Cassazione Civile, Ordinanza n. 16229/2022 del 19/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento e irrogazione di sanzione relativo alla tassa automobilistica regionale per l'anno 2010. La commissione tributaria regionale aveva ritenuto illegittimo l'atto perché consegnato al contribuente dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il tributo doveva essere versato, qualificando il termine di cui all'art. 5 del d.l. 953/1982 come prescrizionale e affermando che, per interromperlo, non bastasse la consegna del plico all'amministrazione postale ma occorresse la ricezione da parte del destinatario; aveva inoltre escluso l'applicabilità della scissione soggettiva degli effetti della notificazione agli atti sostanziali impositivi. La Regione ha impugnato tale decisione con un unico motivo denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sulla tassa automobilistica, sulla notificazione e sul processo tributario, sostenendo che: il termine è in realtà decadenziale quanto all'esercizio del potere impositivo; per rispettarlo rileva la consegna del plico all'ufficio postale prima della scadenza, non la ricezione; il principio di scissione degli effetti della notificazione opera anche per gli atti amministrativi e impositivi; nel caso concreto era pacifico che la spedizione fosse avvenuta entro il termine triennale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della Regione. Ha affermato che, per gli atti impositivi tributari e per il rispetto del termine di esercizio del potere di accertamento, opera il principio di scissione degli effetti della notificazione a mezzo posta: è decisiva la data di consegna del plico all'amministrazione postale, mentre è irrilevante la successiva ricezione da parte del contribuente. Ha quindi ritenuto erronea la sentenza della CTR che aveva qualificato il termine come prescrizione e aveva richiesto la consegna al destinatario entro il 31 dicembre. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato l'originario ricorso del contribuente. Spese compensate per il consolidarsi della giurisprudenza nel corso del giudizio.
Norme richiamate
art. 5 d.l. 953/1982 conv. in L. 53/1983
Per l'azione di recupero della tassa automobilistica il termine è trattato, quanto all'esercizio del potere impositivo e di accertamento/sanzione, come sostanzialmente decadenziale; il rispetto del termine si valuta in base alla tempestiva consegna dell'atto all'agente notificatore.
art. 3 d.l. 2/1986 conv. in L. 60/1986
Richiamato dalla ricorrente tra le norme applicabili al regime della tassa automobilistica e della notificazione.
Il principio di scissione degli effetti della notificazione a mezzo posta opera anche per gli effetti del notificante, secondo il modello generale recepito dal codice di rito.
Richiamato come disciplina decadenziale dell'accertamento tributario, sistematicamente rilevante anche per il tributo regionale in questione.
Richiamato tra le norme sulla notificazione a mezzo posta.
Richiamato tra le norme processuali tributarie applicabili alla notificazione.
Prevede che qualunque notificazione a mezzo servizio postale si considera fatta alla data di spedizione; i termini che decorrono dalla notificazione decorrono dalla data di ricezione dell'atto.
Richiamato per affermare che il termine concernente l'esercizio del potere impositivo, una volta qualificato come decadenziale, non è soggetto a sospensione né a interruzione.
Consente la decisione nel merito da parte della Corte quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Richiamato per evidenziare la distinzione tra termine per la notifica dell'atto sanzionatorio, a pena di decadenza, e prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione.
art. 1, comma 161, L. 296/2006
Richiamato come disciplina locale con analogo regime decadenziale per l'imposizione.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario relativo al potere di accertamento e irrogazione di sanzioni, il termine previsto per l'esercizio della pretesa, pur se testualmente qualificato come prescrizione, può avere natura sostanzialmente decadenziale quando sia funzionale a delimitare temporalmente l'azione impositiva.
- Ai fini del rispetto del termine decadenziale per la notificazione di un atto impositivo a mezzo posta, rileva la data di consegna del plico all'agente postale o all'organo deputato alla notificazione, non la successiva ricezione da parte del destinatario.
- Il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione si applica non solo agli atti processuali, ma anche agli atti amministrativi e tributari, quando la legge ne faccia discendere effetti per il notificante dalla tempestiva attivazione del procedimento notificatorio.
- La distinzione tra fase di accertamento e fase di riscossione è decisiva: il termine riferito alla prima opera come limite all'esercizio della potestà impositiva, mentre l'estinzione del credito definitivo segue le regole della prescrizione.
- Le norme che prevedono decadenze devono essere interpretate in coerenza con la funzione di sanzionare l'inerzia del titolare del potere, senza imputare al notificante ritardi dipendenti da attività sottratte al suo controllo.
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