Sentenza del 04/08/2022 n. 24289 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della Silversea Cruises Ltd per l'anno 1999, dopo verifica fiscale: il ricorrente deduceva (i) violazione del contraddittorio per svolgimento della verifica in assenza del rappresentante legale; (ii) nullità/irregolarità delle notifiche (soprattutto rispetto alle formalità dell'art. 140 c.p.c.); (iii) carenza di legittimazione e interesse ad agire di L.O.M. (sostenendo di aver agito in proprio); (iv) che la rappresentanza organica della società doveva essere valutata secondo la legge dello Stato estero in cui la società avrebbe la sede legale (L. 218/1995). Contestava inoltre la ricostruzione induttiva del reddito operata dall'Ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la reale parte interessata era la Silversea Cruises Ltd e che L.O.M. si era comportato come legale rappresentante (o amministratore di fatto), con spendita del nome e deduzioni difensive imputabili alla società. Ha ritenuto legittime le attività di verifica svolte in presenza di delegati e ha escluso la violazione del contraddittorio. Le notifiche sono state ritenute valide o, in alternativa, sanate dalla costituzione in giudizio della parte (art. 156 c.p.c.), e la notifica eseguita presso la residenza di L.O.M. è stata considerata valida ex art. 145 c.p.c., data la non opponibilità della cessazione della carica non iscritta nel registro delle imprese. È stata altresì ritenuta legittima la ricostruzione induttiva del reddito dell'Ufficio. Pertanto il ricorso è stato respinto e l'accertamento ha resistito.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Norme richiamate come motivi di cassazione (violazione di legge e omessa motivazione); la Corte ha esaminato le doglianze ma le ha ritenute infondate.
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), artt. 6, 10 e 12
Richiamate rispetto al principio del contraddittorio; la Corte ha ritenuto che il contraddittorio sia stato rispettato perché la verifica si è svolta in presenza del delegato e non era necessaria la presenza personale del titolare.
Formalità di notifica; la Corte ha ritenuto che la mancata osservanza delle formalità previste provochi nullità e non inesistenza, e che la costituzione in giudizio sanasse i vizi di notifica (art. 156 c.p.c.)
Costituzione in giudizio della parte destinataria sanante vizi di notifica (quando la notifica è nulla e non inesistente); applicata per ritenere sanate le irregolarità nella notifica dell'avviso.
Regole relative alla notifica a persona; la notifica presso la residenza di L.O.M. è stata ritenuta valida in quanto la cessazione della carica non risultava opponibile per mancanza di iscrizione nel registro delle imprese.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
Normativa generale sul procedimento di verifica e accertamento tributario richiamata nel contesto; la Corte ha ritenuto legittime le attività di verifica svolte dall'Ufficio.
artt. 75 e 100 c.p.c.; D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18, comma 2
Norme processuali su legittimazione e procedure davanti alle commissioni tributarie; applicate per valutare la legittimazione dell'attore e l'interesse ad agire, con conclusione che L.O.M. aveva agito in nome e per conto della società.
L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 25, comma 2
Regola sulla legge applicabile alla rappresentanza secondo la sede dell'amministrazione; la Corte ha osservato che, essendo la sede effettiva collocata in Italia (statuizione non impugnata), si applica la legge italiana e non quella estera.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52
Norma richiamata per distinguere casi: l'obbligo previsto dall'art. 52 (presenza del titolare o delegato per gli accessi negli studi professionali) non era applicabile alla verifica presso la sede di una società di capitali.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Norma amministrativa citata in ordine al contributo unificato complementare, di carattere meramente formale ai fini del processo di legittimità.
Massime di principio
- La spendita del nome e il comportamento processuale (ricorsi, memorie, eccezioni) possono far ritenere che un soggetto abbia agito in rappresentanza della persona giuridica anche se la procura non usa formule esplicite: la capacità rappresentativa si desume dal contesto e dagli atti compiuti.
- La cessazione di cariche societarie non è opponibile ai terzi se non è stata iscritta nel registro delle imprese: fino all'iscrizione la rappresentanza è fatta valere nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi.
- Gli accessi e le verifiche fiscali presso la sede di una società possono validamente svolgersi in presenza di un delegato; non è sempre necessaria la presenza personale del titolare o del legale rappresentante.
- Le irregolarità formali nella notifica (violazione delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c.) configurano, in genere, una nullità e non l'inesistenza della notifica; la costituzione in giudizio della parte destinataria può sanare tali nullità (art. 156 c.p.c.).
- La notifica a persona fisica collegata alla società (es. ex rappresentante) può essere valida ove la cessazione della carica non sia opponibile per mancata iscrizione nel registro; valutare sempre la opponibilità agli atti amministrativi.
- Quando la legge italiana è stata applicata per individuare la sede effettiva di amministrazione della società, le norme italiane sulla rappresentanza e opponibilità prevalgono sulla legge estera (L. 218/1995 art. 25) solo se la sede effettiva si trova in Italia.
- In presenza di omissione di dichiarazione fiscale, la ricostruzione induttiva del reddito da parte dell'Ufficio è ammessa; l'onere probatorio grava sul contribuente per dimostrare costi e componenti negativi diversi da quelli stimati dall'Ufficio.
- Distinguere sempre tra nullità e inesistenza degli atti procedimentali: la qualificazione incide sulla possibilità di sanatoria e sulle conseguenze processuali.
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