Cassazione Civile, Sentenza n. 15293/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la delibera sanzionatoria della Banca d'Italia (provv. 23.10.2012 n. 890349) che aveva irrogato a ciascuno la sanzione pecuniaria di Euro 15.000,00 per carenze nei controlli a loro attribuite in qualità di componenti del collegio sindacale della Banca Network Investimenti S.p.A.; i motivi di gravame in Cassazione vertevano su: nullità o tardività della notifica del verbale di avvio (art. 140 c.p.c./art. 14 legge 689/1981), insufficiente motivazione del provvedimento sanzionatorio (art. 3 legge 241/1990), violazione dei principi di colpevolezza e personalità delle sanzioni (artt. 3 e 6 legge 689/1981), errata qualificazione dei doveri del collegio sindacale (art. 2403 c.c. e norme di vigilanza), errata ripartizione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), perimetrazione temporale degli accertamenti, contestazione di violazioni antiriciclaggio e competenza della Banca d'Italia rispetto alla CONSOB.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha confermato la tempestività e validità della notifica del verbale (applicando il principio della "scissione degli effetti" della notificazione anche ai procedimenti sanzionatori amministrativi), ha ritenuto la motivazione del provvedimento sanzionatorio sufficiente (non del tutto priva di motivazione) e insuscettibile di censura in sede di legittimità salvo assoluta carenza; ha affermato la responsabilità possibile dei componenti del collegio sindacale per omissioni nei doveri di controllo e vigilanza secondo la normativa di vigilanza bancaria e l'art. 2403 c.c.; ha rigettato le censure relative al riparto dell'onere della prova, alla delimitazione temporale degli accertamenti, alla rilevanza dell'antiriciclaggio nella fattispecie e alla competenza della Banca d'Italia. Perciò il ricorso è stato rigettato e i ricorrenti condannati alle spese processuali e ad eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
d.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario - TUB)
art. 53, comma 1, lett. b) e d); artt. 144 e 145
L'art. 53 disciplina obblighi di controllo interno e contenimento del rischio; la violazione della normativa di vigilanza secondaria può dar luogo a sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 144 TUB. La Cassazione conferma che le carenze nei controlli interni sono sanzionabili e che la Banca d'Italia ha competenza su tali profili.
Circolare Banca d'Italia 229/1999
Titolo IV, cap. 1 (Istruzioni di vigilanza)
Fornisce regole di vigilanza sulle funzioni di controllo; la sentenza riconosce la rilevanza delle carenze rispetto a tali istruzioni ai fini della responsabilità dei sindaci.
Circolare Banca d'Italia 263/2006
Titolo I, Capitolo 1, parte IV (Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale)
Richiamata come fonte normativa di vigilanza sull'organizzazione e governo societario; la Corte ne utilizza i parametri per valutare l'adeguatezza dei controlli interni.
Provvedimento Banca d'Italia 4 marzo 2008
Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario
Costituisce ulteriore riferimento regolamentare per i doveri di controllo aziendale e per la valutazione delle omissioni dei sindaci.
Art. 14: decorrenza dei termini per contestazione e rilevanza della notifica ai fini della decadenza; artt. 3 e 6: principi di colpevolezza e personalità delle sanzioni, che non sono stati ritenuti violati poiché la sanzione è fondata su omissioni specifiche e accertate.
art. 140 c.p.c.; art. 112 c.p.c.; art. 115 c.p.c.
Art. 140 c.p.c.: disciplina la notificazione a mezzo ufficiale giudiziario; la Corte applica la giurisprudenza che riconosce la scissione degli effetti della notifica anche nel processo sanzionatorio amministrativo. Art. 112 c.p.c.: principio di decisione sulle questioni dedotte; la Corte ha ritenuto che le eccezioni siano state esaminate.
Indica i doveri degli organi di controllo (collegio sindacale); la Corte conferma che i sindaci possono essere sanzionati a titolo di colpa per omissioni nel dovere di vigilanza e ispezione.
Le prescrizioni antiriciclaggio sono autonome e prevedono un diverso procedimento sanzionatorio (art. 56), ma nel caso concreto non è stato avviato quel procedimento e la contestazione è stata circoscritta ai controlli interni bancari.
Regola il riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che la valutazione abbia tenuto conto di documenti e circostanze difensive ma che le risultanze ispettive e i fatti concreti dimostrino le omissioni contestate.
Prevede l'ulteriore contributo unificato in caso di determinate condizioni processuali: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il possibile versamento da parte dei ricorrenti.
Testo Unico della Finanza (TUF) / CONSOB
La Corte ha chiarito che la competenza della Banca d'Italia non è esclusa dal fatto che le carenze nei controlli riguardassero anche l'attività di collocamento soggetta a vigilanza CONSOB, purché la contestazione riguardi l'adeguatezza dei controlli interni bancari.
Giurisprudenza della Cassazione
ex multis: Cass. SU n. 12332/2017; Cass. SU n. 1786/2010; Cass. SU n. 20934/2009; Cass. n. 5239/2008
I precedenti richiamati confermano: 1) applicabilità della scissione degli effetti della notificazione nei procedimenti sanzionatori amministrativi; 2) limiti della sindacabilità in sede di opposizione su questioni di merito motivazionale; 3) responsabilità dei sindaci per omissioni nel controllo interno e relativi criteri di valutazione.
Massime di principio
- La notifica formale effettuata dall'ufficiale giudiziario, con attestazioni regolari, è decisiva ai fini della tempestività e per il decorso dei termini: per contestarla efficacemente occorre azionare rimedi specifici (es. querela di falso) contro la relata.
- Nei procedimenti sanzionatori amministrativi, il principio della "scissione degli effetti" della notificazione può trovare applicazione: rilevano gli effetti giuridici della notificazione anche se la conoscenza concreta dell'atto avviene successivamente, salvo diverse conseguenze sul termine per le deduzioni difensive.
- Il giudice di legittimità non riforma valutazioni di merito sulla congruità della motivazione del provvedimento amministrativo quando questa non sia del tutto assente o meramente apparente; l'insufficienza motivazionale è valutazione di merito riservata al giudice di merito.
- I componenti del collegio sindacale possono essere ritenuti responsabili (a titolo di colpa) per omissioni nell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo interno; non è richiesto che essi siano coinvolti nelle scelte gestorie, ma che abbiano omesso azioni ispettive e segnalazioni tempestive.
- La competenza tra Autorità (Banca d'Italia vs CONSOB) dipende dalla natura dell'oggetto della contestazione: se la censura riguarda l'adeguatezza dei controlli interni bancari rientra nella vigilanza della Banca d'Italia, anche se gli effetti concernono collocamenti sottoposti a CONSOB.
- Sul riparto dell'onere della prova, il giudice valuta documenti e risultanze ispettive nel loro insieme; l'eccezione che la P.A. abbia fornito prove non sufficienti richiede argomentazioni probatorie concrete da parte del resistente.
- Per contestare formalmente le attestazioni dell'ufficiale giudiziario relative alla notificazione è necessario il rimedio della querela di falso, data la natura fidefaciente della relata.
- I profili di antiriciclaggio hanno procedure e rimedi specifici (d.lgs. 231/2007) e non sempre sono automaticamente sovrapponibili alle contestazioni di natura bancaria disciplinate dal TUB.
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