Cassazione Civile, Ordinanza n. 02456/2024 del 25/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione alla registrazione di un decreto ingiuntivo, nel quale erano richiamate anche le disposizioni negoziali sottostanti, individuate dall'Ufficio in un contratto di fornitura d'opera. La società contribuente ha impugnato l'atto sostenendo, in sintesi, che l'avviso fosse privo di adeguata motivazione, che fosse illegittima la tassazione anche del rapporto negoziale enunciato nel provvedimento giudiziario, che vi fosse duplicazione d'imposta e che mancasse prova dell'effettiva esistenza dell'atto enunciato. Nel ricorso per cassazione ha articolato quattro motivi: 1) omessa pronuncia sulla censura di difetto di motivazione dell'avviso; 2) violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso di liquidazione, per asserita insufficienza dell'indicazione della pretesa; 3) violazione delle norme sull'enunciazione degli atti e sull'alternatività IVA/registro, per avere la CTR ritenuto dovuta l'imposta anche sul contratto enunciato; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c. e del principio dell'onere della prova, per mancata dimostrazione dell'atto enunciato da tassare.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso il vizio di omessa pronuncia, ritenendo che la CTR avesse implicitamente disatteso la censura di difetto di motivazione dell'avviso e avesse comunque affrontato le questioni di merito. Ha poi ritenuto inammissibile e comunque infondato il secondo motivo, osservando che nel giudizio tributario il ricorso per cassazione, quando contesta la motivazione dell'avviso, deve riportare testualmente i passi rilevanti dell'atto impugnato; inoltre, per l'avviso di liquidazione relativo ad atti giudiziari, è sufficiente l'indicazione di imponibile, aliquota e imposta, senza necessità di allegare il provvedimento tassato, ove il contenuto informativo consenta di comprendere la pretesa. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito che l'art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986 consente la tassazione anche dell'atto enunciato, se non registrato, pur quando l'enunciazione avvenga in un atto dell'autorità giudiziaria, distinguendo la tassazione del titolo giudiziario da quella del contratto enunciato; ha inoltre chiarito che la circostanza che il contratto fosse soggetto a registrazione in caso d'uso non esclude la tassazione per enunciazione. Sul quarto motivo, la Corte ha escluso la violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., rilevando che l'esistenza del rapporto sottostante risultava dagli elementi indicati dalla stessa società nel ricorso monitorio (parti, tempo, luogo, fatturazione), sufficienti a rendere certo il contratto enunciato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la questione, pur non espressamente esaminata, risulta incompatibile con la decisione adottata e quindi implicitamente rigettata.
art. 36, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria; nel caso concreto la CTR è stata ritenuta sufficientemente motivata.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
Usato per dedurre il vizio processuale di omessa pronuncia.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazioni di legge sostanziale in tema di motivazione dell'avviso e tassazione dell'atto enunciato.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove e la mancata dimostrazione dell'atto enunciato.
art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000
La motivazione dell'avviso di liquidazione deve consentire al contribuente il pieno e immediato esercizio del diritto di difesa, senza costringerlo ad attività di ricerca.
art. 52, comma 2-bis, d.P.R. n. 131 del 1986
Richiamato quale norma sulla motivazione dell'avviso di liquidazione in materia di registro.
art. 22, d.P.R. n. 131 del 1986
"Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati... l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate"
L'enunciazione di un atto non registrato in un atto soggetto a registrazione comporta l'assoggettamento all'imposta anche dell'atto enunciato; il principio opera anche se l'atto enunciante è un provvedimento giurisdizionale.
art. 37, d.P.R. n. 131 del 1986
Il provvedimento giudiziario tassato e l'atto enunciato si integrano reciprocamente ai fini della determinazione della pretesa fiscale.
art. 54, comma 5, d.P.R. n. 131 del 1986
L'avviso di liquidazione relativo a un atto giudiziario deve indicare imponibile, aliquota e imposta liquidata.
art. 6, d.P.R. n. 131 del 1986
Il deposito di una scrittura privata nella cancelleria del giudice civile in un procedimento contenzioso non integra di per sé il 'caso d'uso' rilevante ai fini della registrazione.
art. 5, d.P.R. n. 131 del 1986
Distingue tra atti soggetti a registrazione in termine fisso e atti soggetti a registrazione in caso d'uso.
art. 1, d.P.R. n. 633 del 1972
Individua le operazioni imponibili ai fini IVA rilevanti nel ragionamento sull'alternatività con l'imposta di registro.
art. 40, d.P.R. n. 131 del 1986
Il principio di alternatività con l'IVA esclude la tassazione proporzionale solo per la parte di corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA.
nota II dell'art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
Gli atti relativi a pagamenti di corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA non sono soggetti all'imposta proporzionale per quella parte.
Richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere probatorio; la Corte ha ritenuto che l'esistenza del rapporto fosse desumibile dagli elementi già allegati dalla stessa società.
Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove ritualmente acquisite; nel caso non è stata ravvisata alcuna violazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone, in caso di rigetto, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro, l'enunciazione di un atto non registrato contenuta in un atto soggetto a registrazione consente di assoggettare a imposta anche l'atto enunciato, purché sussistano i presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dalla disciplina tributaria.
- L'avviso di liquidazione relativo a un atto giudiziario è sufficientemente motivato quando indica gli elementi essenziali della pretesa fiscale e consente al contribuente di comprenderne i presupposti senza ulteriori ricerche; non è necessaria, in ogni caso, l'allegazione materiale del provvedimento tassato.
- Nel giudizio di cassazione, la censura di difetto di motivazione dell'avviso di accertamento o liquidazione richiede che il ricorrente riporti nel ricorso i passaggi rilevanti dell'atto amministrativo, al fine di consentire il controllo di legittimità sulla base del solo ricorso.
- La tassazione dell'atto enunciato non coincide con una duplicazione indebita del tributo: la regola dell'art. 22 del TUR opera distintamente rispetto alla tassazione del provvedimento giudiziario che contiene l'enunciazione.
- Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro non impedisce la tassazione proporzionale dell'atto enunciato quando esso non rientri tra le operazioni escluse dalla registrazione proporzionale per effetto della disciplina IVA.
- Quando l'atto da tassare emerge dagli stessi elementi allegati dalla parte che contesta la pretesa, non può essere invocata con successo la mancanza di prova della sua esistenza; la valutazione del materiale probatorio va svolta in coerenza con quanto la stessa parte ha dedotto a fondamento della propria pretesa o difesa.
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