Cassazione Civile, Sentenza n. 3307/2022 del 03/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente è stato raggiunto da riprese a tassazione in relazione a maggiori utili accertati in capo alla società Zaccariotto Mario S.p.A. per gli anni 2009 e 2010, di cui era amministratore unico e socio con partecipazione superiore al 78% nel 2008. Gli accertamenti societari sono divenuti definitivi per mancata impugnazione e l'Ufficio ha determinato i redditi del sig. Zaccariotto per effetto riflesso (pro quota) degli utili extracontabili della società. Il ricorrente impugnava gli atti sostenendo, tra l'altro, insufficiente e apparente motivazione della sentenza di merito, omissione nell'acquisizione di elaborati peritali d'ufficio disposti in sede penale, violazione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) circa la non corresponsione ai soci dei maggiori utili, e contestava il mancato netto in capo al socio delle imposte già dovute o versate dalla società.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto infondati i motivi relativi a motivazione apparente e mancata acquisizione degli elaborati penali, confermando che il giudice di merito ha adeguatamente motivato richiamando i principi consolidati in materia. Ha ribadito l'autonomia del processo tributario rispetto a quello penale e la legittimità dell'effetto riflesso degli accertamenti definitivi societari nei confronti del socio in società di capitali a ristretta base partecipativa. Ha respinto la censura sull'onere della prova: la presunzione di attribuzione pro quota degli utili extracontabili è legittima, salvo che il socio provi che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti. Ha inoltre stabilito che la quota attribuita al socio non deve essere ridotta delle imposte la cui corresponsione non è dimostrata (essendo ricavi extracontabili, non si assume l'avvenuto pagamento delle imposte da parte della società). Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
Richiamati gli artt. 36 e 61 in relazione ai principi di motivazione e struttura del giudizio tributario; usati per contestare presunte violazioni procedurali nella motivazione della sentenza di merito
art. 360 n.4; art. 132, secondo comma, n.4; artt. 118, 122, 123 (richiamati nel testo)
Riferimenti ai motivi di cassazione (vizii di motivazione e nullità per motivazione apparente), ai requisiti della motivazione e alle regole processuali sull'acquisizione delle prove
Art. 2697 richiamato rispetto all'onere della prova (chi agisce in giudizio deve provare i fatti che deduce); art. 2261 (poteri dei soci) giustifica il riferimento 'per relationem' agli accertamenti societari
Norme del TUIR richiamate rispetto alla determinazione del reddito d'impresa e alla disciplina fiscale degli utili e delle imputazioni ai soci
Richiamato nella prospettiva delle imposte sui redditi di capitale e della disciplina degli utili distribuiti/attribuiti
Citato in relazione agli adempimenti processuali e al versamento in caso di soccombenza (elemento procedurale pratico sulla liquidazione delle somme)
Massime di principio
- Gli accertamenti tributari definitivamente acquisiti in capo alla società operano come atto presupposto e possono giustificare accertamenti 'per relationem' in capo ai soci nelle società di capitali a ristretta base partecipativa
- In società a ristretta base partecipativa opera una presunzione di attribuzione pro quota degli utili extracontabili ai soci: il socio può superare la presunzione solo provando che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti ma sono stati effettivamente accantonati o reinvestiti dalla società
- L'attribuzione al socio di utili extracontabili non può essere automaticamente ridotta delle imposte che la società avrebbe dovuto pagare, poiché, trattandosi di ricavi extracontabili, non è dato presumere l'effettivo pagamento delle imposte da parte della società
- Il giudice tributario è autonomo rispetto al processo penale: l'eventuale esistenza di procedimenti penali o perizie disposte in sede penale non vincola automaticamente il giudice tributario, salvo specifiche regole di acquisizione probatoria
- Il vizio di motivazione per la cassazione richiede l'esistenza di una motivazione del tutto mancante, apparente o inconoscibile; il mero dissenso sul peso delle prove o sulla valutazione del merito non integra automaticamente la nullità per motivazione apparente
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 3 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 3372/2022 del 03/02/2022
- Sentenza civile · 3 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 3269/2022 del 03/02/2022
- Sentenza civile · 3 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 3284/2022 del 03/02/2022
- Sentenza civile · 3 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 3291/2022 del 03/02/2022
- Sentenza civile · 3 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 3302/2022 del 03/02/2022
- Sentenza civile · 3 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 3303/2022 del 03/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →