Cassazione Civile, Ordinanza n. 18877/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il dipendente di un ente sanitario pubblico, formalmente inquadrato nella categoria BS5, aveva agito per ottenere le differenze retributive maturate per avere svolto di fatto mansioni proprie di una categoria superiore (C, poi indicata nel ricorso come superiore anche rispetto a BS5). Il Tribunale aveva riconosciuto lo svolgimento di mansioni superiori e pronunciato condanna generica al pagamento delle differenze, senza quantificazione. In un successivo giudizio monitorio, il credito veniva liquidato in euro 11.500,00 sulla base dell'art. 28 del c.c.n.l. Sanità 1999. L'azienda proponeva opposizione e appello, ottenendo la revoca del decreto ingiuntivo: la Corte territoriale riteneva che l'assegnazione alle mansioni superiori fosse avvenuta senza provvedimento formale e senza la previa procedura prevista per le ipotesi legittime, che l'art. 28 del c.c.n.l. non disciplinasse le conseguenze delle mansioni superiori svolte di fatto fuori da tali ipotesi e che dovesse applicarsi solo l'art. 52, comma 5, d.lgs. 165/2001, verificando in concreto la sufficienza della retribuzione già corrisposta ex art. 36 Cost. Avverso tale decisione il lavoratore ricorreva per cassazione con due motivi: il primo per violazione dell'art. 28 c.c.n.l. Sanità e dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, censurando l'esclusione del diritto alla retribuzione differenziale per la sola mancanza di conferimento formale; il secondo, poi assorbito, per violazione del giudicato formatosi sulle precedenti decisioni di merito e sull'ordine di pagamento del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che nel pubblico impiego contrattualizzato il diritto alla differenza retributiva per mansioni superiori di fatto non è subordinato al formale conferimento dell'incarico né alla legittimità dell'assegnazione, e che l'art. 52, comma 5, d.lgs. 165/2001 impone il pagamento della differenza tra i trattamenti economici iniziali della qualifica di appartenenza e di quella superiore. Ha quindi cassato la sentenza impugnata, ha dichiarato assorbito il secondo motivo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito condannando l'ente datore di lavoro al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 11.536,06 oltre accessori di legge. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e posto a carico dell'ente le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 28 c.c.n.l. Sanità 7 aprile 1999
la clausola contrattuale riconosce al dipendente adibito a mansioni superiori la differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due categorie e rinvia, per quanto non previsto, alla disciplina generale già dettata dall'art. 56 d.lgs. 29/1993, oggi sostituito dall'art. 52 d.lgs. 165/2001; non disciplina direttamente il caso di mansioni superiori svolte di fatto fuori dalle ipotesi legittime del comma 2 dell'art. 52.
distingue tra assegnazione legittima e temporanea a mansioni superiori per obiettive esigenze di servizio e assegnazione illegittima fuori da tali ipotesi; anche nell'ipotesi illegittima il lavoratore ha diritto alla differenza di trattamento economico con la qualifica superiore, calcolata in termini astratti tra i trattamenti iniziali delle due qualifiche.
art. 36 Cost.
è richiamato come parametro evocato dalla Corte territoriale per verificare la sufficienza della retribuzione già corrisposta, ma la Corte di cassazione esclude che esso imponga di ridurre o negare la differenza retributiva prevista dalla disciplina speciale.
è richiamato nel secondo motivo di ricorso, poi assorbito, in relazione alla dedotta violazione del giudicato.
è richiamato nel secondo motivo di ricorso, poi assorbito, in relazione alla dedotta violazione del giudicato formale.
consente alla Corte, una volta accolto il ricorso e non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, di decidere la causa nel merito.
art. 56 d.lgs. 29/1993
è menzionato come disciplina previgente sostanzialmente trasfusa nell'art. 52 d.lgs. 165/2001 e richiamata dal rinvio contenuto nel contratto collettivo.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni superiori comporta il diritto alla differenza retributiva prevista dall'art. 52, comma 5, d.lgs. 165/2001, anche se l'assegnazione non sia stata formalizzata o sia avvenuta fuori dalle ipotesi legittime di cui al comma 2.
- La differenza dovuta va calcolata in modo astratto tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche, non confrontando il trattamento concretamente percepito dal singolo lavoratore con quello teoricamente spettante alla qualifica superiore.
- Le clausole del contratto collettivo che disciplinano le mansioni superiori vanno lette in coerenza con la disciplina legale generale; ove il contratto rinvii alla norma statale per quanto non previsto, non può essere interpretato in senso riduttivo rispetto al diritto alla differenza retributiva riconosciuto dalla legge.
- Il diritto alla retribuzione differenziale per mansioni superiori non viene meno per il solo fatto che il trattamento economico della qualifica inferiore sia, in concreto, più elevato di quello iniziale della superiore, poiché la base del confronto è normativa e non individuale.
- In sede di legittimità, quando la questione è puramente di diritto e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
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