Cassazione Civile, Sentenza n. 15248/2024 del 31/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della C.T.R. Campania che aveva rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento per l'anno 2008. Le questioni principali erano: (1) la non deducibilità, ai sensi dell'art. 100, comma 2, lett. a) T.U.I.R., delle erogazioni liberali effettuate in favore dell'Associazione 'Zia Agnesina' perché la beneficiaria avrebbe investito la maggior parte delle somme in strumenti finanziari e avrebbe impiegato solo circa il 12% per finalità solidaristiche; (2) la non deducibilità delle quote di ammortamento/spese di ristrutturazione sostenute dalla contribuente su un immobile di proprietà di terzi e condotto in locazione, ritenute dall'Ufficio non ineren ti all'attività d'impresa perché il beneficiario apparente sarebbe il locatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi e dichiarato inammissibile il terzo; ha invece accolto il quarto motivo (relativo alla deducibilità delle spese di manutenzione/ristrutturazione su immobile locato di proprietà di terzi). Sul tema delle erogazioni liberali la Corte ha confermato i principi: la deducibilità richiede non solo il riconoscimento statutario dell'esclusività delle finalità, ma anche l'effettivo svolgimento dell'attività solidaristica (onere probatorio a carico del contribuente) e ha ritenuto sussistenti gli elementi fattuali che giustificavano l'esclusione della deducibilità nel caso concreto. Sul tema delle spese di ristrutturazione/ammortamento su immobile di terzi la Corte ha ricordato la giurisprudenza di Sezioni Unite secondo cui i costi sono deducibili se esiste nesso di strumentalità (inerenza), anche se l'immobile è di proprietà di terzi; ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione a questo punto e ha rinviato alla C.T.R. Campania in diversa composizione per riesame, comprese le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 100, comma 2, lett. a) T.U.I.R.
La deducibilità delle erogazioni liberali è subordinata al requisito soggettivo (beneficiario persona giuridica) e al requisito oggettivo: il beneficiario deve perseguire esclusivamente finalità elencate (es. assistenza sociale) e svolgere effettivamente l'attività; il riconoscimento statutario non è sufficiente da solo.
art. 109 T.U.I.R. (richiamato art. 109, comma 5)
Ragionamento relativo alla deducibilità/ammortamento delle spese di ristrutturazione: la norma deve essere interpretata alla luce del principio di inerenza; le quote connesse a lavori su immobili locati possono essere dedotte se esiste nesso di strumentalità con l'attività d'impresa.
art. 2697 cod. civ.
Onere della prova: spetta al contribuente dimostrare, una volta contestato dall'Ufficio, i fatti che attestino l'effettivo raggiungimento dello scopo che giustifica l'agevolazione fiscale.
art. 360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione)
Richiamati i vari motivi consentiti per il ricorso per cassazione (es.: vizio di motivazione, error in procedendo, violazione di legge), utilizzati per inquadrare le censure proposte.
Cass. Sez. U. 10/05/2018, n. 11533
Giurisprudenza di Sezioni Unite affermante il diritto alla detrazione IVA per lavori su immobili di proprietà di terzi condotti in locazione purché sia presente nesso di strumentalità; principio esteso dalla Corte alla deducibilità ai fini delle imposte dirette (unitarietà del principio di inerenza).
Cass. Sez. U. 16/01/2015, n. 642
Principio sulla motivazione: il giudice può anche richiamare o riprodurre atti di parte nella sentenza, purché le ragioni della decisione risultino chiare, univoche ed esaustive; tale tecnica non determina di per sé nullità.
Massime di principio
- Erogazioni liberali a favore di enti non profit: non basta il riconoscimento statutario dell'esclusività delle finalità; è necessario che l'ente beneficiario svolga effettivamente l'attività prevista ed impieghi concretamente le risorse per quelle finalità. Il contribuente deve fornire prove documentali dell'utilizzo dei fondi.
- Investimenti temporanei delle somme donate (es. in strumenti finanziari) possono essere giustificati solo se chiaramente funzionali a preservare il capitale in vista dell'impiego per finalità statutaria; un impiego massiccio e duraturo in attività finanziarie può indurre a negare la natura effettiva dell'attività solidaristica.
- Spese per ristrutturazione/manutenzione di immobili locati e di proprietà di terzi possono essere considerate deducibili se sussiste un nesso di inerenza/strumentalità (anche potenziale) con l'attività d'impresa: documentare il collegamento funzionale fra le opere e l'attività svolta è fondamentale.
- Onere della prova: dopo la contestazione dell'Amministrazione finanziaria il carico probatorio ricade sul contribuente; nelle controversie tributarie i giudici del merito hanno ampia discrezionalità nella valutazione delle prove e tale valutazione non è sindacabile in cassazione se motivata.
- Sul piano procedurale, la motivazione della sentenza può legittimamente richiamare le tesi dell'Amministrazione se il giudice esplicita e rende chiare le ragioni della decisione; le censure che mirano a una rivalutazione dei fatti sono inammissibili in cassazione.
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