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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20289/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la determinazione della rendita catastale di una centrale geotermica censita in categoria D/1, dichiarata tramite procedura DOCFA e poi oggetto di avviso di rettifica da parte dell'Amministrazione finanziaria. L'Ufficio sosteneva che nella stima dovessero essere inclusi anche i pozzi di estrazione e reiniezione, perché componenti essenziali e non separabili dell'impianto produttivo, e che la Commissione regionale avesse errato nell'escluderli assimilando la loro funzione a quella di una miniera. Le società controricorrenti e ricorrenti incidentali contestavano invece l'inclusione nella rendita di altre componenti dell'impianto, come vapordotti, alternatori, trasformatori e apparecchiature per la trattazione delle emissioni vaporose, deducendo anche difetto di motivazione dell'avviso e violazione dell'onere della prova; in via subordinata riproponevano la censura di eccessività della rendita, sulla base di una perizia tecnica. Il ricorso principale dell'Agenzia era affidato a un motivo di violazione di legge sulle norme catastali; il ricorso incidentale delle società era articolato in cinque motivi.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate, affermando che, nel regime normativo applicabile ratione temporis, i pozzi di estrazione e reiniezione di una centrale geotermica devono essere inclusi nella rendita catastale insieme alle altre componenti non separabili che concorrono alla funzione produttiva dell'impianto. Ha respinto i primi tre motivi del ricorso incidentale, ritenendo legittima l'inclusione nella stima di vapordotti, alternatori, trasformatori e apparecchiature per la trattazione delle emissioni, nonché sufficiente la motivazione dell'avviso di classamento e non provata la dedotta carenza motivazionale. Ha invece accolto il quarto e il quinto motivo incidentale, nei limiti in cui censuravano la mancata valutazione della congruità della rendita attribuita e della maggiore o minore incidenza estimativa delle varie componenti, disponendo la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, che dovrà riesaminare la determinazione complessiva della rendita secondo i principi enunciati e provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene utilizzato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto sia nel ricorso principale sia in quello incidentale.

  • artt. 4 e 10 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652

    Richiamati dall'Agenzia a sostegno della tesi secondo cui nella rendita catastale vanno computati anche i componenti essenziali della centrale geotermica.

  • art. 1 quinquies del d.l. 31 marzo 2005, n. 44, conv. in legge n. 88 del 2005

    Considerato applicabile ratione temporis; secondo la Corte, per le centrali geotermiche, i componenti non separabili senza pregiudizio della funzione di generazione energetica devono essere inglobati nella rendita.

  • art. 1, comma 21, legge n. 208/2015

    a decorrere dal 1° gennaio 2016

    Norma innovativa non applicabile alla fattispecie, perché l'avviso impugnato è stato adottato prima dell'entrata in vigore della riforma.

  • art. 1, commi 22 e 23, legge n. 208/2015

    Richiamati per escluderne l'applicazione retroattiva alla controversia, limitata temporalmente a un accertamento anteriore al 2016.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama per relationem l'orientamento ormai consolidato senza ripetere analiticamente le precedenti argomentazioni.

  • art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212

    Invocato dalle società per contestare la motivazione dell'avviso; la censura è stata ritenuta infondata perché l'atto conteneva elementi descrittivi e valutativi sufficienti.

  • art. 2697 c.c.

    Deducato dalle società per contestare l'onere probatorio dell'Ufficio; la Corte ritiene fondate solo le doglianze sulla mancata valutazione di congruità della rendita, non già la critica alla inclusione delle componenti essenziali.

  • art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, conv. in l. n. 75 del 1993

    Richiamato come base normativa della procedura DOCFA e della stima diretta ai fini del classamento.

  • d.m. 19 aprile 1994, n. 701

    Disciplina la procedura DOCFA; la Corte osserva che l'avviso fondato su tale procedura è sufficientemente motivato mediante gli elementi conoscibili dal contribuente.

  • Circolare n. 6 del 2012 dell'Agenzia del Territorio

    Richiamata come fonte interpretativa recepita dal legislatore, che include nel calcolo anche ulteriori componenti funzionalmente connesse al processo produttivo.

  • Circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016 dell'Agenzia delle Entrate

    Ritenuta non applicabile ratione temporis alla fattispecie, perché relativa al nuovo regime introdotto dalla legge n. 208/2015.

Massime di principio

  • Nella determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale, sotto il regime previgente alla riforma del 2015, devono essere inclusi non solo gli elementi strutturalmente immobiliari, ma anche i componenti dell'impianto che, pur collocati nel sottosuolo o nel ciclo produttivo, siano non separabili senza pregiudizio della funzione economica dell'immobile e siano indispensabili al suo autonomo funzionamento produttivo.
  • Per le centrali geotermiche, i pozzi di estrazione e reiniezione, i vapordotti, gli alternatori, i trasformatori e le apparecchiature funzionali al processo produttivo rientrano nella base estimativa catastale quando costituiscano parti essenziali e inscindibili dell'unità immobiliare.
  • La disciplina introdotta dalla legge n. 208/2015 sulla stima catastale degli immobili del gruppo D ed E è innovativa e opera solo dal 1° gennaio 2016; non può essere applicata retroattivamente ad avvisi di accertamento anteriori.
  • Nel procedimento DOCFA e nella stima diretta degli immobili del gruppo D, l'obbligo di motivazione dell'avviso può essere soddisfatto anche mediante l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, poiché la stima è atto tecnico conoscibile dal contribuente nel contesto partecipativo del procedimento.
  • Le censure relative alla sola congruità della rendita o al maggior/minor valore stimato delle componenti dell'impianto restano esaminabili in rinvio quando la cassazione abbia rimosso il capo della decisione che aveva erroneamente escluso una parte essenziale della base imponibile.

Come è indicizzato

MaterieClassamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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