Sentenza del 04/08/2022 n. 24250 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento sintetico per anni 2006-2007 basato sull'art. 38 DPR 600/1973: (1) censura che il confronto tra reddito sintetico e reddito dichiarato è stato effettuato in modo non omogeneo perché l'Ufficio ha decurtato dal reddito dichiarato gli oneri deducibili prima del raffronto, mentre il ricorrente ritiene che il confronto dovesse avvenire con il reddito dichiarato senza quelle decurtazioni; (2) omesso esame da parte della CTR di plurime circostanze e documenti che giustificavano il maggiore tenore di vita (rimborso carta considerato "giro contabile", uso promiscuo dell'appartamento, vetustà immobile, clientela unica, vendite immobiliari, riscossione polizza vita, finanziamenti, prestito del padre, spese per abitazione e autovettura).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Sulla questione di diritto ha confermato l'orientamento secondo cui il raffronto ai fini dell'art. 38 DPR 600/1973 deve essere effettuato su basi omogenee: il reddito sintetico va confrontato col reddito dichiarato al netto degli oneri deducibili. Quanto alle giustificazioni del contribuente, la Corte ha ritenuto che la CTR ha effettivamente esaminato gli elementi rilevanti (vendita immobile, finanziamenti, riscossione polizza, prestito del padre ecc.) e non vi è omessa o apparente motivazione. Ricorso respinto; condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2.300,00 per compensi oltre spese prenotate a debito; dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato (ai sensi del DPR 115/2002, art.13, comma 1‑quater, come modificato dalla L.228/2012). Decisione depositata il 4 agosto 2022 (udienza 5 luglio 2022).
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38
Per il raffronto ai fini dell'accertamento sintetico il reddito complessivo netto accertabile deve essere confrontato con il reddito complessivo netto dichiarato in termini omogenei: il reddito dichiarato va assunto al netto degli oneri deducibili.
art. 360 c.p.c.
comma 1, lett. c) e lett. e)
Norma processuale richiamata dal ricorrente per censurare violazione di legge e omesso esame di fatto; la Corte verifica la fondatezza delle censure e le respinge ritenendo corretta la motivazione del giudice di merito.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater
testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Consente alla Corte di dichiarare l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.
Giurisprudenza della Cassazione
Cass. 19/10/2007, n. 21932; Cass. 16/04/2007, n. 8984; Cass. 30/03/2021, n. 8721
Confermate le precedenti pronunce secondo cui il raffronto per l'accertamento sintetico deve essere fatto tra dati omogenei (reddito sintetico vs. reddito dichiarato al netto degli oneri deducibili).
Massime di principio
- In accertamenti sintetici ai sensi dell'art. 38 DPR 600/1973 il raffronto deve avvenire su base omogenea: il reddito dichiarato va considerato al netto degli oneri deducibili prima di confrontarlo con il reddito sintetico.
- Il contribuente che subisce un accertamento sintetico deve documentare, con prove concrete, l'origine delle somme o i fatti che giustificano lo scostamento (vendite immobiliari, riscatti di polizze, prestiti, finanziamenti, rimborsi contabilizzati ecc.); il giudice verifica se tali elementi sono stati effettivamente assunti in considerazione e motivati.
- Se il giudice di merito ha effettivamente esaminato e motivato il disconoscimento delle giustificazioni fornite, la Cassazione non entra nel merito della valutazione dei fatti salvo vizi di motivazione o omesso esame chiaramente configurabili.
- Gli apporti di terzi (es. prestiti da familiari) e i proventi straordinari devono essere documentati e distinti dalle disponibilità normalmente tassabili; la mancanza di prova sufficiente comporta il mantenimento dell'accertamento sintetico.
- Le censure in Cassazione vanno formulate sotto il profilo specifico previsto dall'art. 360 c.p.c.; l'assenza di corretta ricostruzione normativa o di un nesso logico tra i periodi del motivo può comportare l'infondatezza della doglianza.
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