Sentenza del 06/06/2018 n. 1468 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
XXX S.r.l., titolare di un'azienda nel complesso orafo "il T. s.c.p.a.", ha impugnato una cartella TARSU relativa all'anno 2009, sostenendo di produrre esclusivamente rifiuti speciali, non assimilabili per qualità e quantità ai rifiuti urbani, smaltiti autonomamente. Dopo l'accoglimento in primo grado e la conferma in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: errata applicazione del regolamento comunale sull'assimilazione quantitativa dei rifiuti; omessa denuncia di variazione ai fini dell'esclusione dalla TARSU; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sulla disciplina dei rifiuti speciali e dell'autosmaltimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente privo di pregio. I primi e il terzo motivo non riportavano integralmente il contenuto delle delibere e del regolamento comunale contestati e non indicavano in modo specifico i criteri interpretativi violati, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Il terzo motivo era inoltre formulato in modo perplesso, cumulando vizi di motivazione differenti senza distinguerli. Il secondo motivo è stato ritenuto nuovo, poiché non risultava trattato nella sentenza impugnata e la società non aveva indicato quando e come lo avesse dedotto nei precedenti gradi. La società è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.300 euro, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3
La norma è stata richiamata in relazione all'esclusione dalla TARSU delle superfici in cui si producono rifiuti speciali, anche pericolosi, non assimilabili agli urbani e autonomamente smaltiti. La Corte, tuttavia, non ha esaminato nel merito tale questione, perché il motivo è stato ritenuto inammissibile.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70
È stato invocato dal Comune in relazione all'obbligo del contribuente di presentare una denuncia di variazione per ottenere l'esclusione o la riduzione della TARSU. La Corte non ha esaminato il merito, ritenendo la questione nuova e non adeguatamente collegata agli atti dei precedenti gradi.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Nel caso concreto, le censure relative al regolamento comunale non sono state esaminate perché il ricorso non ne riportava integralmente il contenuto e non spiegava puntualmente l'errore interpretativo.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. La censura è stata ritenuta perplessa perché cumulava omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione senza precisare quale specifico vizio fosse imputato alla sentenza.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Quando la censura riguarda regolamenti, delibere o altri atti amministrativi, il ricorrente deve trascriverne integralmente il contenuto rilevante, indicare i criteri interpretativi violati e spiegare come il giudice di merito se ne sia discostato. In mancanza, la Corte non può effettuare il controllo sulla decisione mediante il solo ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente sostenere che un regolamento comunale o una delibera siano stati interpretati erroneamente: occorre riportare il testo degli atti rilevanti e illustrare con precisione l'errore commesso dal giudice di merito.
- Le questioni che comportano accertamenti di fatto devono essere state dedotte nei precedenti gradi di giudizio. Chi le introduce per la prima volta in cassazione rischia l'inammissibilità, salvo dimostrare puntualmente dove siano state già prospettate.
- I diversi vizi di motivazione devono essere distinti e specificamente argomentati; non è ammissibile una censura generica che cumuli omissione, insufficienza e contraddittorietà senza indicare concretamente il difetto della sentenza.
- In materia TARSU, l'esclusione o la riduzione per produzione di rifiuti speciali e autosmaltimento richiede una corretta applicazione della normativa vigente e, normalmente, una tempestiva e documentata comunicazione o denuncia delle superfici e delle modalità di produzione e smaltimento dei rifiuti.
- La decisione dimostra che una pronuncia favorevole nei gradi di merito può comunque essere vanificata in cassazione se il ricorso presenta carenze formali o non consente alla Corte di verificare autonomamente il contenuto degli atti e delle doglianze.
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