Cassazione Civile, Ordinanza n. 28551/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato quattro avvisi di accertamento per maggior IRPEF, addizionali e sanzioni relativi agli anni d'imposta 2005, 2006, 2007 e 2008, fondati sulla sproporzione tra redditi dichiarati e tenore di vita desunto dalle spese sostenute. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento degli avvisi sostenendo di aver finanziato le spese con il rientro di capitali da scudo fiscale, ma la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio rilevando che le spese contestate precedevano il rientro dei capitali, che le giustificazioni erano insufficienti e che il contribuente si era sottratto al contraddittorio procedimentale. In cassazione il contribuente aveva proposto sei motivi: omesso esame delle controdeduzioni in appello e nullità della sentenza per violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992; violazione dell'art. 112 c.p.c.; violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 per tardività della produzione documentale dell'Ufficio sullo scudo fiscale; violazione dell'art. 13-bis d.l. 78/2009 e dell'art. 32, comma 3, d.P.R. 600/1973 in tema di questionario e contraddittorio; violazione della disciplina sullo scudo fiscale per la ritenuta non opponibilità delle somme scudate. Successivamente il ricorrente ha comunicato di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti ex art. 6 d.l. 193/2016, producendo prova del versamento e chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha ritenuto che, una volta depositata la dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio, accompagnata dalla comunicazione dell'esattore e, nel caso concreto, anche dalla rinuncia del ricorrente, il processo debba essere dichiarato estinto ex art. 391 c.p.c., senza necessità di accettazione della controparte. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. La Corte ha inoltre escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorrente come parametro di validità della sentenza della CTR per omesso esame delle controdeduzioni
richiamato dal ricorrente per denunciare omessa pronuncia
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorrente per contestare la produzione documentale dell'Ufficio in appello
art. 13-bis d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv. nella l. 3 agosto 2009, n. 102
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dello scudo fiscale e alla sua opponibilità ai fini probatori
art. 32, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dal ricorrente in tema di questionario e contraddittorio endoprocedimentale
art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. nella l. n. 225 del 2016
norma sulla definizione agevolata dei carichi pendenti cui il ricorrente ha aderito impegnandosi a rinunciare al giudizio
base per la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione in presenza di definizione agevolata e rinuncia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito del giudizio
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente in cassazione dichiara di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti prevista dalla legge, deposita prova del pagamento e formalizza la rinuncia al ricorso, il giudizio deve essere dichiarato estinto anche senza accettazione della controparte.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia conseguente a definizione agevolata assorbe l'esame dei motivi di ricorso proposti contro la sentenza impugnata.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non opera il raddoppio del contributo unificato.
- Nel contenzioso tributario fondato su accertamento sintetico o redditometrico, il tema del nesso tra spese contestate e provvista dichiarata resta centrale, ma nel caso di estinzione del giudizio la Corte non entra nel merito delle censure proposte.
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