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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17722/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per l'anno 2011, con cui il Comune contestava a un contribuente l'infedele denuncia della metratura di alcuni fabbricati di sua titolarità, recuperando a tassazione somme e irrogando sanzioni. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto perché la notifica dell'atto era stata ritenuta tardiva rispetto al termine decadenziale. In appello, invece, la CTR ha ritenuto tempestiva la notificazione, valorizzando la distinta delle raccomandate con timbro postale. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006, sostenendo che, nel caso di notifica tramite raccomandata PRO e invio massivo, ai fini della decadenza rileverebbe solo la data di consegna del plico all'ufficio postale centralizzato abilitato, e non quella della consegna all'ufficio locale che cura la bolgetta; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 39 d.lgs. 546/1992, lamentando che la CTR avesse trascurato la querela di falso proposta per l'asserita alterazione/illeggibilità del timbro apposto sulla distinta prodotta dal Comune.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha affermato che, in tema di notificazione dell'atto impositivo mediante Posta Raccomandata Pro, ai fini del rispetto del termine di decadenza rileva, in applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione, la data in cui il mittente consegna il plico/bolgetta all'ufficio locale, e non quella successiva della trasmissione all'ufficio centralizzato che poi inoltra le singole raccomandate. Ha quindi ritenuto corretta la decisione della CTR che aveva considerato tempestiva la notifica. Sul secondo motivo lo ha dichiarato inammissibile, rilevando sia l'adesione del ricorrente alla proposta del relatore, sia la mancata trascrizione del documento asseritamente falso, in violazione dell'autosufficienza; ha inoltre osservato che nel processo tributario la sospensione per falsità documentale richiede la querela di falso ex artt. 221 ss. c.p.c. e non una denuncia penale, e che, comunque, la doglianza sulla illeggibilità del timbro non risultava tempestivamente dedotta in primo grado. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 161, L. 296/2006

    È richiamato come norma che disciplina il termine decadenziale per l'esercizio del potere impositivo; la Corte afferma che, ai fini del rispetto del termine, rileva la data di consegna del plico all'ufficio locale nell'ambito della raccomandata PRO.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge relativo alla tempestività della notifica.

  • art. 39 d.lgs. n. 546/1992

    La sospensione del processo tributario per contestata falsità documentale richiede l'effettiva proposizione della querela di falso nei modi di legge, non essendo sufficiente una denuncia-querela penale.

  • artt. 221 ss. c.p.c.

    Costituiscono lo strumento processuale richiesto per far valere la falsità di un documento ai fini della sospensione necessaria del giudizio tributario.

  • art. 24 d.lgs. n. 546/1992

    L'integrazione dei motivi è ammessa solo in caso di deposito di documenti non conosciuti e nel rispetto del termine perentorio e delle forme previste.

  • art. 32 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato con riferimento alla produzione documentale nei termini del giudizio tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato per affermare che il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione si applica anche agli atti tributari.

  • art. 2697 c.c.

    È evocato indirettamente nel richiamo al principio di autosufficienza e alla necessità di provare il fatto costitutivo della propria deduzione.

Massime di principio

  • In tema di notificazione di atti impositivi a mezzo Posta Raccomandata Pro, ai fini della decadenza dell'ente impositore rileva il momento in cui il mittente consegna il plico all'ufficio locale incaricato della presa in carico, perché le successive operazioni interne di smistamento verso l'ufficio centralizzato attengono alla fase esecutiva della notifica e non incidono sulla posizione del notificante.
  • Il principio di scissione degli effetti della notificazione opera anche per gli atti tributari: per il rispetto del termine decadenziale conta la data in cui l'ente ha posto in essere gli elementi necessari alla notifica, non quella in cui l'atto perviene al destinatario.
  • Nel processo tributario, la contestazione della falsità di un documento e la conseguente sospensione del processo richiedono la proposizione della querela di falso secondo gli artt. 221 ss. c.p.c.; non è sufficiente la mera denuncia in sede penale.
  • Le censure devono essere specifiche e autosufficienti: il ricorrente che deduce la falsità di un documento deve indicarlo e trascriverne il contenuto rilevante, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Nel processo tributario i motivi di ricorso delimitano l'oggetto del giudizio e possono essere integrati solo nei casi e nei termini tassativi previsti dall'art. 24 d.lgs. 546/1992, in particolare quando emergano documenti non conosciuti prima.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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