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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19744/2022 del 20/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di avvisi di liquidazione dell'imposta di successione emessi dall'Amministrazione finanziaria sulla base della dichiarazione originaria di successione e di due dichiarazioni integrative presentate dai contribuenti oltre dieci anni dall'apertura della successione. I contribuenti avevano esposto in sede integrativa passività ereditarie che la CTR ha ritenuto deducibili e non contestate dall'Ufficio, con conseguente riduzione dell'attivo imponibile. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 23 e 32 del d.lgs. n. 346 del 1990, sostenendo che: la CTR avrebbe erroneamente valorizzato la mancata contestazione espressa delle passività da parte dell'Ufficio; la dichiarazione integrativa sarebbe stata presentata tardivamente, dopo la notifica degli avvisi di liquidazione e oltre il termine decennale dall'apertura della successione; la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente indicato l'idoneità dei documenti prodotti a dimostrare le passività ereditarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha richiamato il consolidato principio per cui, in materia di imposta di successione, gli errori contenuti nella dichiarazione sono sempre emendabili, poiché la dichiarazione non ha valore confessorio né costituisce fonte dell'obbligazione tributaria; la scadenza del termine per la denuncia di successione non ha natura decadenziale e non impedisce la correzione, né ostano la successiva notifica dell'avviso di liquidazione, che incide soltanto sul regime probatorio in giudizio. Ha inoltre confermato che, per i debiti verso istituti di credito, la produzione del certificato previsto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990 costituisce prova necessaria e sufficiente secondo il modello legale. Nel caso concreto, la CTR ha fatto corretta applicazione di tali principi nel riconoscere la deducibilità delle passività indicate nella dichiarazione integrativa. Il ricorso è stato quindi rigettato e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato come norma processuale dedotta per la denunciata violazione di motivazione/sentenza; la Corte non ne ricava una violazione decisiva nel caso concreto.

  • art. 23 d.lgs. n. 346 del 1990

    Per i debiti verso istituti di credito, il certificato ivi previsto è prova necessaria e sufficiente secondo il sistema di prova legale dell'imposta di successione.

  • art. 32 d.lgs. n. 346 del 1990

    Richiamato dall'Agenzia nel motivo di ricorso; la Corte ribadisce, in linea generale, che la disciplina della dichiarazione di successione non impedisce l'emendabilità degli errori.

  • art. 31, comma 3, d.lgs. n. 346 del 1990

    La Corte afferma che tale disposizione non osta alla correzione della dichiarazione, non avendo il termine natura decadenziale rispetto all'emendabilità degli errori.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale invocata a sostegno del vizio denunciato in cassazione.

  • artt. 21 e ss. d.lgs. n. 346 del 1990

    La deducibilità dei debiti ereditari è subordinata alle condizioni e alle dimostrazioni previste dal sistema di prova legale stabilito dalla disciplina dell'imposta di successione.

Massime di principio

  • Nella materia dell'imposta di successione, gli errori commessi nella dichiarazione sono emendabili anche oltre il termine per la denuncia di successione, poiché tale termine non ha natura decadenziale e la dichiarazione non ha valore confessorio né costituisce fonte dell'obbligazione tributaria.
  • La successiva notifica di un avviso di liquidazione non preclude la correzione della dichiarazione di successione; essa incide soltanto sul riparto e sull'intensità dell'onere della prova nel giudizio tributario.
  • La deducibilità dei debiti ereditari è soggetta al sistema di prova legale previsto dal d.lgs. n. 346 del 1990; per i debiti verso istituti di credito, il certificato previsto dall'art. 23, comma 2, costituisce mezzo probatorio necessario e, al contempo, sufficiente anche in assenza di ulteriori elementi.
  • Se il giudice tributario accerta che la documentazione prodotta rispetta il modello legale di prova, può riconoscere in detrazione le passività ereditarie emerse in una dichiarazione integrativa, anche se presentata tardivamente.

Come è indicizzato

MaterieSuccessione legittimaContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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