Cassazione Civile, Ordinanza n. 18858/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratrici)
La controversia
Due lavoratrici avevano agito davanti al tribunale contro l'ente gestore di un autodromo, chiedendo l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato per lo svolgimento di mansioni di pulizia ritenute riconducibili alla qualifica A1 degli enti locali, oltre alla condanna al pagamento delle differenze retributive maturate tra il 2002 e il 2012. Il tribunale aveva rigettato le domande, mentre la corte d'appello, ritenuta infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, aveva invece accertato la subordinazione e condannato l'ente al pagamento di somme inferiori a quelle richieste, valorizzando l'inserimento delle lavoratrici nell'organizzazione dell'ente, la continuità sistematica delle prestazioni nei soli giorni di utilizzo dell'autodromo, l'impartizione di direttive e l'uso di mezzi forniti dall'ente. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: ha denunciato, primo, la contraddittorietà e apparenza della motivazione e la violazione delle norme sull'ammissibilità dell'appello; secondo, l'erronea qualificazione come subordinato di un rapporto che sarebbe stato occasionale, con violazione delle norme sul lavoro subordinato e sul rapporto di impiego pubblico; terzo, l'omesso esame di fatti decisivi che avrebbero deposto per la natura autonoma delle prestazioni; quarto, l'erronea applicazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che la natura pubblica dell'ente impedisse il riconoscimento del rapporto subordinato e delle differenze retributive.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile per difetto di specificità e allegazione degli atti processuali e comunque infondato, perché l'appello delle lavoratrici conteneva censure sufficientemente specifiche contro la sentenza di primo grado. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto, sotto la veste di violazione di legge e vizio motivazionale, a contestare un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla sussistenza della subordinazione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché l'omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può riguardare singole risultanze istruttorie quando il fatto storico decisivo sia stato comunque esaminato. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che la qualificazione formale del rapporto non impedisce l'accertamento della sua reale natura subordinata; ha inoltre rilevato che la corte territoriale non aveva riconosciuto un rapporto a tempo indeterminato, ma solo le differenze retributive per i periodi di effettiva prestazione, applicando l'art. 36 Cost., con richiamo alla possibilità di applicare, in casi simili, l'art. 2126 c.c. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa delle intimate; la Corte ha dato atto altresì dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca del tutto, è meramente apparente, presenta contrasti irriducibili o risulta obiettivamente incomprensibile; nel caso concreto la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente.
È richiamato insieme all'art. 111 Cost. per sostenere la censura di motivazione apparente, ma la Corte ha escluso il vizio.
L'atto di appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con relativa parte argomentativa; tuttavia non è necessaria una formula sacramentale né un progetto alternativo di sentenza.
Chi deduce un error in procedendo deve indicare specificamente i fatti processuali rilevanti e trascrivere o allegare gli atti su cui fonda la censura.
È richiamato quale norma che impone il deposito degli atti rilevanti a sostegno del ricorso.
La Corte delimita i vizi deducibili: il n. 5 riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non il mancato esame di singoli mezzi istruttori; i nn. 3 e 4 non possono essere usati per sovvertire accertamenti di fatto.
art. 70 d.lgs. 10 settembre 2003
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo; la Corte non ne fa applicazione autonoma, ritenendo la censura inammissibile perché diretta contro l'accertamento di fatto.
La subordinazione va accertata sulla base degli indici sintomatici del potere direttivo, dell'inserimento nell'organizzazione e della continuità della prestazione.
La Corte esclude che la norma impedisca l'accertamento della subordinazione di fatto; il rapporto non viene convertito in tempo indeterminato, ma può rilevare ai fini del trattamento economico dovuto per le prestazioni eseguite.
Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto ostativo nel caso concreto alla tutela economica riconosciuta.
art. 36 Cost.
È stata ritenuta applicabile per la liquidazione delle differenze retributive dovute in ragione della natura subordinata delle prestazioni effettivamente rese.
È indicato come norma più corretta da applicare alle prestazioni eseguite di fatto, in virtù del principio di corrispettività, pur in assenza di una specifica censura sul punto.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che denunci un error in procedendo o la violazione delle norme sull'ammissibilità dell'appello è necessario riportare in modo specifico gli atti rilevanti e i passaggi essenziali della decisione impugnata; la sola critica astratta della norma applicata non basta.
- L'impugnazione in appello, ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., è ammissibile quando individua con chiarezza i punti contestati della sentenza e le ragioni di dissenso rispetto alla decisione di primo grado; non sono richieste formule solenni o un progetto alternativo di sentenza.
- La deduzione del vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare il mancato esame di singoli elementi istruttori se il fatto storico decisivo è stato comunque valutato dal giudice di merito.
- La qualificazione di un rapporto di lavoro dipende dalla realtà sostanziale del rapporto e dagli indici della subordinazione, non dalla veste formale attribuita dalle parti; l'inserimento nell'organizzazione, la continuità della prestazione e l'assoggettamento a direttive sono indici rilevanti.
- Nelle controversie con enti pubblici o partecipati, l'illegittimità della forma di ingaggio non preclude, di per sé, l'accertamento della subordinazione di fatto e il riconoscimento del trattamento economico dovuto per le prestazioni effettivamente rese, senza che ciò comporti automaticamente la conversione in rapporto a tempo indeterminato.
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