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Sentenza

Sentenza del 06/06/2018 n. 395 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia sulla tassazione dei prodotti energetici utilizzati ai fini della fabbricazione di altri prodotti energetici, come nel caso di carburante o combustibile. Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2003/96/CE - Tassazione dei prodotti energetici e ell'elettricità - Articolo 21, paragrafo 3 - Fatto generatore d'imposta - Consumo di prodotti energetici fabbricati all'interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici - Prodotti energetici utilizzati per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento - Consumo di solvente come combustibile nell'impianto di distillazione di catrame.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

K ApS chiedeva il rimborso delle imposte sull'energia, sul biossido di carbonio e sullo zolfo pagate tra il 1° ottobre 2005 e il 31 dicembre 2007 per il consumo di solvente autoprodotto e utilizzato come combustibile nell'impianto di distillazione del catrame. La società sosteneva che tale consumo fosse escluso dal fatto generatore d'imposta ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE, poiché il solvente era stato prodotto all'interno dello stesso stabilimento e impiegato per fabbricare altri prodotti energetici.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che l'esenzione o esclusione dal fatto generatore d'imposta prevista dall'articolo 21, paragrafo 3, si applica soltanto quando i prodotti energetici fabbricati siano destinati a essere utilizzati come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento, quindi a loro volta rientrino effettivamente nel regime di tassazione della direttiva. Poiché i principali prodotti fabbricati da K ApS erano destinati a usi diversi da quelli energetici rilevanti ai fini della direttiva, il consumo del solvente non beneficiava dell'eccezione e le imposte non dovevano essere rimborsate. La seconda questione pregiudiziale è stata ritenuta non necessaria e la decisione finale sulle spese è stata rimessa al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Direttiva 2003/96/CE, articolo 21, paragrafo 3

    Il consumo di prodotti energetici all'interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici, non è considerato un fatto generatore d'imposta se il consumo riguarda prodotti energetici fabbricati all'interno dello stabilimento.

    La disposizione non elimina l'imposta in modo generalizzato per ogni consumo interno di prodotti autoprodotti. L'eccezione opera quando il consumo è funzionalmente collegato alla produzione di prodotti energetici che rientrano effettivamente nel regime fiscale della direttiva, cioè destinati a essere usati come carburante per motori o combustibile per riscaldamento.

  • Direttiva 2003/96/CE, articolo 2, paragrafi 1 e 4, lettera b)

    La presente direttiva non si applica ai prodotti energetici utilizzati per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento.

    La qualificazione merceologica di un prodotto come prodotto energetico non è sufficiente. Occorre anche che il prodotto rientri nell'ambito applicativo della direttiva in ragione del suo effettivo utilizzo.

  • Direttiva 2003/96/CE, considerando 22

    I prodotti energetici dovrebbero essere essenzialmente disciplinati dal quadro comunitario quando sono usati come combustibile per riscaldamento o carburante per motori.

    Il sistema armonizzato è principalmente costruito per tassare l'uso energetico dei prodotti, non ogni loro possibile utilizzo industriale o chimico.

  • Direttiva 2003/96/CE, articolo 1

    Gli Stati membri tassano i prodotti energetici e l'elettricità conformemente alla presente direttiva.

    La norma esprime l'obiettivo generale di tassazione dei prodotti energetici, salvo le specifiche esclusioni ed eccezioni previste dalla direttiva.

Massime di principio

  • Per applicare l'esclusione prevista per il consumo interno di prodotti energetici autoprodotti, non basta che il prodotto consumato sia fabbricato nello stesso stabilimento: bisogna verificare la destinazione e l'effettivo regime fiscale dei prodotti ottenuti.
  • Se i prodotti finali sono utilizzati per fini non riconducibili a carburante per motori o combustibile per riscaldamento, il consumo del prodotto energetico impiegato per fabbricarli resta normalmente soggetto a imposta.
  • Le definizioni merceologiche o i codici doganali non determinano da soli l'applicabilità dell'esenzione; rilevano anche l'uso concreto del prodotto e il suo inserimento nel campo di applicazione della direttiva.
  • Le eccezioni fiscali devono essere interpretate in modo coerente con l'integrità del sistema e con l'obiettivo di evitare lacune impositive o distorsioni della concorrenza.
  • In casi analoghi occorre distinguere tra prodotti energetici formalmente classificabili come tali e prodotti effettivamente destinati a un uso energetico tassabile.

Testo integrale

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