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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23734/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato undici cartelle di pagamento relative a tributi per i periodi d’imposta 2009-2015, deducendo vizi di notificazione. In appello la CTR aveva ritenuto, per alcune cartelle inviate via PEC, che la notificazione fosse andata a vuoto per indirizzo PEC del destinatario non valido o non attivo, escludendo la necessità di un secondo tentativo di inoltro; per altre cartelle notificate per posta tramite messo, aveva ritenuto sufficiente la sola affissione in caso di irreperibilità assoluta, senza seconda raccomandata informativa. In cassazione la contribuente ha articolato due motivi: con il primo ha dedotto la nullità/inesistenza delle cartelle e delle notifiche via PEC per mancata consegna, per utilizzo di indirizzo PEC non registrato in pubblici elenchi e per ulteriori profili di invalidità della notificazione; con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 140 c.p.c. per omessa verifica dell’invio della seconda raccomandata informativa nei casi di irreperibilità relativa.

La decisione

La Corte ha preliminarmente dichiarato cessata la materia del contendere per cinque cartelle di pagamento, rientranti in una definizione agevolata prevista dalla L. n. 197/2022, come ammesso dalla stessa resistente. Quanto alle altre cartelle, ha rilevato d’ufficio che l’impugnazione era stata proposta avverso l’estratto di ruolo e che, in base all’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, l’estratto di ruolo non è impugnabile salvo specifiche ipotesi di pregiudizio connesso a procedure di appalto, riscossione di somme da parte della PA o perdita di benefici nei rapporti con la PA, ipotesi non dedotte né provate nel caso di specie. Ha quindi affermato la mancanza di interesse ad agire, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, cassato senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarato l’inammissibilità dell’originario ricorso introduttivo. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate integralmente; è stato inoltre escluso il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È il parametro formale invocato per entrambi i motivi di ricorso, ma la Corte non ne entra nel merito perché assorbe la questione pregiudiziale dell’interesse ad agire.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la notificazione via PEC, ma non decisivo ai fini della decisione finale.

  • art. 16-ter d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in L. 17 dicembre 2012, n. 221

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la notificazione via PEC doveva provenire da indirizzi inseriti in pubblici elenchi.

  • artt. 21, 22, 23 d.lgs. 7 marzo 2005

    Richiamati dal ricorrente in tema di validità del documento informatico e delle notificazioni telematiche.

  • art. 26, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Norma evocata nel contraddittorio sulla necessità di un secondo tentativo di notificazione via PEC; la Corte non la applica perché decide sulla carenza di interesse ad agire.

  • art. 14 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159

    Richiamato nel motivo per sostenere che, in alternativa, occorresse il deposito presso la Camera di Commercio e la pubblicazione dell’avviso sul sito informatico.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato per contestare la notificazione postale in ipotesi di irreperibilità; la Corte non affronta il merito del motivo.

  • art. 1, comma 222, L. n. 197/2022

    Base normativa della cessazione della materia del contendere per cinque cartelle rientranti nella definizione agevolata.

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146

    La Corte lo qualifica come disciplina che delimita l’impugnabilità dell’estratto di ruolo ai soli casi in cui il contribuente dimostri specifici pregiudizi; fuori da tali casi manca interesse ad agire.

  • art. 382, terzo comma, c.p.c.

    È la base per la cassazione senza rinvio quando viene rilevata l’insussistenza di una condizione dell’azione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato in ragione della particolare forma di definizione del giudizio.

Massime di principio

  • L’impugnazione dell’estratto di ruolo è ammissibile solo nei casi tassativamente indicati dalla disciplina sopravvenuta, che richiede la dimostrazione di uno specifico pregiudizio attuale e qualificato; fuori da tali ipotesi manca l’interesse ad agire.
  • La mancanza di interesse ad agire, quale condizione dell’azione, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo e può condurre alla cassazione senza rinvio della sentenza impugnata con declaratoria di inammissibilità dell’originario ricorso.
  • Quando la decisione si fonda su una questione pregiudiziale assorbente di ammissibilità, la Corte non esamina i motivi di merito relativi alla ritualità o validità della notificazione degli atti presupposti.
  • La cessazione della materia del contendere per definizione agevolata di alcune pretese non impedisce l’esame delle residue questioni, che restano però soggette al vaglio preliminare dell’interesse ad agire.
  • L’ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il giudizio di legittimità non si conclude con una ordinaria conferma della decisione impugnata ma con una pronuncia che rende superfluo l’esame del ricorso o ne preclude la valutazione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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