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Sentenza

Sentenza del 04/08/2022 n. 24262 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della Silversea Cruises Ltd per redditi prodotti in Italia (anno 1997) a seguito di verifica fiscale per il periodo 01/01/1996-07/02/2001. Il ricorrente ha contestato: 1) la legittimazione di L.O.M. ad agire (sostiene di aver impugnato in proprio e non in rappresentanza della società); 2) la validità delle notifiche (notifica presso la sede romana della società e notifica a L.O.M. all'estero); 3) la violazione del contraddittorio durante le operazioni di verifica svoltesi in assenza del rappresentante legale (si contestava che L.O.M. avesse cessato la carica prima delle operazioni); 4) la necessità di accertare la rappresentanza secondo la legge delle Bahamas, posto che la società aveva sede legale nelle Bahamas.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la vera parte attiva era la Silversea Cruises Ltd (in persona di L.O.M.), avendo L.O.M. agito in giudizio come rappresentante o amministratore di fatto e avendo compiuto atti idonei a far risultare la "spendita del nome" della società. Ha ritenuto legittima la verifica fiscale (presenza in sede di delegati o di persone abilitate), esclusa la violazione del contraddittorio, e valide le notifiche: la notifica a L.O.M. è stata considerata valida ai sensi dell'art. 145 c.p.c. in quanto la cessazione della rappresentanza non risultava iscritta nel registro delle imprese; inoltre eventuali vizi di notifica nei confronti della società sono stati sanati dalla costituzione in giudizio ex art. 156 c.p.c. Svolgimento induttivo del reddito legittimo (ricostruzione extracontabile con costi fissati all'85% dei ricavi in mancanza di prova contraria). Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (Euro 15.000,00 oltre spese e contributo unificato se dovuto).

Norme richiamate

  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), artt. 6, 10, 12

    Richiamate dalla ricorrente per contestare il rispetto del contraddittorio e delle garanzie del contribuente; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione del contraddittorio durante la verifica.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma richiamata come gravame (motivazioni di cassazione per violazione di legge e omessa motivazione); la Corte valuta i profili di diritto e motivazione dedotti dal ricorrente e li respinge.

  • art. 140 c.p.c.

    Formalità per la notifica da compiersi presso la sede di imprese: la Corte ha ritenuto che eventuali irregolarità di forma comportano nullità e non inesistenza e che i vizi sono stati comunque sanati dalla costituzione in giudizio della parte destinataria.

  • art. 156 c.p.c.

    Costituzione in giudizio della parte destinataria della notifica sana i vizi della notifica (quando non si tratta di notifica inesistente); la Corte ha ritenuto applicabile tale principio.

  • art. 145 c.p.c.

    Notifica agli amministratori o rappresentanti: la Corte ha ritenuto valida la notifica a L.O.M. in quanto la cessazione della sua carica non era iscritta nel registro delle imprese e pertanto non opponibile all'Ufficio.

  • artt. 75 e 100 c.p.c.

    Richiamati in relazione alla legittimazione ad agire: la Corte ha ritenuto che l'atto processuale fosse imputabile alla società per la spendita del nome e per il comportamento sostanziale del rappresentante.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60

    Norma sul procedimento di accertamento fiscale; richiamata nel contesto della legittimità della verifica e degli atti di accertamento.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18, comma 2

    Norma del processo tributario richiamata rispetto a termini e forme di impugnazione; la Corte ne ha valutato l'applicazione senza dare ragione al ricorrente.

  • L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 25, comma 2

    Regole sulla legge applicabile alle persone giuridiche straniere: la Corte ha ritenuto applicabile la legge italiana perché la sede effettiva di amministrazione risultava in Italia, perciò non è stata rilevante la legge delle Bahamas.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52

    Norma che impone la presenza del titolare o di un delegato per specifici accessi fiscali (studio professionale); la Corte ha distinto la fattispecie, ritenendo che per accessi presso società di capitali è sufficiente la presenza di un delegato, anche orale.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Norma sul contributo unificato: menzionata dalla Corte per l'eventuale obbligo di versamento da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • La "spendita del nome" della società può desumersi dal contenuto e dal contesto degli atti processuali: una persona che agisce ripetutamente in favore della società, formula eccezioni e difese per essa e presenta memorie può essere considerata rappresentante anche in assenza di una procura formale che espliciti la qualità.
  • Le variazioni nella rappresentanza sociale o nella sede sono opponibili ai terzi solo se risultano dall'iscrizione nel registro delle imprese; fino all'iscrizione la situazione precedente è efficace nei confronti dei terzi e delle notifiche.
  • La presenza di un delegato nelle verifiche fiscali svolte presso i locali della società è sufficiente per rispettare il principio del contraddittorio; la delega può essere anche orale e non richiede forme particolari quando si tratta di società di capitali.
  • I vizi di notifica derivanti dall'omesso rispetto di formalità previste dall'art. 140 c.p.c. comportano nullità e non inesistenza; tali nullità possono essere sanate dalla costituzione in giudizio del destinatario (art. 156 c.p.c.).
  • Quando la rappresentanza formale risultante dagli atti pubblici o dai registri indica un rappresentante, la notifica a tale persona è efficace anche se successivamente è avvenuta una cessazione non ancora iscritta; pertanto è fondamentale verificare lo stato dei registri al momento della notifica.
  • In materia tributaria, in mancanza di documentazione contabile o dichiarativa idonea, l'Ufficio può procedere a ricostruzione induttiva del reddito; in pratica la determinazione presuntiva dei costi (es. assunzione percentuale) può essere legittima in assenza di prova contraria.
  • Per società con presunta amministrazione effettiva in Italia, trova applicazione la legge italiana anche se la sede legale è all'estero; l'accertamento della sede effettiva è decisivo per determinare la normativa applicabile alla rappresentanza e agli obblighi di pubblicità.

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