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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20294/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso da un comune per IMU dovuta per l'anno 2012 su immobili posseduti da una congregazione religiosa. In primo e secondo grado la contribuente aveva chiesto il riconoscimento dell'esenzione, sostenendo che gli immobili erano destinati ad attività di culto e ad attività istituzionali non commerciali. La corte tributaria regionale ha rigettato l'appello, ritenendo che l'atto fosse sufficientemente motivato e che la contribuente non avesse provato i presupposti dell'esenzione: mancava documentazione idonea a distinguere gli immobili destinati al culto da quelli destinati ad attività didattiche svolte a pagamento e, comunque, dai dati di bilancio emergevano entrate superiori alle spese, incompatibili con lo svolgimento gratuito o quasi gratuito richiesto dalla normativa. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) violazione della legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, per asserito difetto di motivazione dell'avviso, perché le ragioni del mancato riconoscimento dell'esenzione erano state esplicitate solo nelle controdeduzioni e non nell'atto; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e di varie norme tributarie, sostenendo di aver già provato con un attestato della Curia la natura di ente ecclesiastico e l'estraneità all'attività commerciale, e lamentando che il giudice di merito non avesse considerato tale documento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'avviso di accertamento conteneva gli elementi essenziali della pretesa tributaria e, in tema di esenzioni, non era necessario indicare anche tutte le ragioni giuridiche del mancato riconoscimento delle possibili cause di esclusione, gravando sul contribuente l'onere di allegare e provare i presupposti dell'esenzione. Ha rigettato anche il secondo motivo perché la censura sull'art. 115 c.p.c. era impropria: la decisione di merito non aveva utilizzato prove non introdotte dalle parti, ma aveva valutato il materiale probatorio, e comunque l'attestazione ecclesiastica non bastava a dimostrare in concreto lo svolgimento esclusivo di attività non commerciali. La Corte ha quindi confermato la sentenza impugnata e ha dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di esenzioni da tributi immobiliari, l'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di comprendere l'oggetto della pretesa e di contestarla efficacemente; non è necessario che l'atto contenga anche la confutazione analitica di ogni possibile causa di esenzione.
  • Quando il contribuente invoca un'esenzione fiscale, l'onere di allegare e provare i relativi presupposti grava su di lui; l'ente impositore non deve dimostrare in via preventiva l'inesistenza di tutte le esenzioni astrattamente configurabili.
  • Per l'esenzione degli immobili degli enti ecclesiastici o non commerciali non basta la qualifica soggettiva dell'ente: occorre un accertamento concreto della destinazione esclusiva dell'immobile ad attività esenti e del loro svolgimento con modalità non commerciali.
  • La prova richiesta per l'esenzione non può ridursi a documenti che descrivono in astratto la natura dell'ente o la destinazione programmata dell'immobile; è necessario verificare in concreto le modalità effettive di svolgimento dell'attività e l'eventuale corrispettività del servizio.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri consentiti, non quando apprezza il materiale probatorio in modo non condiviso dalla parte soccombente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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