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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15343/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia riguarda il risarcimento dei danni provocati da fauna selvatica (cinghiali e caprioli) su fondi coltivati. In primo grado l'Azienda Agricola aveva ottenuto condanna dell'ATC al risarcimento; l'ATC ha impugnato in appello ed in seguito ha proposto ricorso per cassazione denunciando, tra l'altro, errata individuazione della legittimazione passiva alla luce della normativa regionale (L.R. n. 8/1994 e successive modifiche) e contestando profili processuali relativi al deposito telematico della sentenza impugnata (duplicato informatico privo della stampigliatura di pubblicazione).

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso in parte per motivi processuali e di merito: ha ritenuto regolare il deposito telematico (il duplicato informatico è idoneo a soddisfare l'onere di "copia autentica" previsto dall'art. 369 c.p.c., con possibilità di acquisire i dati di pubblicazione dal fascicolo informatico o tramite attestazione di cancelleria) e, sul merito, ha confermato il principio secondo cui, in base alla legge regionale Emilia-Romagna vigente ratione temporis (L.R. n. 8/1994), l'ente passivamente legittimato per le richieste di risarcimento danni da fauna selvatica è l'amministrazione provinciale, non l'ambito territoriale di caccia. Conseguentemente la Corte ha deciso la causa nel merito rigettando la domanda dell'Azienda Agricola.

Norme richiamate

  • legge n. 157 del 1992

    L'art. 26 (fondo regionale per i danni da fauna selvatica) è richiamato come norma di riferimento per il riparto degli oneri; la Corte interpreta che l'art. 26 integra il quadro ma non modifica la legittimazione passiva prevista dalla normativa regionale.

  • Legge Regionale Emilia-Romagna n. 8 del 1994

    "Danni alle attività agricole 1. Gli oneri relativi ai contributi per i danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica cacciabile o da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria sono a carico: a) degli ambiti territoriali di caccia per le specie di cui si consente il prelievo venatorio, qualora si siano verificati nei fondi ivi ricompresi; ... d) delle Province, qualora siano provocati nelle zone di protezione di cui all’art. 19 e nei parchi e nelle riserve naturali regionali, comprese quelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l'esercizio venatorio. ..."

    Applicata ratione temporis (fatti del 2011), la disposizione è stata interpretata dalla Corte nel senso che la normativa regionale individua l'amministrazione provinciale come soggetto passivamente legittimato per le azioni risarcitorie richiamate, mentre le modifiche successive hanno riguardato il mero riparto interno degli oneri e non hanno trasferito la legittimazione passiva agli Ambiti Territoriali di Caccia.

  • Legge Regionale n. 6/2000 e L.R. n. 16/2007

    Citate come modifiche intervenute alla L.R. 8/1994; la Corte ritiene che tali modifiche abbiano inciso sulla ripartizione interna degli oneri, ma non sul principio circa quale soggetto sia legittimato passivamente nei confronti di terzi.

  • Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005)

    art. 1 (definizioni), art. 23-bis

    La Corte utilizza le definizioni di copia informatica e duplicato informatico e il valore giuridico dei duplicati informatici per affermare che il duplicato informatico ha pari efficacia dell'originale e può soddisfare l'onere di deposito di copia autentica previsto dall'art. 369 c.p.c.

  • d.l. n. 179/2012, art. 16-bis, comma 9-bis (convertito)

    Richiamato in relazione ai poteri del difensore di estrarre copie e attestare conformità; la Corte chiarisce che la attestazione del difensore vale per le copie analogiche tratte dal duplicato informatico ma che il duplicato informatico in sé non necessita di tale attestazione.

  • Codice di Procedura Civile

    art. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c.; art. 137-bis disp. att. c.p.c.; art. 372 c.p.c.; art. 327 c.p.c.

    Art. 369: previsto il deposito di copia autentica della decisione impugnata; la Corte interpreta che in regime di processo telematico questo onere è assolto anche con il duplicato informatico. Art. 137-bis disp. att.: consente acquisizione d'ufficio del fascicolo per verificare dati di pubblicazione. Altri articoli citati riguardano termini e modalità delle impugnazioni.

  • d.lgs. n. 149/2022

    Richiamato in relazione alla modifica delle modalità di acquisizione del fascicolo d'ufficio e alla possibilità di verificare i dati di pubblicazione per i ricorsi notificati dopo il 1° gennaio 2023; la Corte illustra comunque le procedure alternative per i giudizi anteriori.

Massime di principio

  • In tema di processo telematico il deposito del duplicato informatico di una sentenza nativa digitale è idoneo a soddisfare l'onere di "copia autentica" richiesto dall'art. 369 c.p.c.; la mancata presenza della stampigliatura di pubblicazione ("glifo") nel file depositato può essere sanata acquisendo i dati di pubblicazione dal fascicolo informatico o richiedendo attestazione alla cancelleria.
  • Se la data di pubblicazione è contestata e non evincibile dal materiale depositato, la Corte può acquisire d'ufficio il fascicolo di merito o il ricorrente può chiedere alla cancelleria l'attestazione della data e del numero di pubblicazione per dimostrare la tempestività dell'impugnazione.
  • Quanto alla responsabilità per danni da fauna selvatica in Emilia-Romagna (per i fatti anteriori alle modifiche che incidono solo sul riparto interno degli oneri), l'amministrazione provinciale è l'ente tradizionalmente individuato come soggetto passivamente legittimato per le azioni di risarcimento promosse da terzi; modifiche regionali che riguardano solo la ripartizione degli oneri interni non comportano automaticamente trasferimento della legittimazione passiva ad altri enti (es. ATC).
  • Nelle controversie analoghe, prima di dedurre l'illegittimità della legittimazione passiva di un ente occorre verificare attentamente la normativa locale vigente ratione temporis e distinguere tra norme che incidono sulla legittimazione passiva e norme che regolano il solo riparto interno degli oneri.
  • In presenza di documenti telematici, l'avvocato può optare per il deposito del duplicato informatico (che equivale all'originale) o per la copia informatica recante la stampigliatura: la scelta non deve essere sanzionata se, complessivamente, è possibile accertare la regolarità della pubblicazione tramite i canali previsti.

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