Cassazione Civile, Ordinanza n. 14649/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario varie intimazioni di pagamento, alcune fondate su cartelle relative a violazioni del Codice della strada e altre su ulteriori pretese erariali. In primo grado era stato dichiarato il difetto di giurisdizione sulle intimazioni collegate alle sanzioni stradali, mentre per le altre era stato rigettato il ricorso perché le cartelle prodromiche risultavano ritualmente notificate e definitive e perché l'eccezione di compensazione era stata ritenuta infondata, mancando la certezza del controcredito e la disciplina attuativa dell'art. 8 dello Statuto del contribuente. In appello la CTR aveva confermato il rigetto, ritenendo generici i motivi sulla ritualità della notificazione e sulle asserite violazioni degli artt. 6 e 7 dello Statuto del contribuente, riconoscendo la validità della notifica diretta delle cartelle ex art. 26 d.P.R. 602/1973, affermando che la prova della notifica risultava dall'avviso di ricevimento, reputando generica anche la censura su prescrizione/decadenza e confermando il rigetto dell'eccezione di compensazione per difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del controcredito e per mancata attivazione della procedura ex art. 28-ter d.P.R. 602/1973. In cassazione il contribuente ha proposto cinque motivi: 1) violazione di legge per avere escluso la compensazione, sostenendo di essere creditore dell'Agenzia per oltre 60.000 euro; 2) violazione degli artt. 6 e 7 dello Statuto del contribuente per asserita mancanza di elementi indispensabili negli atti impugnati; 3) nullità per atti ritenuti inesistenti, deducendo la violazione della disciplina speciale sulla notifica degli atti tributari ed esecutivi; 4) ulteriore nullità per mancanza della relata di notifica e per invalidità delle cartelle notificate direttamente da Equitalia; 5) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla ritualità delle notifiche e alla legittimità delle intimazioni. Le amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non specificava con precisione le norme violate, non si confrontava con l'accertamento di merito sulla mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del controcredito e risultava comunque manifestamente infondato, richiamando il principio per cui l'art. 8, comma 4, dello Statuto del contribuente ha natura immediatamente precettiva in tema di rimborso del costo delle fideiussioni. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per mancata riproduzione delle intimazioni impugnate e quindi per difetto di autosufficienza. Ha ritenuto inammissibili e comunque manifestamente infondati il terzo e il quarto motivo, osservando che la cartella può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 e che, in tale ipotesi, si applica la disciplina del servizio postale ordinario, senza necessità di relata di notifica. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo perché ostacolato dalla doppia conforme, privo di un fatto storico decisivo realmente individuato e non autosufficiente. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali in favore delle resistenti, con ulteriore statuizione in tema di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge, ma i motivi che vi si richiamavano sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specificità e, in parte, manifestamente infondati.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per dedurre nullità della sentenza; la Corte ha rilevato che le censure non integravano un vero error in procedendo e, comunque, erano infondate.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatto decisivo è stato escluso perché il motivo non indicava un fatto storico decisivo e risultava precluso dalla doppia conforme.
Richiamato per la compensazione: la Corte ha ribadito che la compensazione richiede crediti certi, liquidi ed esigibili.
La disposizione è stata richiamata come norma immediatamente precettiva in tema di rimborso dei costi delle fideiussioni richieste al contribuente, anche prima dei decreti attuativi.
art. 28-ter d.P.R. n. 602 del 1973
La Corte ha valorizzato l'accertamento di merito secondo cui il contribuente non aveva attivato la procedura prevista da questa norma.
Richiamato dalla parte ricorrente; la censura è stata dichiarata generica e non autosufficiente.
Richiamato dalla parte ricorrente; la censura è stata dichiarata generica e non autosufficiente.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
La cartella esattoriale può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tale ipotesi vale la disciplina postale ordinaria e la notifica si perfeziona con la ricezione risultante dall'avviso, senza necessità di relata.
La Corte ha ricordato che, dopo la soppressione dell'inciso 'da parte dell'esattore', resta consentita la notifica diretta della cartella da parte del concessionario.
Citato dalla parte ricorrente nel dedurre vizi della notifica; la censura è stata ritenuta inammissibile e infondata.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Norma evocata dalla parte ricorrente in relazione alla relata di notifica; non ha condotto all'accoglimento del ricorso.
La Corte ha escluso l'applicabilità di tale disciplina alla notifica semplificata della cartella esattoriale effettuata mediante raccomandata ex art. 26 d.P.R. 602/1973.
Richiamati dalla parte ricorrente per censurare la notifica; la Corte ha escluso che fossero necessari nella forma di notificazione considerata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La compensazione tra crediti e debiti non può essere utilmente opposta se il controcredito non è dimostrato con caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità; in cassazione la censura è inammissibile se non si indica specificamente la norma violata e non si confronta con l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- Nel giudizio di cassazione le doglianze devono essere autosufficienti: quando si lamentano vizi degli atti impugnati o della notificazione, occorre riprodurre o indicare in modo puntuale il contenuto degli atti stessi e i vizi dedotti, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973; in tale ipotesi si applica la disciplina del servizio postale ordinario e non è necessaria una relata di notifica redatta secondo le forme della notificazione giudiziaria.
- Quando la notificazione della cartella avviene con il procedimento semplificato previsto dall'art. 26 d.P.R. 602/1973, la prova del perfezionamento della notifica è costituita dall'avviso di ricevimento.
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo e realmente omesso; non è sufficiente una critica generica alla motivazione o alla ricostruzione istruttoria, specie in presenza di doppia conforme.
- Lo Statuto del contribuente può contenere disposizioni immediatamente precettive, ma la loro invocazione deve essere coerente con la fattispecie concreta e sorretta da specifica allegazione delle circostanze di fatto rilevanti.
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