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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15259/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento che ha ripreso a tassazione la minusvalenza risultante dalla cessione del ramo d'azienda MIBAC da Prasi a Progetti e, in generale, ha contestato gli atti di riorganizzazione del gruppo come privi di valide ragioni economiche e finalizzati esclusivamente a ottenere benefici fiscali (doppia deduzione di perdite/minusvalenze e aggiramento dei divieti di riporto delle perdite). L'Ufficio aveva rilevato che la cessione seguita da messa in liquidazione di Prasi aveva permesso a Progetti di dedurre una minusvalenza sulla partecipazione in Prasi pari a euro 1.420.256 e che Servizi aveva portato in ammortamento l'avviamento del ramo Ingegneria e Impianti per euro 10.942.654 (quota ammortamento 2007 pari a euro 607.925). L'Agenzia ha contestato la mancanza di ragioni economiche reali e l'elusività dell'operazione, richiamando, tra l'altro, il divieto previsto dall'art. 172, comma 7, TUIR.

La decisione

Il ricorso per cassazione proposto da Cofely Progetti è stato rigettato. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale che aveva individuato come schema 'naturale' per la riorganizzazione la fusione di Prasi in Progetti e non la cessione del ramo seguita da liquidazione, concludendo che le operazioni erano state poste in essere principalmente per realizzare un risparmio fiscale. Il rigetto è stato motivato anche con valutazioni di merito sulla mancanza di attività residua di Prasi e sull'assenza di valide ragioni economiche per la scelta della cessione. Per le spese la società è condannata a pagare all'Agenzia delle Entrate euro 6.000 per onorari; viene altresì disposta, ai sensi dell'art.13 c.1 quater d.P.R. 115/2002, la liquidazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 172 TUIR

    La norma sul divieto o limiti di riporto delle perdite dell'incorporante/incorporata è stata richiamata per sostenere che lo schema negoziale posto in essere aggirava tali limiti permettendo deduzioni improprie

  • art. 37-bis d.P.R. 600/1973

    Richiamato con riferimento alla possibile applicazione delle regole anti-elusive e alla necessità di individuare operazioni alternative 'fisiologiche'; la Corte ha ritenuto che l'Ufficio aveva sufficientemente motivato l'operazione elusiva senza dover individuare una specifica alternativa che le parti avrebbero dovuto adottare

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    Norma applicata per disporre l'eventuale versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente

  • artt. 87 e 101 TUIR (partecipation exemption)

    Richiamati nel tessuto argomentativo come il regime che la contribuente avrebbe cercato di aggirare tramite la svalutazione della partecipazione e le operazioni di riorganizzazione

  • artt. 2697, 2727, 2729 c.c. (onere della prova)

    Richiamati dalle parti in tema di riparto dell'onere probatorio; la Corte ha ritenuto che l'Amministrazione aveva fornito elementi sufficienti a fondare la ricostruzione elusiva e che la contribuente non aveva fornito prove adeguate di valide ragioni economiche

  • d.lgs. n. 546/1992 art. 36 e norme processuali civili citate

    art. 36 comma 2 n.4; art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiami processuali relativi ai vizi di motivazione denunciati dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR comunque congrua e sufficiente

  • l. n. 241/1990 art. 3; l. n. 212/2000 art. 7; d.P.R. 600/1973 art. 42

    Norme richiamate dalla ricorrente in ordine al diritto di difesa e motivazione dell'atto impositivo; la Corte non ha ritenuto sussistere omissioni tali da invalidare la decisione

Massime di principio

  • Le operazioni di riorganizzazione societaria (cessioni di rami d'azienda, fusioni, liquidazioni) sono sottoposte a verifica sostanziale: se l'operazione appare artificiosa rispetto a uno schema 'naturale' e produce principalmente vantaggi fiscali, può essere ritenuta elusiva e riformata fiscalmente.
  • La valutazione della 'ragione economica' è fattuale: la corte valuta se, alla luce delle attività effettive e della struttura societaria, l'operazione scelta fosse la soluzione commercialmente e industrialmente razionale; la mera forma formale non è determinante.
  • L'Amministrazione finanziaria ha l'onere di fornire elementi indiziari che mostrino l'assenza di valide ragioni economiche e l'effetto fiscale predominante; tuttavia, una volta prodotti elementi probatori coerenti, grava sul contribuente dimostrare motivazioni economiche non marginali e documentate.
  • La presenza di una successiva liquidazione della società cedente, rimasta 'svuotata' dopo la cessione, è un elemento sintomatico di artificiosità e può rafforzare la ricostruzione elusiva.
  • Per i contribuenti, è fondamentale predisporre e conservare documentazione preventiva e contemporanea (business plan, perizie economiche, analisi comparativa di alternative, verbali societari) che dimostri ragioni economiche reali e non marginali per la scelta dell'operazione societaria.
  • In sede giurisdizionale, una motivazione sintetica ma coerente e lineare della Corte di merito può essere ritenuta sufficiente in Cassazione; non è richiesto un esame esaustivo di ogni singolo elemento se il quadro motivazionale complessivo è logico e congruo.

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