Sentenza del 04/08/2022 n. 284 - Comm. Trib. Prov. Savona
Tarsu/Tari - abitazione - determinazione della Tassa in base alla consistenza risultante a Catasto - dimostrazione da parte del contribuente della ridotta dimensione della superficie calpestabile dell'unità immobiliare - rimborso parziale - spettanteTarsu/Tari - richiesta condanna del comune al risarcimento del danno prodotto dalla mancata comunicazione al contribuente dell'obbligo o della facoltà di denunciare la consistenza calpestabile dell'immobile oggetto di Tassa - inesistenza del relativo obbligo di informativa - non spettante
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava il calcolo della tassa sui rifiuti (Tarsu/Tari) effettuato dal Comune sulla base della superficie catastale di 95 m2 mentre l'effettiva superficie calpestabile dell'abitazione era di 69 m2. Ha chiesto il rimborso delle somme pagate in eccedenza (totale richiesto €771,97) e, in via autonoma, il risarcimento dei danni per la mancata informativa da parte del Comune circa la possibilità di denunciare la superficie calpestabile, nonché l'indennizzo per ritardo ai sensi dell'art. 28 del d.l. 69/2013. Il ricorrente ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 17-bis del d.lgs. 546/1992 e ha prodotto documentazione attestante la superficie calpestabile e le quietanze di pagamento.
La decisione
La Commissione tributaria ha accolto parzialmente il ricorso: ha condannato il Comune a restituire al contribuente €771,97 oltre interessi legali a partire dalla data della domanda di rimborso fino al saldo, riconoscendo il diritto al rimborso determinato dalla inferiore superficie calpestabile effettiva. Ha invece respinto la domanda di risarcimento danni per l'omessa informativa, ritenendo che non esista un obbligo di legge in capo al Comune di informare i contribuenti della possibilità di denunciare la superficie calpestabile. Ha altresì negato l'indennizzo ex art. 28 d.l. 69/2013 perché il ricorrente non ha esercitato il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990 nei termini previsti; per l'esito parziale delle pretese la Commissione ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 17-bis
L'art. 17-bis disciplina l'istituto del reclamo (istanza di reclamo) nel procedimento tributario; il ricorrente ha utilizzato tale rimedio per introdurre la controversia.
d.l. 21 giugno 2013, n. 69 - art. 28 (convertito in legge)
L'art. 28 prevede un indennizzo per ritardo nell'adozione di provvedimenti amministrativi, ma subordina tale indennizzo all'azione preventiva dell'interessato: per ottenerlo è necessario aver esperito il potere sostitutivo previsto dalla legge n. 241/1990 nei termini indicati; la mancata attivazione impedisce il riconoscimento dell'indennizzo.
legge 7 agosto 1990, n. 241 - art. 2, comma 9-bis
L'art. 2, comma 9-bis, riguarda il potere sostitutivo che il cittadino può attivare quando l'amministrazione non provvede; la pronuncia evidenzia che l'attivazione di tale potere è condizione per l'indennizzo ex art. 28 del d.l. 69/2013.
Principio applicato sulla determinazione della Tarsu/Tari
Se il contribuente prova che la superficie calpestabile effettiva dell'unità abitativa è inferiore rispetto alla superficie utilizzata dall'ente impositore (es. superficie catastale), ha diritto al rimborso della differenza di imposta pagata in eccedenza; la prova può derivare da denuncia dei locali/aree tassabili o altri elementi dimostrativi.
Massime di principio
- Se la tassa sui rifiuti è stata calcolata su una superficie catastale maggiore rispetto alla superficie calpestabile effettiva, il contribuente può ottenere il rimborso delle somme pagate in eccedenza dimostrando la minore superficie effettiva.
- La mancata comunicazione da parte del Comune circa la possibilità per il contribuente di denunciare la superficie calpestabile non configura, di per sé, un obbligo di legge e quindi non costituisce automaticamente fonte di responsabilità risarcitoria dell'ente.
- Per ottenere l'indennizzo per ritardo previsto dall'art. 28 d.l. 69/2013 è necessario, prima di tutto, aver attivato il potere sostitutivo ex art. 2, comma 9-bis, legge 241/1990 nei termini previsti; l'omissione di questo adempimento preclude l'indennizzo.
- In controversie tributarie con esito parziale per entrambe le parti la Commissione può compensare le spese di lite; inoltre gli interessi sul rimborso decorrono dalla data in cui il contribuente ha formalmente richiesto il rimborso.
- È consigliabile che il contribuente documenti accuratamente la superficie calpestabile (denunce, rilievi tecnici, planimetrie) e segua le procedure amministrative previste (reclamo, eventuale potere sostitutivo) per preservare i diritti al rimborso e ad eventuali indennizzi.
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