Cassazione Civile, Ordinanza n. 20290/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite riguarda un avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2013, emesso da Roma Capitale per un complesso immobiliare unitariamente accatastato. Il contribuente sosteneva che l'immobile fosse destinato in gran parte ad attività di culto e, per l'11% della superficie, concesso in locazione a terzi, con conseguente spettanza dell'esenzione IMU pro quota per la parte non commerciale. In primo e secondo grado la pretesa tributaria è stata confermata perché la porzione asseritamente esente non risultava autonomamente accatastata né specificamente indicata nella dichiarazione. Con il primo motivo di ricorso il contribuente ha dedotto violazione della L. n. 241/1990, art. 3, e degli artt. 2 e 24 Cost., lamentando che l'ente impositore e i giudici di merito avessero valorizzato, solo in corso di causa, l'omessa presentazione della dichiarazione IMU per l'agevolazione sugli immobili a uso promiscuo, mentre l'avviso contestava una dichiarazione infedele, e inoltre che vi fosse una discrasia tra l'ubicazione del bene indicata nella motivazione e quella dell'avviso. Con il secondo motivo ha denunciato violazione del d.lgs. n. 504/1992, art. 7, del d.l. n. 1/2012, art. 91-bis, della L. n. 212/2000, art. 6, e del d.m. 30 ottobre 2012, sostenendo che, per l'IMU 2013, non poteva essergli opposta una decadenza derivante dall'omessa dichiarazione prevista dalla disciplina sull'esenzione degli enti non commerciali, anche perché tale onere informativo non poteva essere introdotto da regolamento locale e perché dovevano valere le precedenti dichiarazioni ICI/IMU già rese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la censura relativa al difetto/mutamento di motivazione dell'atto impositivo non era stata devoluta con l'appello e, quindi, era ormai coperta da giudicato interno. Ha poi rigettato il secondo motivo, ritenendo corretta la ricostruzione della disciplina dell'esenzione IMU per immobili a utilizzazione mista: l'esenzione spetta solo alla frazione effettivamente destinata ad attività non commerciali, ma deve essere specificamente indicata nella dichiarazione quando non sia possibile un autonomo accatastamento. La Corte ha valorizzato il carattere di onere informativo della dichiarazione e ha escluso che la natura sperimentale dell'IMU o la disciplina regolamentare locale potessero escludere tale obbligo. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso, condannando il ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Richiamato dal ricorrente per censurare il difetto o mutamento di motivazione dell'atto impositivo; la censura è stata ritenuta inammissibile per giudicato interno.
artt. 2 e 24 Cost.
Invocati dal ricorrente in relazione al diritto di difesa e alla correttezza della motivazione dell'atto; non hanno condotto all'accoglimento del ricorso.
d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 8
Norma di rinvio alla disciplina delle esenzioni del d.lgs. n. 504/1992, art. 7, anche per l'IMU.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)
È la base normativa dell'esenzione per gli immobili destinati ad attività non commerciali; in caso di uso misto l'esenzione opera solo sulla porzione destinata a tali attività.
d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 91-bis
Ha ristretto l'esenzione agli immobili utilizzati con modalità non commerciali e, per gli immobili a utilizzazione mista, impone la proporzione e la dichiarazione quando non sia possibile l'identificazione catastale della porzione esente.
d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, art. 9, comma 6
Ha modificato l'art. 91-bis, comma 3, consolidando il regime dichiarativo per l'esenzione proporzionale.
d.m. 19 novembre 2012, n. 200, art. 5
Detta i criteri per determinare il rapporto proporzionale della parte esente negli immobili a utilizzazione mista, con riferimento a superficie, soggetti e tempo.
d.m. 19 novembre 2012, n. 200, art. 6
Impone agli enti non commerciali la dichiarazione degli immobili per i quali è dovuta l'IMU e di quelli per cui l'esenzione si applica pro quota.
d.m. 26 giugno 2014, art. 1
Approva il modello di dichiarazione IMU/TASI da utilizzare anche per l'applicazione dell'art. 91-bis.
d.m. 26 giugno 2014, art. 5, commi 1 e 2
Stabilisce il termine di presentazione della dichiarazione e la sua efficacia per gli anni successivi in assenza di variazioni.
L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 703
È richiamato per affermare che l'istituzione della IUC ha lasciato salva la disciplina dell'IMU.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando una questione di motivazione dell'atto impositivo non è riproposta con l'appello, la relativa censura non può essere nuovamente dedotta in cassazione perché coperta da giudicato interno.
- Nell'IMU sugli enti non commerciali, l'esenzione per immobili a utilizzazione mista spetta solo alla porzione effettivamente destinata ad attività non commerciali ed esige, ove non sia possibile l'autonoma identificazione catastale, una specifica indicazione nella dichiarazione prevista dalla disciplina speciale.
- La dichiarazione richiesta per ottenere un'agevolazione o un'esenzione tributaria assolve a un essenziale onere informativo del contribuente e può essere richiesta anche quando esistano precedenti dichiarazioni relative ad altri tributi o ad annualità anteriori, se la disciplina sopravvenuta impone un adempimento specifico.
- La natura sperimentale o transitoria di un'imposta non esclude l'applicazione della disciplina speciale sulle esenzioni, quando il legislatore abbia espressamente mantenuto ferma la regolazione dell'imposta e abbia rimodulato l'agevolazione per renderla compatibile con il diritto dell'Unione.
- Le disposizioni regolamentari di attuazione operano entro il perimetro fissato dalla legge: non possono essere invocate per negare o elidere un onere dichiarativo che trova fondamento nella disciplina primaria dell'esenzione.
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