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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28551/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva notificato quattro avvisi di accertamento per maggior IRPEF, addizionali e sanzioni relativi agli anni d'imposta 2005, 2006, 2007 e 2008, fondati sulla sproporzione tra redditi dichiarati e tenore di vita desunto dalle spese sostenute. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento degli avvisi sostenendo di aver finanziato le spese con il rientro di capitali da scudo fiscale, ma la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio rilevando che le spese contestate precedevano il rientro dei capitali, che le giustificazioni erano insufficienti e che il contribuente si era sottratto al contraddittorio procedimentale. In cassazione il contribuente aveva proposto sei motivi: omesso esame delle controdeduzioni in appello e nullità della sentenza per violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992; violazione dell'art. 112 c.p.c.; violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 per tardività della produzione documentale dell'Ufficio sullo scudo fiscale; violazione dell'art. 13-bis d.l. 78/2009 e dell'art. 32, comma 3, d.P.R. 600/1973 in tema di questionario e contraddittorio; violazione della disciplina sullo scudo fiscale per la ritenuta non opponibilità delle somme scudate. Successivamente il ricorrente ha comunicato di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti ex art. 6 d.l. 193/2016, producendo prova del versamento e chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha ritenuto che, una volta depositata la dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio, accompagnata dalla comunicazione dell'esattore e, nel caso concreto, anche dalla rinuncia del ricorrente, il processo debba essere dichiarato estinto ex art. 391 c.p.c., senza necessità di accettazione della controparte. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. La Corte ha inoltre escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la parte ricorrente in cassazione dichiara di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti prevista dalla legge, deposita prova del pagamento e formalizza la rinuncia al ricorso, il giudizio deve essere dichiarato estinto anche senza accettazione della controparte.
  • La declaratoria di estinzione per rinuncia conseguente a definizione agevolata assorbe l'esame dei motivi di ricorso proposti contro la sentenza impugnata.
  • In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non opera il raddoppio del contributo unificato.
  • Nel contenzioso tributario fondato su accertamento sintetico o redditometrico, il tema del nesso tra spese contestate e provvista dichiarata resta centrale, ma nel caso di estinzione del giudizio la Corte non entra nel merito delle censure proposte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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