29, comma 2, CCNL, 1218 e 1223 c.c. e 115 c.p.c., deducendo che la pronuncia avesse illegittimamente monetizzato il diritto contrattuale e avesse erroneamente ritenuto provato il danno per mancata contestazione del quantum.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo un orientamento già affermato dalla stessa Corte, l'art. 29 del contratto integrativo del 20.9.2001 va interpretato nel senso che il diritto alla mensa è collegato alla fruizione di un intervallo di lavoro; tale collegamento è coerente anche con la disciplina legale sulla pausa, prevista per la consumazione del pasto e collocata oltre il limite delle sei ore di lavoro. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da inadempimento dell'obbligo contrattuale, in applicazione del principio di perpetuatio obligationis, con ristoro per equivalente commisurato al valore dei buoni pasto non percepiti; il valore di euro 5,16 per turno non era mai stato realmente contestato. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché la resistente non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 2, CCNL comparto Sanità 7.4.1999

    La disposizione contrattuale va letta nel senso che il diritto alla mensa è collegato alla fruizione di un intervallo di lavoro; non è affermata una coincidenza automatica tra pausa e buono pasto in astratto, ma un collegamento funzionale con l'intervallo previsto per il pasto.

  • contratto integrativo del 20.9.2001

    L'articolazione negoziale integrativa è stata interpretata nel senso del collegamento del diritto alla mensa alla pausa di lavoro.

  • art. 8 d.lgs. n. 66/2003

    La norma è richiamata come coerente con l'interpretazione del contratto collettivo, poiché la pausa è prevista per la consumazione del pasto ed è collocata oltre il limite delle sei ore di lavoro.

  • art. 1218 c.c.

    Viene richiamato a sostegno della configurabilità del risarcimento da inadempimento dell'obbligo contrattuale.

  • art. 1223 c.c.

    È richiamato per la determinazione del danno risarcibile quale perdita subita in conseguenza dell'inadempimento.

  • art. 115 c.p.c.

    È evocato dalla ricorrente per contestare la valutazione della prova sul quantum, ma il motivo è disatteso perché il valore dei buoni pasto non era stato realmente contestato.

  • art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13 comma 1-bis d.p.r. 115 del 2002

    È richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente.

Massime di principio

  • In materia di buoni pasto nel pubblico impiego contrattualizzato, la disciplina collettiva può essere interpretata nel senso di collegare il diritto alla mensa alla fruizione di una pausa di lavoro destinata al pasto, specie quando ciò sia coerente con la normativa legale sull'intervallo oltre le sei ore di lavoro.
  • Il lavoratore che non possa fruire del servizio mensa per l'organizzazione del turno può vantare, in presenza dell'inadempimento datoriale, il risarcimento per equivalente commisurato al valore dei buoni pasto non erogati.
  • Quando il credito risarcitorio è quantificato in base al valore unitario del beneficio non corrisposto e tale valore non sia specificamente contestato, non può utilmente dedursi un difetto di prova del quantum.
  • In sede di legittimità, la censura sull'interpretazione del contratto collettivo è infondata se la lettura accolta dal giudice di merito è conforme a un consolidato orientamento di cassazione e risulta coerente con il dato normativo richiamato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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