Cassazione Civile, Ordinanza n. 07086/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da cinque avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2007 e 2008, con cui l'Ufficio aveva contestato costi non deducibili per mancanza di documentazione e per l'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti, in relazione all'attività di commercio all'ingrosso di autovetture esercitata da una ditta individuale. Il giudice tributario provinciale aveva rigettato il ricorso del contribuente; la commissione regionale, invece, aveva accolto l'appello ritenendo, sulla base della documentazione contabile prodotta, che acquisti e vendite delle autovetture fossero certi e che non emergessero omissioni o evasione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme in tema di detrazione IVA e onere della prova, sostenendo che spettasse al contribuente dimostrare l'effettività delle operazioni e non bastassero fatture e scritture formalmente regolari quando l'Ufficio avesse fornito elementi contrari; 2) violazione delle norme sulla detrazione IVA e dell'art. 54 c.p.p., deducendo che la CTR avesse attribuito rilievo decisivo a un asserito esito favorevole del processo penale estero, privo di efficacia vincolante nel giudizio tributario e non dimostrato con giudicato; 3) omesso esame di fatti decisivi, poiché la sentenza non avrebbe considerato la contestazione di costi privi di idonea documentazione e la mancanza di un giudicato penale favorevole sulla vicenda. Tuttavia, prima di esaminare i motivi, la Corte ha rilevato un vizio preliminare della notifica del ricorso per cassazione al contribuente, risultando mancante in atti l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD), necessario a provare il perfezionamento della notifica quando il destinatario non sia stato reperito. Il contribuente non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per mancato deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata CAD relativo alla notifica del ricorso per cassazione al contribuente. Ha quindi ritenuto non instaurato validamente il contraddittorio in cassazione e ha arrestato il giudizio senza esaminare nel merito i tre motivi. Non sono state liquidate spese, perché l'intimato non ha resistito; non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, che è esonerata dal relativo versamento.
Norme richiamate
richiamato dall'Ufficio quale norma sulla detrazione IVA, in relazione all'onere del contribuente di provare l'effettività delle operazioni contestate
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
richiamato quale base della rettifica fiscale contestata
invocato per affermare che grava sul contribuente l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla detrazione e l'effettività delle operazioni dedotte
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla motivazione e al regime probatorio degli atti impositivi
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicata come norma processuale per i motivi di violazione di legge
richiamato dal ricorrente per sostenere l'assenza di efficacia vincolante del giudicato penale nel processo tributario
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi
interpretato in senso costituzionalmente orientato: la prova del perfezionamento della notifica postale in caso di temporanea assenza del destinatario si dà solo con la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD
artt. 24 e 111, comma 2, Cost.
richiamati a sostegno dell'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina della notifica
richiamato in tema di notifica a mezzo posta e necessità dell'avviso di ricevimento per provare il perfezionamento della notifica
richiamato in parallelo alla disciplina della raccomandata informativa e alla prova del perfezionamento della notifica
richiamato per affermare che l'avviso di ricevimento può essere prodotto fino all'udienza/adunanza camerale
ritenuto non applicabile per concedere un termine di rinnovazione della notifica in assenza della produzione dell'avviso di ricevimento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato sul raddoppio del contributo unificato, escluso nei confronti delle Amministrazioni dello Stato
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando la notificazione del ricorso a mezzo posta non sia andata a consegna per assenza o irreperibilità relativa del destinatario, la prova del perfezionamento della notifica richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito; la sola prova della spedizione della raccomandata informativa non è sufficiente.
- Se manca la prova documentale del perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione e l'intimato non svolge difese, il ricorso è inammissibile per difetto di valida instaurazione del contraddittorio.
- Nei giudizi tributari la documentazione contabile e le fatture non hanno fede privilegiata: quando l'Ufficio contesta l'effettività delle operazioni, il contribuente che intenda far valere la detrazione deve offrire prova concreta e coerente della reale esistenza dei fatti rappresentati nei documenti.
- Il giudicato penale non ha, di regola, efficacia vincolante automatica nel processo tributario; i fatti accertati in sede penale possono al più assumere valore indiziario e devono essere autonomamente valutati dal giudice tributario.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, perché esonerate dal materiale versamento del contributo.
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