Cassazione Civile, Ordinanza n. 20294/2024 del 23/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso da un comune per IMU dovuta per l'anno 2012 su immobili posseduti da una congregazione religiosa. In primo e secondo grado la contribuente aveva chiesto il riconoscimento dell'esenzione, sostenendo che gli immobili erano destinati ad attività di culto e ad attività istituzionali non commerciali. La corte tributaria regionale ha rigettato l'appello, ritenendo che l'atto fosse sufficientemente motivato e che la contribuente non avesse provato i presupposti dell'esenzione: mancava documentazione idonea a distinguere gli immobili destinati al culto da quelli destinati ad attività didattiche svolte a pagamento e, comunque, dai dati di bilancio emergevano entrate superiori alle spese, incompatibili con lo svolgimento gratuito o quasi gratuito richiesto dalla normativa. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) violazione della legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, per asserito difetto di motivazione dell'avviso, perché le ragioni del mancato riconoscimento dell'esenzione erano state esplicitate solo nelle controdeduzioni e non nell'atto; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e di varie norme tributarie, sostenendo di aver già provato con un attestato della Curia la natura di ente ecclesiastico e l'estraneità all'attività commerciale, e lamentando che il giudice di merito non avesse considerato tale documento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'avviso di accertamento conteneva gli elementi essenziali della pretesa tributaria e, in tema di esenzioni, non era necessario indicare anche tutte le ragioni giuridiche del mancato riconoscimento delle possibili cause di esclusione, gravando sul contribuente l'onere di allegare e provare i presupposti dell'esenzione. Ha rigettato anche il secondo motivo perché la censura sull'art. 115 c.p.c. era impropria: la decisione di merito non aveva utilizzato prove non introdotte dalle parti, ma aveva valutato il materiale probatorio, e comunque l'attestazione ecclesiastica non bastava a dimostrare in concreto lo svolgimento esclusivo di attività non commerciali. La Corte ha quindi confermato la sentenza impugnata e ha dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 162
L'avviso di accertamento è ritenuto valido se contiene gli elementi essenziali della pretesa; non è richiesto che indichi anche tutte le ragioni del mancato riconoscimento delle esenzioni astrattamente applicabili.
La violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti e acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non quando si limiti a valutare diversamente le prove offerte.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)
L'esenzione IMU/ICI per immobili destinati ad attività esenti richiede lo svolgimento esclusivo, in concreto, di attività di culto o assimilate con modalità non commerciali, e il relativo onere probatorio grava sul contribuente.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. d)
Norma richiamata nel ricorso, senza che la Corte ne sviluppi un'autonoma interpretazione specifica nel dispositivo motivazionale.
d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 8
Norma richiamata nel ricorso in relazione al regime esentivo degli immobili degli enti non commerciali.
d.l. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2-bis
Norma richiamata nel ricorso in collegamento con la disciplina dell'esenzione per enti ecclesiastici e non commerciali.
l. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. b)
Le attività di istruzione, educazione e cultura, così come le attività commerciali o a scopo di lucro, sono considerate attività diverse da quelle di religione o di culto; ciò impone un accertamento concreto della natura dell'attività svolta nell'immobile.
d.m. 19 novembre 2012, n. 200, art. 3
Definisce i requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali ai fini dell'esenzione.
d.m. 19 novembre 2012, n. 200, art. 4
Definisce i requisiti specifici dell'attività svolta; per le attività didattiche richiede gratuità o corrispettivi simbolici tali da coprire solo una frazione del costo effettivo.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di esenzioni da tributi immobiliari, l'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di comprendere l'oggetto della pretesa e di contestarla efficacemente; non è necessario che l'atto contenga anche la confutazione analitica di ogni possibile causa di esenzione.
- Quando il contribuente invoca un'esenzione fiscale, l'onere di allegare e provare i relativi presupposti grava su di lui; l'ente impositore non deve dimostrare in via preventiva l'inesistenza di tutte le esenzioni astrattamente configurabili.
- Per l'esenzione degli immobili degli enti ecclesiastici o non commerciali non basta la qualifica soggettiva dell'ente: occorre un accertamento concreto della destinazione esclusiva dell'immobile ad attività esenti e del loro svolgimento con modalità non commerciali.
- La prova richiesta per l'esenzione non può ridursi a documenti che descrivono in astratto la natura dell'ente o la destinazione programmata dell'immobile; è necessario verificare in concreto le modalità effettive di svolgimento dell'attività e l'eventuale corrispettività del servizio.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri consentiti, non quando apprezza il materiale probatorio in modo non condiviso dalla parte soccombente.
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