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Sentenza

Sentenza del 06/06/2018 n. 14575 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, per IRPEF e IRAP relative al 2002. Il contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo, principalmente, che non fosse stata preceduta dall'avviso bonario e che fosse carente di motivazione, poiché non teneva conto dell'istanza di condono presentata ai sensi dell'art. 9-bis della legge n. 289/2002 e del pagamento delle prime due rate. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tali conclusioni, rilevando che si trattava di tributi dichiarati e non versati e che il condono non si era perfezionato per il mancato pagamento delle rate successive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto tutti i motivi dell'Agenzia delle Entrate esaminati, ritenendo che l'avviso bonario non fosse obbligatorio in caso di omesso o tardivo versamento di importi già risultanti dalla dichiarazione del contribuente. Ha inoltre stabilito che la cartella era sufficientemente motivata mediante il richiamo alla dichiarazione, agli importi dovuti e alla causale dell'omesso versamento. Il mancato richiamo espresso al diniego del condono non rendeva illegittima la cartella, poiché il diniego era stato notificato separatamente e gli importi già versati risultavano scomputati. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata con rinvio alla medesima CTR, in diversa composizione, per l'esame delle ulteriori questioni e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    Controllo automatizzato delle dichiarazioni

    La cartella emessa sulla base di imposte dichiarate dal contribuente ma non versate può essere iscritta a ruolo tramite controllo automatizzato, senza necessità di un previo contraddittorio sostanziale.

  • Legge n. 212/2000, art. 6, comma 5

    Comunicazione di irregolarità

    L'avviso bonario è necessario quando dal controllo emergono risultati diversi dalla dichiarazione o una maggiore imposta; non è invece obbligatorio per il semplice omesso o tardivo versamento di somme già dichiarate.

  • D.Lgs. n. 462/1997, art. 2, comma 2

    La riduzione delle sanzioni collegata alla comunicazione di irregolarità non opera nei casi di omesso o tardivo versamento di tributi dichiarati.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 54-bis

    Controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA

    Richiamato insieme all'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per il principio secondo cui la comunicazione di irregolarità è richiesta principalmente in presenza di risultati del controllo diversi da quelli dichiarati.

  • Legge n. 289/2002, art. 9-bis

    Definizione dei ritardati od omessi versamenti

    Il condono non si perfeziona se il contribuente non esegue integralmente i versamenti previsti; in tal caso l'Amministrazione può richiedere le somme dovute, detraendo quanto già pagato.

  • Legge n. 241/1990, art. 3

    Obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi

    Nel caso di cartella derivante dalla liquidazione automatizzata di una dichiarazione già conosciuta dal contribuente, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il richiamo alla dichiarazione e agli importi dovuti.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 25

    Contenuto della cartella di pagamento

    La cartella relativa a imposte dichiarate e non versate non deve necessariamente contenere una motivazione analitica ulteriore rispetto all'indicazione della dichiarazione, degli importi e della causale dell'omesso pagamento.

  • Art. 346 c.p.c.

    Riproposizione delle domande e delle eccezioni non accolte

    Quando il giudice non decide alcune questioni perché assorbite, la parte interessata deve riproporle nel grado successivo, senza necessariamente formulare uno specifico motivo di impugnazione.

Massime di principio

  • Per le cartelle derivanti da controllo automatizzato, l'avviso bonario non è normalmente necessario quando l'Amministrazione chiede esclusivamente imposte già indicate dal contribuente nella dichiarazione e non versate.
  • L'assenza dell'avviso bonario, in questi casi, non determina di regola la nullità della cartella e non consente automaticamente di beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista per altre ipotesi.
  • Una cartella fondata su una dichiarazione del contribuente può essere adeguatamente motivata con il richiamo alla dichiarazione, agli importi dovuti e alla causale dell'omesso versamento, senza una ricostruzione dettagliata dei presupposti dell'imposta.
  • Se un condono o una definizione agevolata non si perfeziona per il mancato pagamento delle rate, l'Amministrazione può recuperare il debito originario e le relative sanzioni, dovendo però scomputare le somme già effettivamente versate.
  • Il mancato richiamo nella cartella a un precedente diniego del condono non comporta necessariamente un difetto di motivazione se il diniego è stato notificato separatamente e la pretesa è comunque comprensibile al contribuente.
  • Il contribuente che contesta gli importi richiesti deve allegare e provare i pagamenti effettuati o altri fatti estintivi, come regola generale sull'onere della prova.
  • La Cassazione, accogliendo il ricorso, può cassare la sentenza e rinviare la causa al giudice di merito quando restano da esaminare questioni non affrontate perché ritenute assorbite.

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