Cassazione Civile, Ordinanza n. 15752/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un contenzioso tributario relativo a un'operazione che l'Amministrazione aveva ritenuto elusiva e alla conseguente definizione del giudizio nei gradi di merito e di rinvio. La società aveva proposto revocazione della sentenza della CTR resa in sede di rinvio dopo un precedente annullamento della Cassazione. La CTR ha dichiarato inammissibile la revocazione perché la parte non aveva dedotto veri errori di fatto, ma sostanzialmente chiedeva una nuova valutazione di questioni giuridiche e probatorie. In cassazione la società ha articolato tre motivi: 1) ha denunciato violazione di norme sul potere di firma e sulla validità degli atti impositivi, sostenendo che la sentenza revocanda avesse omesso di considerare il difetto di potere di firma dei funzionari; 2) ha dedotto errore di fatto per la mancata considerazione dell'accatastamento degli immobili; 3) ha lamentato errore di fatto nella valutazione delle passività. L'Agenzia delle entrate ha resistito chiedendo l'inammissibilità o, subordinatamente, il rigetto, ma il controricorso è stato depositato tardivamente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi sollecitassero una rivalutazione del materiale probatorio o della corretta soluzione giuridica della controversia, attività non consentite nel giudizio di revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. In particolare: il primo motivo integrava al più una denunciata omessa pronuncia o una questione di diritto, non un errore di fatto revocatorio; il secondo riguardava un fatto probatorio controverso già oggetto di valutazione e anche di CTU; il terzo investiva ancora una valutazione delle passività su un fatto principale controverso. La Corte ha inoltre osservato che la tardività del controricorso dell'Agenzia non poteva essere sanata con rimessione in termini, ma non ha disposto spese in favore dell'Amministrazione; ha invece dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente come parametro di validità degli atti impositivi e del potere di firma dei funzionari
richiamato dalla ricorrente quale norma sulla sottoscrizione/validità dell'atto impositivo IVA
invocato dalla ricorrente in relazione alla nullità dell'atto amministrativo
art. 3, 5 e 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate
richiamati dalla ricorrente sul tema della competenza e del potere di firma
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge
richiamato come disciplina della revocazione nel processo tributario
richiamato dalla ricorrente in connessione con il rito tributario
art. 395, quarto comma, c.p.c.
norma sulla revocazione per errore di fatto; la Corte ne ribadisce l'applicazione restrittiva ai soli casi di supposizione di un fatto inesistente o inesistenza di un fatto provato, purché il fatto non sia stato controverso
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato dalla ricorrente come vizio processuale dedotto in cassazione
richiamato per la tardività del controricorso depositato oltre il termine di quaranta giorni
art. 111 Cost.
evocato nel passaggio che esclude che il giudizio di revocazione possa trasformarsi in un rimedio per errore di giudizio o di valutazione
richiamato nel passaggio che indica il rimedio corretto per il travisamento di un dato probatorio controverso, a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo se la decisione è fondata sulla supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure sull'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia nel giudizio definito dalla sentenza impugnata.
- Non integra errore di fatto revocatorio la mancata considerazione di un elemento che sia stato oggetto di dibattito tra le parti o di valutazione probatoria, poiché in tal caso si è al più in presenza di un errore di giudizio, di qualificazione giuridica o di motivazione, sindacabile con gli ordinari mezzi di impugnazione e non con la revocazione.
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova è rimediabile con revocazione solo quando riguardi un fatto probatorio in sé e ricorrano i presupposti dell'errore di fatto; se invece il dato probatorio è controverso e la censura investe la sua lettura o valutazione, il vizio va dedotto nei limiti dell'art. 360 c.p.c., non mediante revocazione.
- La revocazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito o per far valere una omessa pronuncia o una questione di diritto travestita da errore di fatto.
- Le questioni attinenti alla valutazione del valore di beni e delle passività, quando costituiscono punti controversi del giudizio e siano state oggetto di istruttoria e di valutazione, non sono sindacabili in revocazione come errori di fatto.
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