Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 06/06/2018 n. 584 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

IRES - Doppie imposizioni - La diversa modalità di tassazione impone di provare la concreta discriminazione - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente chiedeva il rimborso, totale o subordinatamente parziale, delle ritenute del 15% applicate in Italia sui dividendi distribuiti da Capitalia negli anni 2005-2007, per complessivi euro 8.785.018,13. Sosteneva che tale prelievo fosse discriminatorio rispetto al regime applicabile a una società residente italiana, i cui dividendi avrebbero concorso alla base imponibile solo per il 5%, con imposizione IRES teorica dell'1,65%, invocando la libera circolazione dei capitali ai sensi dell'art. 63 TFUE. L'Amministrazione contestava inoltre la prova della qualità di beneficiario effettivo, dell'effettiva riscossione dei dividendi e del pagamento delle imposte in Lussemburgo.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato il rigetto della domanda di rimborso. Ha affermato che la mera differenza tra ritenuta italiana del 15% e regime fiscale della società residente non dimostra, da sola, una discriminazione concreta: occorre confrontare l'effettiva imposizione complessiva sostenuta dalla società estera con quella che avrebbe sostenuto una società italiana, tenendo conto della diversa modalità di tassazione del risultato di gestione e degli eventuali crediti d'imposta esteri. La ricorrente non ha fornito tale prova. Inoltre, i tax assessments lussemburghesi prodotti in copia non autenticata non dimostravano l'effettivo pagamento dell'imposta estera e quindi la duplicazione impositiva. L'appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 20.000.

Norme richiamate

  • Articoli 27 e 27-ter, comma 1, del DPR 600/1973

    Disciplinano le ritenute sui dividendi; la controversia riguardava la legittimità delle ritenute applicate ai dividendi corrisposti alla società lussemburghese.

  • Articolo 63 TFUE, già articolo 56 TCE

    Divieto di discriminazione e restrizioni alla libera circolazione dei capitali.

    La tutela unionale contro la discriminazione tra società residenti e non residenti richiede una verifica concreta dell'effettivo carico fiscale, non una comparazione meramente astratta delle aliquote o dei regimi applicabili.

  • Articolo 89, comma 2, TUIR

    Prevedeva, per il periodo considerato, l'esclusione dalla base imponibile della maggior parte dei dividendi percepiti da società italiane, con concorso imponibile del 5%; tuttavia, tale regola non consente automaticamente di quantificare l'imposizione effettiva senza considerare il complessivo risultato di gestione.

  • Articolo 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Lussemburgo

    Legittimava l'applicazione in Italia di una ritenuta sui dividendi distribuiti a una società residente in Lussemburgo, nella misura convenzionale del 15%. La Convenzione deve essere coordinata con la normativa unionale e può eliminare la discriminazione solo se compensa effettivamente la differenza di trattamento.

  • Sentenza della Corte di giustizia UE del 19 novembre 2009, causa C-540/07, Commissione c. Repubblica Italiana

    La convenzione contro la doppia imposizione deve permettere di compensare gli effetti della differenza di trattamento; la differenza scompare totalmente solo se l'imposta trattenuta alla fonte può essere detratta dall'imposta dovuta nell'altro Stato per un ammontare pari alla differenza.

    Il giudice deve valutare in concreto se la normativa nazionale e quella convenzionale eliminino, riducano o lascino intatta la disparità fiscale. Ne può derivare un rimborso integrale, parziale oppure nessun rimborso.

  • Principio del beneficiario effettivo

    Il beneficiario effettivo non coincide necessariamente con il soggetto formalmente percettore dei dividendi, ma è colui che dispone in modo definitivo, giuridico ed economico, delle somme. Tuttavia, quando l'Amministrazione contesta tale qualità, deve fornire elementi, anche presuntivi, a sostegno della contestazione; il contribuente deve comunque provare i fatti positivi necessari al rimborso.

Massime di principio

  • In materia di ritenute sui dividendi transfrontalieri, la sola applicazione di un'aliquota nominalmente superiore a quella prevista per i residenti non dimostra automaticamente una violazione della libera circolazione dei capitali.
  • Chi chiede il rimborso deve dimostrare con dati concreti che il carico fiscale complessivo subito all'estero è effettivamente superiore a quello che avrebbe sostenuto una società residente italiana in una situazione comparabile.
  • Il confronto deve considerare la diversa struttura dei regimi fiscali: ritenuta alla fonte per il non residente e tassazione del reddito o del risultato complessivo per il residente, inclusi costi deducibili, crediti d'imposta e altre componenti rilevanti.
  • Il credito d'imposta riconosciuto nello Stato di residenza può eliminare totalmente o parzialmente la discriminazione; in tal caso il rimborso può essere escluso o limitato alla differenza residua.
  • La prova dell'effettivo pagamento dell'imposta estera è essenziale per dimostrare la doppia imposizione: semplici prospetti fiscali o tax assessments non autenticati, privi dell'attestazione del pagamento, possono essere insufficienti.
  • La qualità di beneficiario effettivo va valutata in base alla sostanza economica dell'operazione, verificando se il percettore abbia la disponibilità definitiva dei dividendi e non sia un mero soggetto interposto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.