Cassazione Civile, Ordinanza n. 18862/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una lunga successione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego sanitario. La lavoratrice aveva chiesto in primo grado, in via principale, la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato e la reintegrazione, oltre alle retribuzioni; in via subordinata aveva domandato il risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine. Il Tribunale aveva riconosciuto l’anzianità maturata e le differenze retributive; la Corte d’appello aveva invece condannato l’ente al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a 6 mensilità ex art. 32, comma 5, L. 183/2010, ritenendo irrilevante la mancata costituzione in mora e la prova del danno. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, perché la lavoratrice sarebbe stata già stabilizzata mediante procedura riservata; (2) violazione del quadro normativo sulle stabilizzazioni nel pubblico impiego, sostenendo che l’assunzione a tempo indeterminato all’esito di procedura concorsuale riservata escluderebbe il risarcimento; (3) violazione delle norme sul lavoro a termine e della direttiva 1999/70/CE, per avere la stabilizzazione costituito misura sanzionatoria dell’abuso; (4) violazione delle norme sul danno e dell’art. 32 L. 183/2010, lamentando il riconoscimento di un danno in re ipsa e la quantificazione apodittica; (5) violazione delle regole sull’onere della prova e delle norme processuali, per aver posto a carico dell’ente la prova dell’assenza di ulteriori danni. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi; il quinto è stato dichiarato assorbito.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato, per i primi tre motivi, che le censure si fondavano anche su elementi non risultanti dalla sentenza impugnata e, soprattutto, che la stabilizzazione ottenuta all’esito di una procedura concorsuale riservata non integra, secondo giurisprudenza consolidata, una riparazione sufficientemente stretta e diretta dell’abuso da contratti a termine: l’immissione in ruolo è infatti effetto del superamento di una selezione di merito e non della mera reiterazione abusiva dei contratti. La Corte ha quindi richiamato il principio per cui la misura riparatoria è idonea solo quando vi sia stretta correlazione soggettiva e oggettiva tra abuso e stabilizzazione, correlazione che manca se l’assunzione stabile deriva da procedura concorsuale, anche riservata. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a censurare la motivazione e la quantificazione del danno; il quinto motivo è rimasto assorbito. Spese a carico della ricorrente e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
La ricorrente lo invocava per dedurre violazioni di legge; la Corte ha rilevato che alcune censure erano in realtà dirette contro l’accertamento di fatto o la motivazione, quindi improponibili in tale forma.
art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
Richiamato per il dedotto omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso l’ammissibilità delle doglianze anche perché fondate su elementi non emergenti dalla sentenza impugnata.
art. 32, comma 5, L. 183/2010
È la base dell’indennità risarcitoria riconosciuta in appello per l’abusiva reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego.
art. 36, commi 4 e 5-quater, d.lgs. 165/2001
Richiamato dalla ricorrente quale disciplina del lavoro flessibile nel pubblico impiego e delle conseguenze dell’abuso.
art. 1 d.lgs. 368/2001
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dei contratti a termine e alla direttiva 1999/70/CE.
Direttiva 1999/70/CE
La Corte ha ribadito che le misure nazionali devono sanzionare in modo adeguato l’abusivo ricorso a contratti a termine e che la sola organizzazione di procedure selettive non basta se non è strettamente correlata all’abuso.
art. 2, comma 1, d.P.C.M. 6 marzo 2015
Richiamato come base della procedura di stabilizzazione riservata; la Corte ha ritenuto che l’assunzione all’esito di tale procedura non sia effetto diretto e immediato dell’abuso.
art. 4, commi 6-10, d.l. 101/2013
Norma richiamata quale base normativa del percorso di stabilizzazione nel pubblico impiego.
L. 125/2013
Legge di conversione del d.l. 101/2013, richiamata nel ricorso.
art. 20, comma 1, d.lgs. 75/2017
Richiamato dalla ricorrente come disposizione che consente stabilizzazioni del personale a termine all’esito di concorsi riservati.
art. 20, comma 2, L. 107/2015
Richiamato nel ricorso in relazione al quadro delle procedure di stabilizzazione.
artt. 1223 e 1226 c.c.
Richiamati per contestare l’esistenza e la liquidazione del danno; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta in sostanza contro la motivazione.
artt. 2043-2059 c.c.
Invocati dalla ricorrente per negare il danno risarcibile e la sua quantificazione.
art. 2967 c.c.
Richiamato quale norma sull’onere della prova; il relativo motivo è stato ritenuto assorbito.
artt. 112, 113, 115, 116, 132 e 416 c.p.c.
Richiamati dal quinto motivo per contestare l’impostazione processuale e probatoria seguita dalla Corte territoriale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per l’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel lavoro pubblico privatizzato, la stabilizzazione del dipendente già assunto a termine esclude il risarcimento per abuso solo se esiste una stretta correlazione soggettiva e oggettiva tra l’abuso e l’immissione in ruolo.
- La stretta correlazione manca quando l’assunzione a tempo indeterminato avviene all’esito di una procedura concorsuale, anche se riservata ai soli lavoratori precari, perché l’effetto diretto dell’inquadramento stabile deriva dal superamento della selezione di merito e non dalla reiterazione abusiva dei contratti.
- Le procedure selettive di stabilizzazione possono offrire un’occasione di accesso al ruolo, ma non costituiscono di per sé una misura sufficientemente specifica per sanzionare l’abuso e rimuoverne integralmente le conseguenze, se restano indipendenti dal carattere abusivo della precedente successione di contratti.
- È inammissibile il motivo che, formalmente denunciando violazione di legge o omesso esame, miri in realtà a contestare l’accertamento di fatto o il difetto di motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sul danno è inammissibile quando tende a rimettere in discussione la valutazione di merito sulla sussistenza e quantificazione del pregiudizio sotto la veste della violazione di norme sostanziali.
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