Sentenza del 06/06/2018 n. 1808 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Bancario - Versamenti non giustificati - Presunzione di corrispondente reddito imponibile non dichiarato - Prova contraria - Modestia degli importi non giustificati - Insufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa presunzione derivante dai versamenti bancari non giustificati è stata ritenuta superabile solo mediante una prova analitica, riferita a ciascuna operazione, idonea a dimostrare che essa non costituisse reddito imponibile. Poiché il contribuente si è limitato a richiamare la modestia degli importi senza fornire tale dimostrazione puntuale, la contestazione non è risultata sufficiente e l'accertamento è stato sostanzialmente confermato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'utilizzo, ai fini dell'accertamento, di versamenti bancari non giustificati. L'Amministrazione ha presunto che tali somme costituissero reddito imponibile non dichiarato ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 600/1973. Il contribuente ha contestato la ripresa sostenendo, in particolare, che gli importi non giustificati fossero di modesta entità. Tuttavia, la mera modestia delle somme non costituisce prova analitica della loro estraneità a fatti imponibili.
Norme richiamate
Art. 32 del D.P.R. n. 600/1973
Presunzione derivante dai versamenti bancari non giustificati
I versamenti risultanti dai conti bancari possono essere utilizzati dall'Amministrazione finanziaria come elementi presuntivi di reddito imponibile non dichiarato. Il contribuente deve fornire una prova analitica, operazione per operazione, della loro estraneità a fatti imponibili.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione rileva versamenti bancari non giustificati, il contribuente deve spiegare e documentare individualmente l'origine e la natura di ciascuna operazione.
- La modesta entità degli importi, considerata da sola, non è sufficiente a superare la presunzione di imponibilità.
- Sono necessarie prove oggettive e verificabili, come documentazione contabile, contratti, ricevute, restituzioni di prestiti o altri elementi idonei a dimostrare che le somme non costituiscono reddito.
- Una giustificazione generica o complessiva non è normalmente sufficiente: la prova deve essere puntuale e collegata alle singole movimentazioni bancarie.
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