Cassazione Civile, Ordinanza n. 12313/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal tentativo del lavoratore di ottenere, nei confronti di tre società, l'accertamento che il rapporto intercorso fosse di lavoro subordinato, con qualifica dirigenziale, e che il rapporto fosse cessato per un licenziamento orale intimato tra gennaio e febbraio 2013. In primo e secondo grado le domande sono state respinte: la corte d'appello ha ritenuto assorbita la questione della riconducibilità del rapporto a una o più società e ha deciso la causa sulla base della mancata prova dell'asserito licenziamento orale. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti nove motivi, incentrati: sulla pretesa necessità di accertare prima la subordinazione e poi la validità del recesso; sulla violazione delle regole del rito "Fornero" e sulla mancata conversione nel rito ordinario; sull'omessa pronuncia in ordine alla subordinazione e alla parasubordinazione; sull'erronea applicazione degli artt. 2094 c.c. e 69-bis d.lgs. 276/2003; sulla violazione delle norme processuali e sostanziali relative alla prova del licenziamento e alla valutazione delle testimonianze; sull'omesso esame di fatti decisivi relativi alle dimissioni; e sulla mancata acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la corte territoriale avesse legittimamente applicato il criterio della "ragione più liquida", potendo decidere sulla questione ritenuta di più agevole soluzione, cioè la mancata prova del licenziamento orale, senza dover prima affrontare la subordinazione e le ulteriori domande. Ha inoltre escluso che vi fosse un obbligo di mutamento del rito una volta esclusa la tutela reintegratoria. Ha ritenuto corretta la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito e ha dichiarato inammissibili le censure che miravano a una nuova valutazione del fatto e delle risultanze istruttorie. Ha infine considerato non decisiva la doglianza sulla mancata acquisizione del fascicolo di ufficio, poiché la Corte d'appello aveva già fondato la decisione su autonome ragioni probatorie. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 1, commi 47 e ss., L. 92/2012
Il rito speciale previsto per le controversie soggette alla disciplina Fornero è funzionale alla tutela di cui all'art. 18 Statuto dei lavoratori; se tale tutela viene meno, il giudice può dichiarare inammissibili le ulteriori domande oppure disporre il mutamento del rito, senza che sussista un obbligo di una sola soluzione.
È richiamato come parametro per la qualificazione del rapporto di lavoro subordinato, ma la Corte ritiene che la sua applicazione non fosse necessaria prima di risolvere la questione preliminare della prova del licenziamento orale.
Richiamato in relazione alla cessazione del rapporto e al recesso, ma non ritenuto decisivo ai fini della decisione di legittimità.
Non vi è stata omessa pronuncia, perché la corte territoriale ha comunque esaminato le istanze rilevanti e ha deciso in base alla questione ritenuta assorbente.
art. 4, comma 3, d.lgs. 150/2011
Invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di conversione del rito, ma la Corte ha escluso un obbligo del giudice in tal senso.
Richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi del mutamento del rito; la Corte non ha ravvisato una violazione, reputando legittima la scelta processuale del giudice di merito.
Invocato nel quadro delle doglianze processuali, senza che la Corte ne ricavasse una violazione decisiva.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al giusto processo e alla ragionevole durata; la Corte usa tali valori per giustificare il principio della "ragione più liquida".
La Corte afferma che l'ordine di trattazione delle questioni lascia libero il giudice di scegliere quella più liquida, anche se logicamente subordinata.
La prova del licenziamento orale incombeva sul lavoratore; non avendo fornito tale prova, non può parlarsi di violazione del riparto dell'onere probatorio.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Non è ravvisabile nullità della sentenza per motivazione apparente, poiché la motivazione della corte d'appello è stata ritenuta congrua e sufficiente.
Richiamato come parametro della motivazione, ma la Corte ha escluso vizi motivazionali rilevanti.
artt. 115, 116, 421 e 437 c.p.c.
Richiamati in relazione alla valutazione delle prove e ai poteri istruttori del giudice, senza che la Corte ravvisasse violazioni decisive.
Richiamati nel contesto delle doglianze sul licenziamento, ma non incidono sull'esito per mancata prova del recesso.
Evocati dal ricorrente, ma non decisivi nella motivazione di rigetto.
Richiamato nel quadro delle questioni collegate al recesso, senza rilievo decisivo nella soluzione della controversia.
La Corte ribadisce che la valutazione dell'attendibilità dei testimoni e della prova testimoniale è riservata al giudice di merito.
Richiamati dal ricorrente per contestare la testimonianza, ma senza esito favorevole poiché la relativa censura tendeva a una rivalutazione del fatto.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo del lavoro soggetto al rito Fornero, una volta esclusa la fattispecie che giustifica la tutela reintegratoria, il giudice può arrestarsi sulla questione più agevole e assorbente, applicando il criterio della "ragione più liquida", senza dover affrontare tutte le questioni logicamente preliminari.
- Il giudice di merito non è tenuto a disporre necessariamente il mutamento del rito: quando venga meno il presupposto del rito speciale, può anche dichiarare inammissibili le domande ulteriori non compatibili con quel rito.
- La prova di un licenziamento orale grava sul lavoratore che lo allega; se tale prova non è raggiunta, le ulteriori domande sulla qualificazione del rapporto e sulle conseguenze del recesso possono restare assorbite o essere dichiarate inammissibili.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o della credibilità dei testimoni, perché tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito, salvo vizi motivazionali radicali o omissioni decisive.
- Una censura è priva di interesse quando investe una motivazione svolta solo ad abundantiam e non integrante la ratio decidendi, poiché l'eventuale errore su tale argomento non incide sul dispositivo della decisione.
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