Cassazione Civile, Ordinanza n. 20292/2024 del 23/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato sinteticamente il reddito IRPEF 2006 di un contribuente applicando il c.d. redditometro, sulla base dei beni posseduti e delle spese sostenute per incrementi patrimoniali, e gli aveva notificato un avviso di accertamento. Il contribuente aveva impugnato l’atto davanti alla CTP di Torino, che gli aveva dato ragione annullando l’accertamento; l’Ufficio aveva poi ottenuto riforma in appello dinanzi alla CTR Piemonte. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a nove motivi, ma nelle more ha depositato memoria con documentazione attestante di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 193 del 2016, convertito, e di avere pagato integralmente gli importi dovuti mediante cinque rate quietanzate; ha quindi chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi del ricorso perché ha preso atto dell’intervenuta definizione agevolata della controversia e del pagamento di quanto dovuto. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, ha richiamato l’art. 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992, osservando che nel giudizio estinto le spese restano a carico di chi le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge. Ha inoltre escluso l’applicabilità del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ritenendo che tale previsione non operi quando il processo si estingue e non vi è rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 6 del D.L. n. 193 del 2016
La definizione agevolata della controversia, se correttamente richiesta e integralmente perfezionata con il pagamento degli importi dovuti, determina la cessazione della materia del contendere e impedisce l’esame del ricorso nel merito.
art. 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Le spese del giudizio estinto … restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge
Nel processo tributario estinto le spese seguono la regola indicata dalla norma e restano a carico di chi le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si estingue, perché la fattispecie è estranea alle ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ma che, nel caso di estinzione del giudizio, non giustifica il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il contribuente dimostra di avere aderito a una procedura di definizione agevolata della lite fiscale e di avere integralmente adempiuto agli oneri dovuti, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, senza esaminare i motivi di ricorso.
- Nel processo tributario estinto, le spese seguono la disciplina speciale dell’art. 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disposizione di legge.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto per il soccombente non opera nelle ipotesi di estinzione del giudizio, poiché si tratta di una previsione eccezionale e di stretta interpretazione applicabile solo ai casi espressamente previsti dalla legge.
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