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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20357/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società in nome collettivo e, per riflesso, del socio, relativo all’anno d’imposta 2007. L’ufficio aveva ricostruito maggiori ricavi e attività non dichiarate mediante un controllo di tipo cartolare, confrontando i dati della dichiarazione con quelli risultanti dal registro clienti-fornitori (Cli.Fo.) di clienti della società. Prima dell’avviso era stata inviata alla società una richiesta di esibizione dei registri IVA 2007, rimasta senza riscontro, e l’atto era stato notificato dopo pochi giorni. La CTR aveva accolto l’appello del socio, ritenendo che l’atto fosse divenuto definitivo solo nei confronti della società e non del socio, e nel merito aveva escluso sia la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, sia un effettivo contraddittorio endoprocedimentale. L’Agenzia ha impugnato la sentenza con tre motivi: 1) omessa o apparente motivazione ex artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, per non avere la CTR spiegato perché mancassero presunzioni idonee a sorreggere la pretesa; 2) violazione dell’art. 12 L. 212/2000, sostenendo che non vi fosse obbligo di contraddittorio preventivo in un accertamento cartolare e che l’articolo richiamato non fosse applicabile; 3) violazione dell’art. 39 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., perché il dato Cli.Fo. dei clienti costituiva elemento presuntivo idoneo a fondare l’accertamento induttivo e, in mancanza di esibizione della documentazione da parte del contribuente, spettava a quest’ultimo giustificare le discordanze.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, reputando la motivazione della CTR sufficientemente intelligibile, ma ha accolto il secondo e il terzo motivo. Ha infatti affermato che i dati tratti dagli elenchi clienti-fornitori di terzi possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento tributario e che, nel caso concreto, trattandosi di accertamento cd. a tavolino e di tributo armonizzato come l’IVA, il contribuente che invoca la violazione del contraddittorio preventivo deve indicare in concreto quali difese avrebbe potuto svolgere, onere non assolto. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Le questioni riproposte dai controricorrenti e non esaminate nel merito dalla CTR sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto la sentenza di merito sufficientemente motivata.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in tema di contenuto della sentenza tributaria; non è stato ravvisato un vizio di motivazione tale da determinare la cassazione sul primo motivo.

  • art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Il termine dilatorio e il contraddittorio endoprocedimentale non operano automaticamente negli accertamenti a tavolino, salvo che per tributi armonizzati come l’IVA; in tale ipotesi il contribuente deve comunque allegare in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere.

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    In materia di accertamento analitico-induttivo l’Amministrazione può fondarsi anche su elementi presuntivi ricavati da dati di terzi, se idonei a sorreggere la pretesa.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell’onere della prova: il contribuente, una volta emerso un elemento idoneo a far presumere maggiori ricavi, deve giustificare la discordanza o fornire prova contraria.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per affermare che gli elementi indiziari possono fondare presunzioni purché, nel concreto, siano valutati secondo i requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato per confermare che, ai fini IVA, l’Amministrazione può utilizzare gli elenchi contenuti nelle dichiarazioni di altri contribuenti come base dell’accertamento.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato per il principio secondo cui, ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito; nel caso concreto le ulteriori questioni non esaminate sono state rinviate al giudice di rinvio.

  • art. 24 Cost.

    Evocato dalla parte resistente a sostegno del diritto di difesa e del contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 97 Cost.

    Evocato dalla parte resistente insieme al diritto al contraddittorio, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’annullamento dell’atto.

  • artt. 41, 47 e 48 Carta di Nizza

    Richiamati dalla parte resistente in funzione del diritto di difesa e del contraddittorio, senza accoglimento nel dispositivo.

Massime di principio

  • Negli accertamenti tributari di natura analitico-induttiva l’Amministrazione può fondare la pretesa anche su dati provenienti dalle dichiarazioni o dagli elenchi trasmessi da soggetti terzi, purché tali dati siano concretamente idonei a sorreggere la ricostruzione del reddito o del volume d’affari.
  • In materia di IVA, tributo armonizzato, il mancato contraddittorio preventivo non comporta automaticamente l’invalidità dell’avviso di accertamento negli accertamenti a tavolino: il contribuente che deduce la violazione deve indicare quali difese specifiche avrebbe potuto svolgere se fosse stato sentito prima dell’adozione dell’atto.
  • Quando l’ufficio evidenzia una discordanza tra dati dichiarati dal contribuente e dati emergenti da fonti di terzi, il contribuente è gravato dall’onere di fornire una spiegazione plausibile o prova contraria della divergenza.
  • La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente se consente di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice, anche quando la parte non la condivida; il vizio di motivazione non ricorre se la ratio decidendi è comunque intelligibile.
  • Le questioni assorbite dal giudice di merito e non esaminate non possono essere direttamente decise in cassazione se richiedono ulteriori accertamenti di fatto, dovendo essere rimesse al giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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