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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20296/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria, a seguito di verifiche bancarie su un agente di commercio per l'anno d'imposta 2009, aveva contestato numerose movimentazioni in accredito ritenute non giustificate e aveva emesso avviso di accertamento ai fini IRPEF, IVA e IRAP, elevando il reddito accertato rispetto a quello dichiarato. Il contribuente aveva sostenuto che i versamenti sul conto corrente corrispondevano a incassi in contanti riscossi dai clienti e poi riversati sul conto per essere successivamente girati, al netto delle provvigioni, alle ditte mandanti. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente, e la CTR aveva confermato. In cassazione l'Agenzia denunciava violazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il contribuente non aveva fornito prova analitica e rigorosa della riferibilità di ogni singola movimentazione a operazioni non imponibili, limitandosi a giustificazioni generiche e non documentate; contestava inoltre che i giudici di merito avessero acriticamente ritenuto giustificati i versamenti senza spiegare in che cosa consistesse la documentazione prodotta e senza consentire il riscontro delle singole operazioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, in caso di accertamento basato su movimenti di conto corrente, l'Amministrazione assolve il proprio onere probatorio producendo i dati bancari, mentre il contribuente deve superare la presunzione legale con prova analitica e specifica per ciascun versamento. Poiché la sentenza impugnata aveva genericamente richiamato una 'vasta e chiara documentazione' senza indicarne il contenuto né verificarne l'analiticità e la riferibilità alle singole operazioni, la decisione è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame nel rispetto dei principi affermati.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    nelle indagini bancarie l'onere dell'Ufficio è assolto con i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti; grava poi sul contribuente l'onere di provare analiticamente che ogni movimentazione non è riferibile a operazioni imponibili

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per ribadire la ripartizione dell'onere della prova: una volta acquisiti gli elementi bancari, spetta al contribuente fornire prova specifica e non generica della giustificazione dei movimenti contestati

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dall'Agenzia

Massime di principio

  • Nelle controversie su accertamenti fondati su movimentazioni bancarie, i dati risultanti dai conti correnti integrano una presunzione legale che consente all'Ufficio di assolvere il proprio onere probatorio.
  • Il contribuente deve contrastare la presunzione con prova analitica, specifica e riferita a ciascuna operazione contestata; non sono sufficienti giustificazioni generiche o ricostruzioni per masse.
  • Il giudice di merito non può ritenere superata la presunzione legale limitandosi ad affermazioni apodittiche sull'esistenza di documentazione, ma deve indicare il contenuto della prova e verificarne la puntualità rispetto ai singoli movimenti bancari.
  • La mancata dimostrazione analitica della riferibilità dei versamenti a operazioni non imponibili comporta la legittimità dell'accertamento fondato sulle movimentazioni bancarie.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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