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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18873/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce dal fatto che un ex direttore generale di un istituto per l’edilizia residenziale pubblica era stato convenuto davanti alla Corte dei conti per responsabilità amministrativo-contabile, in relazione alla mancata riscossione di canoni di locazione di immobili dell’ente e al conseguente incremento della morosità. Il giudizio contabile si era concluso con proscioglimento nel merito e con liquidazione delle spese processuali da parte del giudice contabile; successivamente, il dirigente aveva chiesto davanti al giudice del lavoro il rimborso di ulteriori spese legali sostenute, ritenendo insufficiente la liquidazione operata in sede contabile. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione e respinto la pretesa, ritenendo che, secondo l’orientamento delle Sezioni Unite del 2013, il giudice contabile fosse l’unico competente a liquidare le spese difensive e che comunque non vi fosse prova dell’effettivo esborso delle somme ulteriormente richieste. Nel ricorso per cassazione il dirigente ha dedotto: 1) violazione delle norme speciali sul rimborso delle spese nei giudizi di responsabilità contabile, sostenendo che dovesse applicarsi il diverso principio affermato dalle Sezioni Unite nel 2011 e che fosse ammissibile il rimborso in sede separata; 2) violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello avrebbe deciso su un tema diverso da quello devoluto con gli appelli delle aziende territoriali; 3) ulteriore violazione delle norme speciali, censurando l’affermazione secondo cui la procedura prevista per l’amministrazione statale si applicherebbe analogicamente anche agli enti pubblici con gli opportuni adattamenti. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la sentenza impugnata era sorretta da una duplice autonoma ratio decidendi: oltre al richiamo al principio del 2013, vi era il rilievo decisivo della mancanza di prova dell’avvenuto pagamento delle somme ulteriori rispetto a quelle già liquidate dal giudice contabile; il ricorso non ha attaccato specificamente tale autonoma ragione, con conseguente difetto di interesse.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la decisione di merito fosse fondata su due autonome rationes decidendi e che il ricorrente avesse censurato solo la prima, senza incidere sull’altra, consistente nell’accertamento della mancata prova dell’esborso delle ulteriori spese legali. Di conseguenza la sentenza impugnata è rimasta ferma. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità in favore di entrambe le controricorrenti ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2-bis, D.L. n. 543/1996

    Richiamato come base normativa della disciplina del rimborso delle spese legali nei giudizi di responsabilità contabile.

  • art. 18, comma 1, D.L. n. 67/1997

    Richiamato come norma integrativa della disciplina sul rimborso delle spese del dipendente prosciolto.

  • art. 10-bis, comma 10, D.L. n. 203/2005

    Letto come disposizione che attribuisce al giudice contabile il potere di liquidare le spese difensive del prosciolto; nella ricostruzione della Corte, il diritto azionato è configurato come rimborso e presuppone l’avvenuto esborso.

  • art. 17, comma 30-quinquies, D.L. n. 78/2009

    Richiamato nel quadro della disciplina speciale sulle spese nei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile.

  • art. 91 c.p.c.

    Usato come parametro per la liquidazione delle spese da porre a carico dell’amministrazione di appartenenza nel giudizio contabile.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per denunciare ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura non ha superato la ratio autonoma della mancata prova dell’esborso.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel motivo che contestava la portata devolutiva degli appelli delle aziende territoriali.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Indica i vizi di violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento dedotti con il ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggere il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di interesse se non censura specificamente tutte le rationes.
  • Nei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile, la pretesa al rimborso delle spese legali è configurata come rimborso di somme effettivamente sostenute: la domanda non può prescindere dalla prova dell’avvenuto esborso.
  • La disciplina speciale sulle spese nei giudizi davanti alla Corte dei conti attribuisce al giudice contabile il potere di liquidare le spese difensive del prosciolto, secondo il regime normativo applicabile, ma il diritto azionato in separata sede resta comunque soggetto ai presupposti probatori del rimborso.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura che investe solo una delle basi autonome della decisione di merito non è idonea a rimuovere la sentenza, se un’altra ratio non colpita resta sufficiente a sostenerla.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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