Cassazione Civile, Ordinanza n. 18866/2025 del 10/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente di azienda sanitaria aveva promosso azione ex art. 414 c.p.c. deducendo di aver partecipato alla procedura per il conferimento di due incarichi di posizione organizzativa in materia di procedure di gara e gestione/monitoraggio contratti. Sosteneva che gli incarichi fossero stati attribuiti ad altri candidati tramite un iter illegittimo e che egli, in quanto asseritamente titolare dei titoli migliori, fosse stato ingiustamente pretermesso. Chiedeva la declaratoria di illegittimità degli atti di conferimento, il riconoscimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, nonché il pagamento di euro 18.000,00 per la mancata indennità di posizione organizzativa e delle ulteriori somme risarcitorie. Il Tribunale aveva accolto la domanda e liquidato tale importo a titolo di perdita di chance; in appello, la Corte territoriale aveva riformato integralmente la decisione, rigettando la domanda. Il ricorrente per cassazione articolava sette motivi: omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello; violazione dell'art. 434 c.p.c. per mancato rilievo dell'inammissibilità del gravame; violazione dell'art. 156 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c. per contraddizione tra motivazione e dispositivo e mancata conferma parziale della sentenza di primo grado; omessa pronuncia sulla domanda di illegittimità delle delibere di conferimento; violazione di norme sostanziali e processuali e del CCNL per non aver confermato la declaratoria di illegittimità; omessa motivazione sulla mancata valutazione concreta dei curricula e degli elementi utili a verificare la possibilità di conseguire l'incarico, con conseguente erronea negazione del danno da perdita di chance; e, infine, omessa pronuncia sui criteri di quantificazione del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo, perché la Corte d'appello aveva comunque deciso il gravame nel merito, così escludendo il vizio di omessa pronuncia sull'inammissibilità dell'appello. Ha accolto invece il quarto, il quinto e il settimo motivo: ha ravvisato una insanabile contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, poiché la sentenza d'appello, pur argomentando in modo da presupporre l'illegittimità delle delibere di conferimento e criticando la sentenza di primo grado, aveva poi accolto integralmente l'appello e rigettato integralmente la domanda senza chiarire se la declaratoria di illegittimità delle delibere fosse o meno confermata; ha inoltre rilevato una motivazione apparente e lacunosa, perché la Corte territoriale aveva escluso il risarcimento da perdita di chance senza compiere una valutazione concreta dei curricula degli aspiranti e degli elementi di causa, limitandosi a richiamare astrattamente il principio sull'onere del lavoratore di allegare e provare la probabilità di conseguire l'incarico. Il secondo e il sesto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, che dovrà riesaminare la domanda e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado in materia di lavoro pubblico
il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice, pur senza espressa statuizione, decida la questione nel merito; invece ricorre se una domanda o eccezione resta totalmente pretermessa
richiamato in relazione alla dedotta inammissibilità dell'appello; la censura è stata respinta perché la Corte d'appello ha deciso comunque il merito
art. 156, secondo comma, c.p.c.
la contraddittorietà insanabile tra motivazione e dispositivo determina nullità della sentenza
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia, motivazione apparente e contrasto tra motivazione e dispositivo
la mancanza o apparenza della motivazione integra nullità della sentenza
art. 111 Cost.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al minimo costituzionale
richiamato insieme alle norme processuali e al CCNL nella censura relativa alla mancata conferma della declaratoria di illegittimità
richiamato nella censura di violazione dei limiti del giudizio di appello
art. 21 CCNL Sanità pubblica 1998-2001
richiamato quale fonte disciplinante gli incarichi di posizione organizzativa e la loro attribuzione
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice d'appello, pur senza affrontare espressamente un'eccezione preliminare, decida comunque la controversia nel merito, rendendo incompatibile la pretesa decisione sull'inammissibilità del gravame.
- Sussiste nullità della sentenza quando motivazione e dispositivo sono tra loro insanabilmente contrastanti al punto da non consentire di individuare con certezza la statuizione effettivamente resa dal giudice.
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il giudice si limita ad enunciare principi astratti o a richiamare regole sull'onere probatorio senza confrontarsi con gli elementi specifici dedotti in causa e senza svolgere la concreta valutazione richiesta dal thema decidendum.
- In tema di danno da perdita di chance, non basta affermare in astratto l'onere del lavoratore di allegare e provare la probabilità di conseguire l'incarico: il giudice deve esaminare concretamente i curricula e gli elementi di comparazione rilevanti ai fini della verifica della chance perduta.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione resta limitato al minimo costituzionale: mancanza di motivazione, motivazione apparente, perplessa, incomprensibile o manifestamente contraddittoria, mentre il mero difetto di sufficienza argomentativa non è più deducibile come vizio autonomo.
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