Cassazione Civile, Sentenza n. 15314/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione relativo al decreto ingiuntivo n. 5316/2014: la ricorrente denunciava la doppia imposizione (le fatture che hanno formato il titolo erano già state assoggettate a IVA) e la carenza di motivazione dell'atto impositivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. È stata pronunciata la rimessione in termini della ricorrente per la tardiva notifica dovuta alla chiusura degli uffici durante l'emergenza sanitaria, ma sul merito la Corte ha confermato che l'enunciazione nel decreto ingiuntivo dei rapporti sottostanti (fornitura di merci) giustifica l'assoggettamento all'imposta di registro per enunciazione. Inoltre la Corte ha ritenuto che l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione dell'Amministrazione sia assolto con l'indicazione della data e del numero del decreto ingiuntivo, purché tali riferimenti consentano l'individuazione agevole dell'atto; pertanto la censura sulla carenza di motivazione è stata ritenuta infondata. Spese compensate integralmente; è stato inoltre disposto l'ulteriore versamento del contributo unificato come previsto dalla normativa richiamata.
Norme richiamate
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 22
L'assoggettamento ad imposta di registrazione può avvenire per enunciazione: la mera indicazione nell'atto giudiziale di un negozio soggetto a registrazione, purché espressamente richiamato e con elementi identificativi, determina la tassazione anche se non è configurabile l'uso ai sensi dell'art. 6.
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 40
Norma richiamata nel contesto delle regole di registrazione degli atti; la Corte si è attenuta al quadro normativo della registrazione in caso d'uso/enunciazione.
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 6
Distinzione tra 'uso' e 'enunciazione': la semplice enunciazione non equivale per sé a caso di uso, ma può comunque produrre l'assoggettamento per enunciazione ai sensi di art. 22.
Consentita la rimessione in termini per la notifica tardiva non imputabile alla parte, riconosciuta qui per le difficoltà organizzative collegate all'emergenza sanitaria.
art. 360, primo comma, n. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.
art. 360, co.1, nn. 3,4,5
Il ricorso per cassazione era fondato su violazione/errata applicazione di norme (n.3) e su presunto omesso esame/omessa motivazione (nn.4 e 5); la Corte ha qualificato e rigettato le censure, richiamando i limiti della gravame in sede di legittimità rispetto ad accertamenti di fatto e i criteri di rilevanza dell'omessa motivazione.
Richiesta di motivazione degli atti: la Corte ricorda che l'eventuale apparente o omessa motivazione non è rilevante se la questione giuridica sottesa è comunque da disattendere.
Possibilità di correzione della motivazione in sede di legittimità quando la motivazione del giudice d'appello sia apparente ma suscettibile di rettifica ai sensi dell'art. 384.
art. 13 co.1‑quater DPR 115/2002; L. n. 228/2012
Disposizioni sul contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- L'enunciazione nel testo di un atto giudiziario (es. decreto ingiuntivo) di un negozio soggetto a registrazione può comportare l'assoggettamento all'imposta di registro per enunciazione anche se quell'atto non costituisce un 'uso' formale: è necessario però che il richiamo sia espresso e contenga elementi sufficienti a identificare natura e contenuto del negozio.
- La distinzione tra 'enunciazione' e 'uso' è rilevante: la tassazione per enunciazione richiede che le circostanze indicate nell'atto siano di per sé idonee, senza bisogno di fonti esterne, a dare certezza del rapporto giuridico richiamato.
- In sede di impugnazione dell'avviso di liquidazione, l'Amministrazione assolva l'obbligo di motivazione anche mediante l'indicazione chiara della data e del numero della sentenza o del decreto ingiuntivo cui si riferisce l'avviso, purché tali riferimenti rendano agevole l'individuazione dell'atto.
- I giudizi di legittimità sono limitati nel sindacare gli accertamenti di fatto del giudice di merito: se il giudice di merito ha accertato che l'atto conteneva un richiamo espressivo e identificativo, tale accertamento difficilmente può essere riformato in Cassazione senza specifica doglianza ai sensi dell'art. 360 n.5.
- Le questioni procedurali relative alla tempestività della notifica possono essere compensate dalla rimessione in termini se la parte prova la causa non imputabile (es. chiusura degli uffici per emergenza sanitaria); tuttavia ciò riguarda l'ammissibilità, non il merito.
- La censura per apparente o omessa motivazione può essere respinta se la questione sottostante è comunque infondata; inoltre la motivazione dell'appello può essere rettificata in Cassazione quando sia 'apparente' ma suscettibile di correzione conformemente all'art. 384.
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