Cassazione Civile, Sentenza n. 15346/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza che aveva riconosciuto al passeggero (Lanza) una compensazione per il ritardo e un danno morale per omessa assistenza derivanti dalla perdita della coincidenza (volo Pechino–Mosca–Milano, ritardo nella prima tratta e arrivo finale con circa nove ore di ritardo). Aeroflot deduceva, in cassazione, l'erronea applicazione del Regolamento CE n.261/2004 oltre i casi di sua applicabilità, la mancata applicazione delle norme del codice civile (art.1223 c.c.) e delle regole sull'onere della prova, nonché la mancata valutazione di una clausola contrattuale che esclude garanzie sugli orari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso, richiamando la giurisprudenza dominante secondo cui il Regolamento CE n.261/2004 è una disciplina speciale applicabile solo nei casi previsti dall'art.3 (passeggeri in partenza da Stato membro o da paese terzo verso Stato membro se il vettore operativo è comunitario) e non è ampliabile per analogia oltre tali casi. Ne è conseguito che, nella fattispecie di vettore non appartenente all'UE, si applica la disciplina convenzionale (Convenzione di Varsavia) e, in mancanza di specifiche tabelle di compensazione, il principio generale del codice civile (art.1223) che richiede la prova del danno e del nesso causale. Decidendo nel merito, la Corte ha rigettato la domanda di Lanza per mancata prova dei danni risarcibili, e ha disposto la compensazione delle spese tra le parti per i gradi di merito e per il giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Regolamento (CE) n. 261/2004
Disciplina speciale che prevede ristoro indennitario per cancellazione e, secondo la giurisprudenza UE, per ritardi oltre tre ore; si applica esclusivamente nei casi dell'art.3 (voli in partenza da uno Stato membro o voli operati da vettore comunitario verso uno Stato membro) e non è estendibile per analogia a fattispecie extra-scope.
Convenzione di Varsavia (12 ottobre 1929), art. 19
Prevede la responsabilità del vettore per i casi di ritardo nel trasporto aereo internazionale, ma non contiene una quantificazione automatica della compensazione; pertanto, in mancanza di specifiche, si applicano i principi generali di diritto civile per la liquidazione del danno.
Stabilisce il principio che il risarcimento deve corrispondere al danno emergente e al lucro cessante derivante dall'inadempimento, richiedendo la prova del danno e del nesso causale.
Definisce l'onere della prova, gravando sul creditore la prova delle conseguenze dannose e del nesso di causalità con la condotta del debitore.
Regola il risarcimento del danno non patrimoniale (morale), richiedendo la prova dell'effettivo pregiudizio per la sua liquidazione.
Condizioni generali di contratto (art.10) richiamate
"il vettore farà tutto il possibile per portare a termine il trasporto del passeggero e dei suoi bagagli in tempi ragionevoli. Le tempistiche indicate negli orari e altri documenti non sono garantite e non fanno parte del presente documento."
Clausola che limita le garanzie sugli orari; se rilevante andrebbe valutata nel merito, ma la Corte ha deciso il caso sulla base dell'inapplicabilità del Regolamento e della mancanza di prova del danno.
Massime di principio
- Il Regolamento CE n.261/2004 è una disciplina speciale e va applicato solo entro i casi espressamente previsti dall'art.3; non è ammissibile la sua estensione analogica a voli o vettori fuori dall'ambito di applicazione.
- Per voli operati da vettori non comunitari e non rientranti nel perimetro del Regolamento, trova applicazione la Convenzione di Varsavia (o altra convenzione internazionale pertinente), che riconosce responsabilità per ritardo ma non prevede indennità forfettarie automatiche: il passeggero deve provare il danno.
- In assenza di una disciplina speciale che stabilisca una compensazione automatica, si applicano i principi generali del codice civile: il danno, patrimoniale e non patrimoniale, richiede prova e il nesso di causalità (art.1223 e art.2697 c.c.).
- La prova del danno e del rapporto causale grava sul passeggero/creditore; senza tale prova, la domanda di risarcimento deve essere respinta anche se l'inadempimento è accertato.
- Clausole contrattuali che escludono la garanzia degli orari possono essere rilevanti nella valutazione complessiva della responsabilità, ma non eliminano l'obbligo di dimostrare l'effettivo danno quando la normativa speciale non prevede indennità automatica.
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